AS 1999 769
Decreto federale concernente la costruzione di una ferrovia transalpina
Decreto federale concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (Decreto sul transito alpino)
Modifica del 20 marzo 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 19961, decreta:
I Il decreto del 4 ottobre 19912 sul transito alpino è modificato come segue:
Art. 2 Provvedimenti promozionali Per promuovere la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 1 e conseguire un esercizio ottimale della nuova linea ferroviaria transalpina (NFTA), si adotteranno adeguate misure collaterali affinché il transito delle merci attraverso le Alpi avvenga per principio su rotaia.
Art. 3 Abrogato
Art. 3bis Programma NFTA
1 Il programma NFTA si prefigge di fare in modo che la Svizzera diventi una
piattaforma del traffico viaggiatori europeo ad alta velocità. A tale fine vanno applicati in permanenza gli sviluppi tecnologici in campo ferroviario. Nel traffico merci occorre in particolare integrare in modo ottimale il trasporto combinato non accompagnato (TC NA) nei corridoi ferroviari europei. 2 Il programma NFTA include gli assi di transito del San Gottardo e del Lötschberg- Sempione come sistema globale nonché un miglior raccordo della Svizzera orientale all’asse di transito del San Gottardo.
Art. 5 Abrogato
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Decreto sul transito alpino RU 1999
Art. 5bis Investimenti della NFTA finanziati Il finanziamento previsto dall’articolo 23 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale include i seguenti progetti della NFTA: a. San Gottardo: la rete delle Ferrovie federali svizzere (FFS) è completata con una galleria di base del San Gottardo tra l’area di Altdorf/Erstfeld e quella di Bodio/Biasca, con una nuova linea fino alla regione della Giustizia e con una galleria di base del Ceneri tra le aree di S. Antonino/Cadenazzo e Lugano (Massagno)/Vezia, compresi i raccordi alle linee esistenti. Il raccordo con i cantieri della Surselva avviene mediante la rete ferroviaria esistente, che va potenziata in funzione dei relativi bisogni. b. Lötschberg: la rete della BLS Lötschbergbahn AG è completata con una nuova galleria di base del Lötschberg, in parte a binario unico, che allaccia l’area di Frutigen a quella di Steg/Baltschieder, compresi i raccordi alle linee esistenti. La nuova linea deve essere concepita in modo tale da garantire il raccordo alla linea del Sempione e rendere possibile il carico degli autoveicoli. c. Svizzera orientale: la Confederazione migliora il collegamento della Svizzera orientale alla linea del San Gottardo. A tale scopo la rete delle FFS è segnatamente completata con una nuova galleria dello Zimmerberg tra l’area di Thalwil e quella di Litti/Baar, compresi i raccordi alle linee esistenti, nonché con un collegamento fra la linea che costeggia la riva sinistra del lago di Zurigo e la linea del San Gottardo. La tratta fra San Gallo e Arth-Goldau viene in parte potenziata.
Art. 6-8 Abrogati
Art. 8bis Piano settoriale 1 La Confederazione coordina i progetti per farne un insieme coerente. A tale scopo
il Consiglio federale emana un piano settoriale conformemente all’articolo 13 della legge sulla pianificazione del territorio3. Nel piano dovranno figurare almeno: a. i collegamenti tra le gallerie di base del San Gottardo, del Ceneri e dello Zimmerberg; b. gli impianti di carico degli autoveicoli nelle valli della Kander e del Rodano, nonché il loro raccordo alla linea di base del Lötschberg; c. il collegamento diretto tra il Vallese centrale e la linea di base del Lötschberg e il suo raccordo alla linea del Sempione. 2 La realizzazione e il finanziamento dei progetti non menzionati nell’articolo 5bis
sono disciplinati da singoli decreti federali di obbligatorietà generale.
Art. 9 Adattamento alla rete ferroviaria esistente La Confederazione assicura in tempo utile il potenziamento delle vie d’accesso alle trasversali alpine nell’Altipiano centrale e nelle parti meridionali del Paese e ne regola il finanziamento; provvede al coordinamento con le ferrovie private. Le FFS e
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Decreto sul transito alpino RU 1999
le ferrovie private interessate adattano le proprie reti alle condizioni risultanti dalle nuove linee entro la messa in servizio di quest’ultime.
Art. 10 Abrogato
Art. 10bis Scadenze della NFTA
1 La NFTA di cui agli articoli 3-9 è realizzata in due fasi:
a. la prima fase comprende la costruzione delle gallerie di base del San Gottardo e del Lötschberg; b. la seconda fase comprende la costruzione delle gallerie del Ceneri e dello Zimmerberg, la sistemazione della tratta tra San Gallo e Arth- Goldau, nonché la costruzione di un collegamento diretto tra la riva sinistra del lago di Zurigo e la linea del San Gottardo. 2 Il Consiglio federale stabilisce la data di inizio dei lavori della seconda fase.
3 Il programma di esercizio va ottimizzato, tenendo conto dei progressi tecnologici in campo ferroviario.
Art. 10ter Altri grandi progetti ferroviari previsti dall’articolo 23 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale Per mezzo di singoli decreti federali di obbligatorietà generale sono definite le modalità di realizzazione dei seguenti grandi progetti ferroviari previsti dall’articolo
23 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale:
a. Ferrovia 2000; b. il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità; c. il miglioramento, per mezzo di provvedimenti attivi e passivi, della protezione contro l’inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie.
