AS 2000 1097
Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (OTST)
Modifica del 5 aprile 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1 lett. c nonché cpv. 2 e 3 1 Per quanto le seguenti prescrizioni non dispongano altrimenti, l’obbligo di pagare la tassa inizia: c. Abrogato 2 Per una concessione valevole per un periodo inferiore ad un mese, la tassa da pa- gare ammonta a: a. un terzo della tassa mensile se la validità non supera 10 giorni; b. due terzi della tassa mensile se la validità non supera 20 giorni; c. la tassa mensile se la validità supera 20 giorni. 3 L’obbligo di pagare la tassa termina l’ultimo giorno del mese nel quale scade la concessione.
Art. 19 Titolo Impianti delle radiocomunicazioni aeronautiche, marittime o renane nonché impianti di radiolocalizzazione su battelli per la navigazione interna
Art. 21 Abrogato
1 RS 784.106
2000-0365 1097
Tasse nel settore delle telecomunicazioni RU 2000
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2000.
5 aprile 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2002
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