AS 2000 1891
Legge federale concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali
Legge federale concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali
del 24 marzo 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 38 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1992 1 sulla protezione dei dati; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 1999 2, decreta:
I Nel settore di competenza della Cancelleria federale, il seguente atto legislativo è modificato come segue:
Legge federale del 21 marzo 1997 3 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
Ingresso visto l’articolo 85 numero 1 della Costituzione federale 4, ...
Capitolo 3: Trattamento dei dati
1 Ogni organo federale conformemente alla legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati può gestire un sistema d’informazione e di documentazione per la registrazione, la gestione, l’indicizzazione e il controllo della corrispondenza e degli affari. Questo sistema può contenere dati personali degni di particolare prote- zione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o risultino dalla natura dell’affare. L’organo federale interessato può memorizzare dati personali soltanto allo scopo di:
4 Questa disposizione corrisponde ora all’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione fede- rale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 5 RS 235.1
1999-4626 1891
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a. trattare i suoi affari; b. organizzare lo svolgimento del lavoro; c. constatare se tratta i dati riguardanti una determinata persona; d. facilitare l’accesso alla documentazione. 2 Soltanto i collaboratori dell’organo federale interessato hanno accesso ai dati per- sonali e soltanto in quanto tali dati siano necessari per adempiere i loro compiti. 3 Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione sull’organizzazione e la ge- stione di questi sistemi d’informazione e di documentazione nonché sulla protezione dei dati personali ivi contenuti.
II Nel settore di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri la legge fede- rale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri del 24 marzo 2000 6 è emanata secondo la versione in allegato.
III Nel settore di competenza del Dipartimento federale dell’interno, i seguenti atti legi- slativi sono modificati come segue:
1. Legge federale del 19 dicembre 1877 7 sul libero esercizio delle arti
salutari nella Confederazione Svizzera
Ingresso visto l’articolo 33 capoverso 2 della Costituzione federale 8, ...
Art. 6a Tenuta di un registro e comunicazione di dati 1 L’Ufficio federale competente tiene un registro dei candidati iscritti agli esami fe- derali per le professioni mediche e dei risultati dei loro esami. 2 Fornisce, per scritto e gratuitamente, ai candidati che ne fanno richiesta scritta in- formazioni sui loro dati personali contenuti in questo registro.
3 Comunica al Servizio sanitario coordinato e al Servizio veterinario coordinato
nonché al Servizio militare di veterinaria cognome, nome, data di nascita, luogo d’origine e indirizzo dei candidati che hanno superato gli esami.
6 RU 2000 1915 7 RS 811.11 8 Questa disposizione corrisponde ora all’articolo 95 capoverso 1 della Costituzione fede- rale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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4 Chiunque riceve e trasmette i dati sottostà all’obbligo di discrezione secondo l’ar- ticolo 35 della legge federale del 19 giugno 1992 9 sulla protezione dei dati. 5 L’Ufficio federale prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per ga- rantire la protezione e la sicurezza dei dati in occasione della loro notifica e in parti- colare della loro trasmissione elettronica.
2. Legge federale del 18 dicembre 1970 10 sulle epidemie
Ingresso visti gli articoli 31bis capoverso 2, 64 bis e 69 della Costituzione federale11, ...
Art. 27 Obbligo di 1 Nell’ambito della lotta contro le malattie trasmissibili dell’uomo, il dichiarare Consiglio federale stabilisce i seguenti obblighi di dichiarare: a. i medici, gli ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario dichiarano alla competente autorità cantonale le malattie trasmissibili con le indicazioni necessarie per identifi- care le persone malate, contagiate o esposte. L’autorità canto- nale trasmette la dichiarazione all’Ufficio federale della sanità pubblica; b. i laboratori dichiarano alla competente autorità cantonale e all’Ufficio federale della sanità pubblica tutti i risultati di analisi infeziologiche con le indicazioni necessarie per identificare le persone contagiate o malate.