Art. 11 cpv. 1 e 5
1 I progetti preliminari delle nuove linee del programma NFTA ragguagliano in
particolare in merito al tracciato, ai punti di raccordo, alle dimensioni delle aree delle stazioni e dei terminali nonché alle opere di incrocio.
5 I progetti preliminari devono essere approvati dal Consiglio federale. Esso
determina il tracciato.
Art. 12 cpv. 1 1 I progetti messi in consultazione concernenti le nuove linee del progetto NFTA,
comprese le opere annesse, sottostanno al decreto federale del 21 giugno 1991 4 concernente la procedura d’approvazione dei piani per i grandi progetti ferroviari.
4 RS 742.100.1
Decreto sul transito alpino RU 1999
Art. 14 Condizioni di finanziamento 1 La Confederazione mette a disposizione delle ferrovie interessate i mezzi necessari
sotto forma di mutui soggetti a interessi di mercato o a tasso variabile e rimborso condizionato, nonché sotto forma di contributi a fondo perso. 2 I mutui soggetti a interessi di mercato possono essere concessi al massimo fino al
25 per cento dei costi del progetto (compresi i costi del capitale). Detti mutui sono contabilizzati nel bilancio. I loro interessi sono capitalizzati e remunerati fino all’en- trata in servizio delle tratte. 3 Il Consiglio federale e le ferrovie disciplinano nel quadro di un accordo i dettagli
della concessione dei mutui e dei contributi a fondo perso. 4 I fondi provenienti dal prodotto dei dazi sui carburanti di cui all’articolo 36ter
capoverso 1 lettera c della Costituzione federale sono concessi a fondo perso alle ferrovie. Il Consiglio federale li ripartisce tra le linee di base.
Art. 15 Abrogato
Art. 16 Crediti d’impegno L’Assemblea federale stanzia per tappe, con decreti federali semplici, i crediti d’impegno necessari per la realizzazione delle linee di base del San Gottardo e del Lötschberg nonché per l’integrazione della Svizzera orientale.
Art. 18 Abrogato
Art. 19 Sorveglianza e controllo 1 Il Consiglio federale assicura la sorveglianza e il controllo del progetto NFTA.
2 Può insediare un organo consultivo incaricato della valutazione di questioni
centrali del progetto.
Art. 20, Titolo e cpv. 3-5 Rendiconto e alta vigilanza 3 L’alta vigilanza dell’Assemblea federale è esercitata dalla delegazione di vigilanza
della NFTA. Questa è composta di membri delle Commissioni delle finanze, delle Commissioni della gestione e delle Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni delle due Camere. Nel quadro del presente decreto la delegazione di vigilanza della NFTA esercita i diritti e osserva i doveri stabiliti dagli articoli 47quater e 50 della legge sui rapporti fra i Consigli5. 4 Le Commissioni delle finanze, le Commissioni della gestione e le Commissioni dei
trasporti e delle telecomunicazioni delle due Camere nominano ognuna due loro
5 RS 171.11
Decreto sul transito alpino RU 1999
membri nella delegazione di vigilanza della NFTA. La presidenza è esercitata per un anno, a turno, da un deputato del Consiglio nazionale e da un deputato del Consiglio degli Stati. Per il resto, la delegazione si costituisce autonomamente. 5 La delegazione di vigilanza della NFTA presenta ogni anno un rapporto sulla sua
attività di vigilanza alle Commissioni delle finanze, alle Commissioni della gestione e alle Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni delle due Camere.
Art. 22 cpv. 3 Abrogato
II
Modifica del diritto vigente Il decreto federale del 19 dicembre 19866 concernente il progetto Ferrovia 2000 è modificato come segue:
Art. 3a 1 La Confederazione mette a disposizione delle ferrovie interessate i mezzi necessari
sotto forma di mutui soggetti a interessi di mercato o a tasso variabile e rimborso condizionato. 2 I mutui soggetti a interessi di mercato possono essere concessi al massimo fino al
25 per cento dei costi del progetto (compresi i costi del capitale). Detti mutui sono contabilizzati nel bilancio. I loro interessi sono capitalizzati e remunerati fino all’en- trata in servizio delle tratte. 3 Il Consiglio federale e le ferrovie disciplinano nel quadro di un accordo i dettagli
della concessione dei mutui.
III
Referendum ed entrata in vigore 1 Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.
2 Viene messo in vigore dal Consiglio federale appena che il decreto federale del 20
marzo 19987 concernente la costruzione e il finanziamento dei progetti d’infrastrut- tura dei trasporti pubblici sarà stato accettato da popolo e Cantoni.
6 RS 742.100 7 RU 1999 741
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Consiglio degli Stati, 20 marzo 1998 Consiglio nazionale, 20 marzo 1998 Il presidente: Zimmerli Il presidente: Leuenberger Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per il presente decreto è scaduto inutilizzato il 9 luglio 19988.
2 Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1999.
23 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
8 FF 1998 1056