AS 2000 1650
Sesto Protocollo addizionale all'Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa
Traduzione1 Sesto Protocollo addizionale all’Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa
Concluso a Strasburgo il 5 marzo 1996 Firmato dalla Svizzera il 27 agosto 19982 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1998
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo, vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda- mentali3, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata «la Conven- zione»); Visto il Protocollo n. 11 alla Convenzione, che ristruttura il meccanismo di con- trollo istituito dalla Convenzione4, firmato a Strasburgo l’11 maggio 1994 (di se- guito denominato «Protocollo n. 11 alla Convenzione») e che istituisce una Corte permanente europea dei diritti dell’uomo (di seguito denominata «la Corte») in so- stituzione della Commissione e della Corte europea dei diritti dell’uomo; Visto inoltre l’articolo 51 della Convenzione che specifica che i giudici, durante l’esercizio delle loro funzioni, godono dei privilegi e delle immunità previsti nell’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa e dagli accordi conclusi in virtù di detto articolo; Ricordando l’Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa5 firmato a Parigi il 2 settembre 1949 (di seguito denominato «l’Accordo generale») e il suo Secondo6, Quarto7 e Quinto8 Protocollo; Considerando l’opportunità di un nuovo Protocollo all’Accordo generale per conce- dere privilegi e immunità ai giudici della Corte; Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Oltre ai privilegi e alle immunità di cui all’articolo 18 dell’Accordo generale, i giu- dici, sia per quanto li riguarda sia per quanto riguarda i loro coniugi e figli minori, godono dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni accordati secondo il diritto internazionale ai rappresentanti diplomatici.
RS 0.192.110.36
1 Dal testo originale francese (RO 2000 1650).
2 Senza riserva di ratifica.
3 RS 0.101 4 RS 0.101.09 5 RS 0.192.110.3 6 RS 0.192.110.32 7 RS 0.192.110.34 8 RS 0.192.110.35
1650 2000-0195
Privilegi e immunità del Consiglio d’Europa RU 2000
Art. 2 Ai fini dell’applicazione del presente Protocollo, il termine «giudici» designa indif- ferentemente i giudici eletti secondo l’articolo 22 della Convenzione e ogni giudice ad hoc designato da uno Stato interessato in virtù dell’articolo 27 paragrafo 2 della Convenzione.
Art. 3 Al fine di assicurare ai giudici una totale libertà di parola e una totale indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni, i giudici continuano a beneficiare dell’immunità giurisdizionale per le parole, gli scritti o gli atti da essi emanati nell’adempimento delle loro funzioni anche dopo la conclusione del loro mandato.
Art. 4 I privilegi e le immunità sono accordati ai giudici non a loro vantaggio personale, ma per garantire la totale indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte, riunita in assemblea plenaria, è la sola legittimata a pronunciare la revoca dell’im- munità; essa ha non solo il diritto, ma anche il dovere di revocare l’immunità di un giudice in tutti i casi in cui, a suo parere, l’immunità impedirebbe che giustizia sia fatta e in cui l’immunità può essere revocata senza pregiudicare lo scopo per il quale è accordata.
Art. 5 1. Le disposizioni degli articoli 1, 3 e 4 del presente Protocollo si applicano al can- celliere della Corte e a un vicecancelliere quando quest’ultimo funge da cancelliere e a condizione che gli Stati Parte alla Convenzione ne siano stati formalmente infor- mati. 2. Le disposizioni dell’articolo 3 del presente Protocollo e dell’articolo 18 dell’Ac- cordo generale si applicano a un vicecancelliere della Corte. 3. I privilegi e le immunità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono accor- dati a un cancelliere e a un vicecancelliere non a loro vantaggio personale, ma per garantire la totale indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte riunita in assemblea plenaria è la sola legittimata a pronunciare la revoca dell’immunità del proprio cancelliere e di un vicecancelliere; essa ha non solo il diritto, ma anche il dovere di revocare tale immunità in tutti i casi in cui, a suo parere, l’immunità impe- direbbe che giustizia sia fatta e in cui l’immunità può essere revocata senza pregiu- dicare lo scopo per il quale è accordata. 4. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa è abilitato a pronunciare, d’intesa con il Presidente della Corte, la revoca delle immunità degli altri membri dell’Uf- ficio di cancelleria, in conformità con le disposizioni dell’articolo 19 dell’Accordo generale tenendo debitamente conto delle considerazioni di cui al paragrafo 3.
