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AS 2000 1849

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)

Modifica del 28 giugno 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 novembre 19991 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. d 1 Negli ambiti politici centrali di sua competenza, il Dipartimento federale di giusti- zia e polizia (Dipartimento) persegue gli obiettivi seguenti: c. creare basi giuridiche e istituzionali atte a garantire uno sviluppo economico ordinato, la protezione della proprietà intellettuale, la buona fede nelle ope- razioni commerciali e la protezione delle persone economicamente più de- boli;

2 I punti principali dell’attività del Dipartimento sono i seguenti:

d. abrogato

Art. 5 cpv. 1 1 Per le unità amministrative del Dipartimento, gli obiettivi di cui agli articoli 6, 9, 12, 15, 19 e 22 fungono da linee direttive per l’esercizio delle competenze e l’adempimento dei compiti loro conferiti dalla legislazione federale.

Art. 7 cpv. 1 lett. c e d nonché cpv. 6 a, 7 e 9 1 Nei settori elencati qui di seguito, l’UFG prepara gli atti normativi in collabora- zione con altri uffici competenti e partecipa alla loro esecuzione e all’elaborazione dei necessari strumenti internazionali: c. diritto penale e procedura penale (fatti salvi il diritto penale militare e il di- ritto penale accessorio), inclusi il diritto internazionale penale e il diritto in- ternazionale in materia di procedura penale e di esecuzione delle pene, l’esecuzione delle pene e delle misure e l’aiuto alle vittime di reati violenti;

1 RS 172.213.1

2000-1148 1849

Organizzazione del DFGP RU 2000

d. organizzazione e procedura dei tribunali federali, collaborazione con tribu- nali esteri e internazionali, procedura amministrativa, protezione generale dei dati, diritto della stampa, settore delle lotterie e ulteriori settori del diritto pubblico che non competono ad altri uffici federali. 6a Garantisce rapidamente un’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, amministrativa, civile e commerciale e decide sulle domande d’assistenza giudizia- ria, d'estradizione, di consegna nonché sul perseguimento e l'esecuzione penali in via sostitutiva. 7 È l’autorità centrale della Confederazione per quanto concerne il rapimento inter- nazionale di minori, la protezione internazionale dei minorenni, le cause internazio- nali di diritto successorio e l’assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale. 9 Rappresenta la Svizzera nelle procedure di ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e al Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura. A tal fine può far capo a consulenti.

Art. 8 cpv. 1 lett. d

1 L’UFG dirige tra l’altro:

d. insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni un casellario giudiziale infor- matizzato.

Art. 9 cpv. 1 frase introduttiva e lett. d nonché cpv. 2 lett. e- h e j 1 L’Ufficio federale di polizia (UFP) è il centro di competenza della Confederazione in materia di polizia. Esso persegue in particolare gli obiettivi seguenti: d. abrogata

2 Per conseguire tali obiettivi, l’UFP svolge le funzioni seguenti:

e. dirige il Servizio di sicurezza federale; f. abrogata g. fatte salve disposizioni speciali derogatorie, è il servizio federale competente in materia di documenti di legittimazione, di armi e di esplosivi; h. dirige le ricerche di persone scomparse in Svizzera e all’estero; j. dirige il Servizio di coordinamento nel settore dei permessi d'identità e di le- gittimazione.

Art. 10 cpv. 1 e 9 abrogati

Art. 11 cpv. 2 e 3 2 L’UFP è competente a trattare domande e richieste d’informazioni su questioni di polizia, a gestire le relazioni internazionali di polizia in materia di assistenza ammi-

Organizzazione del DFGP RU 2000

nistrativa e ad assicurare la collaborazione in materia di polizia con i tribunali inter- nazionali.

3 Dirige le ricerche di persone e cose in Svizzera e all’estero.

Art. 17 e 18 Abrogati

II Modifiche del diritto previgente Il seguente atto legislativo è modificato come segue:

Ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione

Allegato Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale Dipartimento federale di giustizia e polizia

1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:

cancellare Bundesamt für Raumplanung Office fédéral de l'aménagement du territoire Ufficio federale della pianificazione del territorio Uffizi federal da planisaziun dal territori

Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni

1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:

inserire Bundesamt für Raumentwicklung Office fédéral du développement territorial Ufficio federale dello sviluppo territoriale Uffizi federal da svilup dal territori

2 RS 172.010.1

Organizzazione del DFGP RU 2000

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2000.

28 giugno 2000 In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione: Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz

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