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AS 1999 863

Ordinanza sull'organizzazione dell'Istituto Paul Scherrer

Ordinanza sull’organizzazione dell’Istituto Paul Scherrer (Ordinanza sull’organizzazione dell’IPS)

del 17 settembre 1998

Il Consiglio dei politecnici federali, visti gli articoli 8 capoverso 2 e 9 capoverso 3 dell’ordinanza del 13 gennaio 19931 concernente l’IPS, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza regola l’organizzazione dell’Istituto Paul Scherrer (IPS), nonché i compiti e le competenze della direzione e dei suoi membri.

Art. 2 Organizzazione

1 L’IPS consta delle unità seguenti:

a. Dipartimento di ricerca «Fisica delle particelle e materia»; b. Dipartimento di ricerca «Scienze biologiche»; c. Dipartimento di ricerca «Ricerca sui corpi solidi con neutroni»; d. Dipartimento di ricerca «Energia nucleare e sicurezza»; e. Dipartimento di ricerca «Energia non nucleare»; f. Dipartimento «Grandi impianti per la ricerca»; g. Dipartimento «Logistica e marketing»; h. Grande progetto «Sorgente di luce di sincrotrone Svizzera (SLS)» fino all’en- trata in funzione.

2 Il direttore regola i dettagli dell’organizzazione.

Art. 3 Direzione

1 La direzione consta:

a. del direttore; b. dei capi delle unità menzionate nell’articolo 2 capoverso 1; c. del capo di stato maggiore della direzione;

2 Il direttore designa il suo supplente tra i membri della direzione.

3 La direzione nomina i funzionari e assume gli impiegati delle classi 1-31.

Art. 4 Direttore

1 Il direttore assume l’intera responsabilità della conduzione dell’IPS. Egli:

RS 424.31 1 RS 414.163

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Organizzazione dell’Istituto Paul Scherrer RU 1999

a. decide sulla pianificazione, sulla ricerca, sulle prestazioni di servizio, sull’im- piego dei mezzi e sull’utilizzazione delle installazioni per la grande ricerca; b. regola l’organizzazione della direzione e la ripartizione dei compiti in seno ad essa; c. emana le istruzioni sull’organizzazione. 2 Il direttore è autorizzato a prendere tutti i provvedimenti disciplinari nei confronti degli agenti dell’IPS. Rimane salvo l’articolo 8 capoverso 3 dell’ordinanza del 13 gennaio 19932 sul settore dei PF. 3 Nelle questioni importanti giusta l’articolo 2 capoverso 2 e l’articolo 4 capoverso 1, il direttore decide solo dopo deliberazione in seno alla direzione e dopo aver consultato le persone interessate.

Art. 5 Capi dei settori di ricerca 1 I capi dei settori di ricerca dirigono il loro settore e rispondono dell’organizzazione e dell’attività di quest’ultimo verso il direttore.

2 Essi decidono sull’impiego dei mezzi attribuiti al loro settore.

3 Spetta loro, in particolare, di:

a. sviluppare le discipline di competenza del loro settore; b. promuovere la collaborazione pluridisciplinare con gli altri settori di ricerca dell’IPS e con istituzioni di ricerca esterne; c. valorizzare i risultati della ricerca, in particolare nell’insegnamento e nella pratica; d. assicurare le prestazioni di servizi assunte dall’IPS per conto di terzi.

Art. 6 Capi dei settori «Impianti per la grande ricerca» e del grande progetto «SLS» 1 I capi del settore «Impianti per la grande ricerca» e del grande progetto «SLS» dirigono il loro settore e rispondono dell’organizzazione e dell’attività di quest’ultimo verso il direttore.

2 Essi decidono sull’impiego dei mezzi attribuiti al loro settore.

3 Il capo del settore «Impianti per la grande ricerca» provvede all’esercizio

affidabile, sicuro ed economico degli impianti di ricerca del suo settore e al loro sviluppo futuro.

4 Il capo del grande progetto «SLS» risponde della realizzazione conforme agli

obiettivi determinati e nei limiti dei termini e dei costi pianificati.

Art. 7 Capo del settore «Logistica e marketing» Il capo del settore «Logistica e marketing» dirige tale settore e risponde dell’or- ganizzazione e dell’attività verso il direttore. Egli: a. decide sull’impiego dei mezzi attribuiti al suo settore;

2 RS 414.110.3

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b. assicura, in particolare, la disponibilità del materiale e dell’infrastruttura del- l’IPS; c. promuove e coordina i mandati provenienti da terzi.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 24 novembre 19883 sull’organizzazione dell’Istituto Paul Scherrer è abrogata.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1998.

17 settembre 1998 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Waldvogel Il segretario generale, Fulda

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3 RU 1988 2040, 1989 558

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