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Art. 6 1. I documenti e gli incartamenti della Corte, dei giudici e dell’Ufficio di cancelleria sono inviolabili nella misura in cui riguardano l’attività della Corte. 2. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Corte, dei giu- dici e dell’Ufficio di cancelleria non possono essere trattenute o censurate.
Art. 7 Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari dell’Accordo generale, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante: a. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure b. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifi- ca, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretariato generale del Consiglio d’Europa.
Art. 8 1. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese a decorrere dalla data in cui almeno tre Parti all’Accordo generale avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal pre- sente Protocollo secondo le disposizioni dell’articolo 7, se a tale data sarà entrato in vigore il Protocollo n. 11 alla Convenzione oppure, in caso contrario, alla data di entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla Convenzione. 2. Il presente Protocollo entra in vigore un mese dopo la data di firma o di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione per ogni Stato Parte all’Accordo generale che ulteriormente lo firma senza riserva di ratifica, accettazio- ne o approvazione, o che lo ratifica, lo accetta o lo approva.
Art. 9 1. Ogni Stato può, al momento della firma senza riserva di ratifica, della ratifica o in ogni altro ulteriore momento, dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, che il presente Protocollo si applica a tutti i territo- ri o a uno qualsiasi dei territori di cui esso cura le relazioni internazionali e ai quali la Convenzione e i Protocolli si applicano. 2. Il Protocollo si applica al territorio o ai territori designati nella notifica a decorre- re dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario generale del Consi- glio d’Europa ha ricevuto detta notifica. 3. Ogni dichiarazione resa ai sensi del paragrafo 1 può essere ritirata o modificata per quanto concerne ogni territorio indicato nella stessa dichiarazione, mediante no- tifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
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Art. 10 Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consi- glio d’Europa: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità degli ar- ticoli 8 e 9; d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il pre- sente Protocollo.
Fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti parimenti fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Con- siglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
Seguono le firme
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Campo d'applicazione del sesto protocollo addizionale il 1° maggio 2000
Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Firma senza riserva di ratificazione (F)
Albania 4 giugno 1998 F 1° novembre 1998 Andorra 24 novembre 1998 25 dicembre 1998 Austria 15 luglio 1998 1° novembe 1998 Cipro 9 febbraio 2000 12 marzo 2000 Croazia 11 ottobre 1997 1° novembre 1998 Danimarca 28 agosto 1998 1° novembre 1998 Estonia 16 dicembre 1998 17 gennaio 1999 Finlandia 19 giugno 1998 1° novembre 1998 Francia9 17 novembre 1998 18 dicembre 1998 Irlanda 28 ottobre 1998 1° novembre 1998 Islanda 4 novembre 1998 5 dicembre 1998 Italia 3 novembre 1997 1° novembre 1998 Lettonia 15 gennaio 1998 F 1° novembre 1998 Liechtenstein 20 dicembre 1999 21 gennaio 2000 Lituania 22 giugno 1999 1° ottobre 1999 Lussemburgo 5 agosto 1998 1° novembre 1998 Norvegia 30 ottobre 1998 F 1° novembre 1998 Paesi Bassi10 21 gennaio 1997 1° novembre 1998 Romania 9 aprile 1999 10 maggio 1999 Spagna 21 gennaio 1999 22 febbraio 1999 Svezia 2 luglio 1998 1° novembre 1998 Svizzera 27 agosto 1998 F 1° novembre 1998 Repubblica Ceca 24 giugno 1998 1° novembre 1998 Ungheria 1° aprile 1998 1° novembre 1998
Dichiarazione Francia La Repubblica francese dichiara di interpretare, conformemente alla propria prassi usuale in materia di esenzioni fiscali e doganali accordate ai rappresentanti diplo- matici, l’articolo 1 in fine del Protocollo, come non applicabile ai propri cittadini né ai «dimoranti permanenti» sul proprio territorio in quanto accorda dette esenzioni considerando i giudici al pari dei rappresentanti diplomatici.