AS 2000 1144
Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento
Legge federale sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP)
del 22 dicembre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 99, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 19991, decreta:
Sezione 1: Unità monetaria e mezzi legali di pagamento
Art. 1 Unità monetaria L’unità monetaria svizzera è il franco. Esso si divide in cento centesimi.
Art. 2 Mezzi legali di pagamento Sono mezzi legali di pagamento: a. le monete emesse dalla Confederazione; b. i biglietti di banca emessi dalla Banca nazionale svizzera; c. i depositi a vista in franchi presso la Banca nazionale svizzera.
Art. 3 Obbligo di accettazione 1 Chiunque è tenuto ad accettare in pagamento fino a cento monete circolanti svizze- re. Le monete circolanti, commemorative e d’investimento sono accettate al valore nominale e senza limitazione di somma dalla Banca nazionale svizzera e dalle casse pubbliche della Confederazione.
2 Chiunque deve accettare in pagamento senza limitazione di somma i biglietti di
banca svizzeri. 3 Il titolare di un conto presso la Banca nazionale svizzera è tenuto ad accettare sen- za limitazione di somma i depositi a vista in franchi presso questo istituto.
RS 941.10 1 FF 1999 6201
1144 1999-4336
Unità monetaria e mezzi di pagamento - LF RU 2000
Sezione 2: Regime monetario
Art. 4 Emissione delle monete circolanti
1 La Confederazione può mantenere una Zecca federale.
2 La Confederazione conia ed emette monete circolanti per soddisfare le esigenze del traffico dei pagamenti. 3 Il Consiglio federale decide quali monete circolanti coniare, mettere in circolazio- ne o togliere di corso. 4 Il Consiglio federale stabilisce l’effigie e le proprietà delle monete circolanti. Ne determina il valore nominale d’intesa con la Banca nazionale svizzera. 5 Esso ordina lo scambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete deteriorate, logore o false.
Art. 5 Circolazione delle monete 1 La Banca nazionale svizzera provvede al fabbisogno di monete circolanti e ritira le monete eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale. 2 La Banca nazionale svizzera può, al fine di garantire l’approvvigionamento di de- naro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui le monete devono essere consegnate e ritirate. 3 Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per le monete distrutte, perdute o false.
Art. 6 Monete commemorative e d’investimento 1 La Confederazione può coniare per il fabbisogno numismatico e a fini d’investi- mento ulteriori monete circolanti di particolare pregio, nonché monete commemora- tive e monete d’investimento. Il valore d’emissione di queste monete può essere su- periore a quello nominale. 2 Il Dipartimento competente2 stabilisce il valore nominale, l’effigie e le proprietà delle monete commemorative e d’investimento. Esso decide quali monete comme- morative e d’investimento coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.
Sezione 3: Regime dei biglietti
Art. 7 Emissione dei biglietti 1 La Banca nazionale svizzera mette in circolazione biglietti di banca secondo le ne- cessità del traffico dei pagamenti. Ne stabilisce il valore nominale e la foggia. 2 Essa ritira i biglietti eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.
2 Attualmente il Dipartimento federale delle finanze.
Unità monetaria e mezzi di pagamento - LF RU 2000
3 La Banca nazionale svizzera ritira dalla circolazione i biglietti logori e danneggiati.
4 Essa può, al fine di garantire l’approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui i biglietti sono consegnati e ritirati.
Art. 8 Sostituzione dei biglietti 1 La Banca nazionale svizzera è tenuta a rimborsare il controvalore del biglietto de- teriorato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà oppure fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto. 2 Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per i biglietti distrutti, perduti o falsi.
Art. 9 Ritiro dei biglietti 1 La Banca nazionale svizzera può ritirare determinati tagli, tipi e serie di biglietti.
