AS 2000 1294
Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali
Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali
Modifica del 17 maggio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 giugno 19981 sulle pubblicazioni ufficiali è modificata come segue:
Art. 4a Adeguamento delle designazioni delle unità amministrative 1 Qualora designazioni di unità amministrative siano modificate in seguito a una de- cisione di natura organizzativa presa dal Consiglio federale, da un dipartimento o da un ufficio in virtù dell’articolo 43 della legge del 21 marzo 19972 sull’organiz- zazione del Governo e dell’Amministrazione, la Cancelleria federale le adegua nella Raccolta sistematica. Una modifica formale dei relativi atti legislativi non è necessa- ria.
2 I dipartimenti segnalano periodicamente le nuove designazioni alla Cancelleria
federale.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2000.
17 maggio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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