AS 2000 1037
Disposizioni esecutive dell'ordinanza sull'accesso alla rete ferroviaria
Disposizioni esecutive dell’ordinanza sull’accesso alla rete ferroviaria (DE-OARF)
del 7 giugno 1999
L’Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale), visti gli articoli 10 e 19 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 1 sull’accesso alla rete ferroviaria (OARF), ordina:
Art. 1 Prezzo minimo
1 Il prezzo minimo comprende:
a. la parte relativa al consumo di energia, calcolata nel modo seguente:
1. 13 ct./kWh per il prelievo dell’energia dalla linea di contatto,
2. 0,3 ct./tkmL per i treni a trazione termica circolanti su tratte elettrifica-
te, fatta eccezione per le corse di prova, le corse con veicoli d’epoca e per i treni di servizio dei gestori dell’infrastruttura; b. la parte relativa alla manutenzione commisurata alle prestazioni, calcolata nel modo seguente:
1. 0,2 ct./tkmL per le ferrovie dotate di sovrastruttura leggera,
2. 0,3 ct./tkmL per tutte le altre ferrovie;
c. la parte per le spese del personale assegnato alla circolazione, ammontante a
40 ct. per treno/km e che non è imputata per le tratte gestite come un servi-
zio tranviario (circolazione a vista); d. la parte dei costi relativa a ogni arrivo e partenza nelle stazioni nodali, cal- colata nel modo seguente:
1. fr. 5.– nelle grandi stazioni nodali,
2. fr. 3.– nelle altre stazioni nodali.
2 L’Ufficio federale può approvare un prezzo diverso dell’energia per le ferrovie a corrente continua qualora sia attestata la differenza dei costi. 3 Il consumo dell’energia viene rilevato dall’utente della rete. Quest’ultimo deve garantire la calibrazione e la sorveglianza dei dispositivi di misurazione installati sui propri veicoli nonché dimostrare che i valori vengono rilevati e registrati corretta- mente. Per i treni che circolano più volte con la stessa composizione e agli stessi orari è sufficiente procedere a misurazioni di riferimento durante il servizio normale. In mancanza di misurazioni, il gestore dell’infrastruttura determina il consumo di energia.
RS 742.122.4 1 RS 742.122
1999-4350 1037
Ordinanza sull’accesso alla rete ferroviaria RU 2000
Art. 2 Stazioni nodali 1 Sono considerate stazioni nodali le stazioni dotate di almeno 15 scambi nei binari di circolazione e caratterizzate da un traffico intenso, nonché quelle che dispongono almeno di una diramazione oppure che adempiono due delle tre funzioni seguenti: a. stazione di raccordo per le ferrovie dotate di uno scartamento o di un genere d’esercizio diversi; b. terminal di trasbordo; c. stazione autonoma o di telecomando. 2 Se una stazione dispone di più di una diramazione e di più di 40 scambi nei binari di circolazione, essa è considerata una grande stazione nodale.
3 La classificazione delle grandi stazioni nodali è elencata nell’allegato 1.
Art. 3 Prestazioni complementari (art. 22 cpv. 1 lett. g, h OARF)
1 Le stazioni di smistamento (RB/SM), nelle quali vengono offerte prestazioni di
smistamento come prestazioni complementari, sono elencate nell’allegato 2. 2 L’orario di servizio per le prestazioni complementari di smistamento nelle stazioni di smistamento è dalle 12.00 alle 4.00. Nelle stazioni di smistamento di confine le prestazioni complementari di smistamento si effettuano 24 ore su 24. 3 Si considera come orario di servizio consueto su una data tratta il periodo di tempo compreso tra il primo e l’ultimo treno passeggeri riportato nell’orario ufficiale. Da lunedì a venerdì le tratte atte al traffico merci devono essere aperte di norma dalle 4.00. Il servizio viene effettuato 24 ore su 24 sulle tratte elencate nell’allegato 3.