2 Le casse pubbliche della Confederazione accettano in pagamento al loro valore
nominale, nei sei mesi che seguono la data della prima pubblicazione, i biglietti riti- rati. 3 La Banca nazionale svizzera è tenuta, per un periodo di venti anni a contare dalla prima pubblicazione, a cambiare al loro valore nominale i biglietti ritirati. 4 Il controvalore dei biglietti ritirati, non presentati per il cambio durante detto ter- mine, è versato al Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili.
Sezione 4: Depositi a vista presso la Banca nazionale svizzera
Art. 10 La Banca nazionale svizzera stabilisce le condizioni alle quali gli operatori del traf- fico dei pagamenti possono gestire i depositi a vista in franchi presso la Banca stessa in virtù della legge del 23 dicembre 1953 3 sulla Banca nazionale.
Sezione 5: Disposizioni penali
Art. 11 1 Chiunque, contrariamente alle prescrizioni dell’articolo 99 della Costituzione fede- rale e della presente legge, emette o mette in circolazione monete o biglietti di banca in franchi svizzeri, è punito con la detenzione o con la multa.
2 Le infrazioni sono sottoposte alla giurisdizione federale.
3 RS 951.11
Unità monetaria e mezzi di pagamento - LF RU 2000
Sezione 6: Referendum ed entrata in vigore
Art. 12
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999 Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 aprile 2000.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° maggio 2000.
12 aprile 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 FF 2000 90
Unità monetaria e mezzi di pagamento - LF RU 2000
Appendice
Abrogazione e modifica del diritto vigente
1. La legge federale del 18 dicembre 19705 sulle monete è abrogata.
2. Il Codice delle obbligazioni 6 è modificato come segue:
Art. 84 D. Pagamento 1 I debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento I. Moneta del Paese della moneta in cui è stato contratto il debito.
2 Se il debito è espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel
luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola «effettiva» o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l’adempimento letterale del con- tratto.
3. Il Codice penale svizzero7 è modificato come segue:
Ingresso visto l’articolo 64 bis della Costituzione federale8, ...
Art. 243 Imitazione di 1 Chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita biglietti di biglietti di banca, monete banca in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di o valori di bollo persone o apparecchi con i biglietti di banca autentici, in particolare ufficiali senza fine di falsifi- quando l’intero biglietto di banca, una sua faccia o la maggior parte di cazione una faccia è riprodotta o imitata su un materiale e in un formato identici o simili a quelli dell’originale, chiunque, senza fine di falsificazione, fabbrica oggetti simili per conio, peso o dimensioni alle monete in corso, o che presentano valori nomi- nali o singole particolarità di una coniatura ufficiale, in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con le monete in corso,
5 RU 1971 360, 1997 2755 6 RS 220 7 RS 311.0 8 Questa disposizione corrisponde all’articolo 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
Unità monetaria e mezzi di pagamento - LF RU 2000
chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita valori di bollo ufficiali in modo che possa esistere il pericolo di confusione con i valori di bollo ufficiali, chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatti oggetti, è punito con la detenzione o la multa.
2 La pena è dell’arresto o della multa se il colpevole ha agito per negli-
genza.
Art. 244 cpv. 1
1 Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete, cartamoneta o
biglietti di banca contraffatti o alterati, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati è punito con la detenzione.
Art. 249 Confisca 1 Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti.
2 Sono inoltre confiscati e resi inservibili o distrutti i biglietti di banca,
le monete o i valori di bollo ufficiali riprodotti che, imitati o fabbricati senza fine di falsificazione, comportano un pericolo di confusione.
Art. 327 Abrogato
4. La legge del 23 dicembre 19539 sulla Banca nazionale è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 31quinquies, 39 e 64 bis della Costituzione federale10, ...
Capitolo III (art. 17-24) Abrogato
9 RS 951.11 10 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 99, 100 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
Unità monetaria e mezzi di pagamento - LF RU 2000
Art. 63 n. 2 lett. d-f Abrogate
Art. 64 e 65 Abrogati