Art. 4 Pubblicazione
1 Le pubblicazioni prescritte dall’articolo 10 capoverso 1 lettera d OARF:
a. possono essere consultate nella sede dell’impresa; e b. presso l’Ufficio federale; e c. a richiesta degli interessati, devono essere loro inviate o messe a disposizio- ne su un sito Internet da parte dell’impresa. 2 Gli indirizzi dei siti devono essere comunicati all’Ufficio federale, che li pubbli- cherà come links nel proprio sito. 3 Deve essere resa nota la base per il calcolo dei prezzi che devono essere fissati dal gestore dell’infrastruttura.
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Ordinanza sull’accesso alla rete ferroviaria RU 2000
Art. 5 Entrata in vigore Le presenti disposizioni esecutive entrano in vigore con effetto retroattivo il 1° gen- naio 1999.
7 giugno 1999 Ufficio federale dei trasporti Il direttore: Max Friedli
2012
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Ordinanza sull’accesso alla rete ferroviaria RU 2000
Allegato 1 (art. 2 cpv. 3) Si considerano grandi stazioni nodali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2: Scartamento normale: Romanshorn Rorschach Basel PB Schaffhausen (PB/RB) Basel RB Solothurn (N) Bellinzona Spiez BLS Bern Thun Biel (PB/RB) (N) Wil (N) Brugg AG Winterthur Chiasso (PB/RB) Zürich Altstetten Genève Zürich Hauptbahnhof Lausanne Zürich Oerlikon Lausanne-Triage Zürich RBL Lenzburg Luzern (N) Scartamento ridotto: Neuchâtel Olten Nessuna
Si considerano stazioni nodali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1: Scartamento normale: Pratteln Rapperswil Aarau (N) Renens Arth-Goldau Rotkreuz Basel Birsfelden Hafen Sargans Basel Kleinhüningen Hf Sissach Brig St. Gallen Buchs SG (PB/RB) St. Margrethen Bülach St-Maurice Burgdorf Thalwil Chaux-de-Fonds, La (N) Vevey (N) Chur (N) Visp (N) Delémont Wädenswil Dietikon (N) Wallisellen Effretikon Wattwil Emmenbrücke Weinfelden Frauenfeld (N) Wetzikon Fribourg Wohlen (N) Gossau SG (N) Worblaufen (N-3S) Hasle-Rüegsau Yverdon (N) Herisau (N) Ziegelbrücke Interlaken Ost BOB (N) Zofingen Konolfingen Zug Kreuzlingen Zürich Giesshübel Landquart (N) Zweisimmen (N) Langenthal (N) Langnau Scartamento ridotto: Lugano (N) Lyss Chur (S) Martigny (N) Interlaken Ost (S) Morges (N) Luzern (S) Payerne Samedan (S) Pfäffikon SZ
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Ordinanza sull’accesso alla rete ferroviaria RU 2000
Allegato 2 (art. 3 cpv. 1)
Si considerano stazioni di smistamento: Basel RB Biel RB Buchs (SG) Chiasso SM Lausanne Triage RB Limmattal (compreso l’impianto di smistamento di Zürich Mülligen) Olten RB (compresi gli impianti di smistamento di Olten Hammer e di Däniken) Rotkreuz
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Ordinanza sull’accesso alla rete ferroviaria RU 2000
Allegato 3 (art. 3 cpv. 3)
Il servizio si effettua 24 ore su 24 sulle tratte seguenti: La Plaine (frontiera) - Lausanne Triage - Biel/Bienne - Olten - Othmarsingen - Heitersberg - RB Limmattal Lausanne Triage - Bern Vallorbe (frontiera) - Lausanne - Brig - Iselle (frontiera) Basel (frontiera) - Olten - Bern - Thun - Brig Basel (frontiera) - Bözberg - Othmarsingen - Rotkreuz - Giubiasco - Chiasso (frontiera) Giubiasco - Pino (frontiera)
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