2 L’Ufficio federale della sanità pubblica è autorizzato, nell’ambito del
capoverso 1, a comunicare dati personali ai medici incaricati di curare malattie trasmissibili, ai medici cantonali e ad altre autorità incaricate di svolgere compiti sanitari, nonché a istituzioni svizzere ed estere del settore sanitario.
3 Prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per garantire
la protezione e la sicurezza dei dati nel trattamento e in particolare nella loro trasmissione.
9 RS 235.1 10 RS 818.101 11 Queste disposizioni corrispondono ora agli articoli 95, 118 e 123 della Costituzione fede- rale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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IV Nel settore di competenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia, i seguenti atti legislativi sono modificati come segue:
1. Legge federale del 29 settembre 1952 12 sull’acquisto e la perdita della
cittadinanza svizzera
Ingresso visti gli articoli 43 capoverso 1, 44 e 68 della Costituzione federale13, ...
IV. Trattamento di dati personali
Trattamento 1 Per adempiere i suoi compiti conformemente alla presente legge, dei dati l’Ufficio federale competente può trattare dati personali, compresi pro- fili della personalità e dati degni di particolare protezione relativi alle opinioni religiose, alle attività politiche, alla salute, a misure di assi- stenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali. A tale scopo gestisce un sistema d’informazione elettronico.
2 Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione concernenti:
a. l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione; b. l’accesso ai dati; c. il diritto di trattamento; d. la durata di conservazione dei dati; e. l’archiviazione e l’eliminazione dei dati; f. la sicurezza dei dati.
Comunicazione 1 Su richiesta e in singoli casi, l’Ufficio federale competente può comu- dei dati nicare alle autorità federali, cantonali e comunali che svolgono compiti legati all’acquisto e alla perdita della cittadinanza svizzera tutti i dati necessari per adempiere tali compiti.
12 RS 141.0 13 Queste disposizioni corrispondono ora agli articoli 37 e 38 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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2 Rende accessibili per il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale
di giustizia e polizia, mediante procedura di richiamo, i dati personali necessari all’istruzione dei ricorsi. Il Consiglio federale disciplina il volume di tali dati.
Titolo prima dell’art. 50 V. Rimedi giuridici
Titolo prima dell’art. 54 VI. Disposizioni finali e transitorie
2. Legge federale del 26 marzo 1931 14 concernente la dimora e
il domicilio degli stranieri
Ingresso visto l’articolo 69 ter della Costituzione federale15, ...
Abrogato
V Nel settore di competenza del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, i seguenti atti legislativi sono modificati come se- gue:
1. Procedura penale militare16
Ingresso visto l’articolo 20 della Costituzione federale17, ...
14 RS 142.20 15 Questa disposizione corrisponde ora all’articolo 121 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 16 RS 322.1 17 Questa disposizione corrisponde ora all’articolo 60 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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Art. 43 Gestione degli atti 1 L’Ufficio dell’uditore in capo tiene un sistema d’informazione per la gestione degli atti della giustizia militare. Esso contiene dati di persone che sono coinvolte in istru- zioni o procedimenti della giustizia militare, nonché indicazioni sullo stato e il di- sbrigo delle istruzioni e dei procedimenti. 2 Le cancellerie dei tribunali militari hanno accesso a questi dati mediante una pro- cedura di richiamo. 3 Terminata la causa, di regola gli atti sono conservati per cinque anni presso l’Uffi- cio dell’uditore in capo. In seguito sono trasmessi all’Archivio federale. L’uditore in capo può, in caso di necessità, chiedere la restituzione degli atti archiviati.
2. Legge federale del 17 marzo 1972 18 che promuove la ginnastica e lo
sport
Ingresso visto l’articolo 27 quinquies della Costituzione federale19, ...
Modifica di designazioni 1 La designazione «istituto di ricerca scientifica» è sostituita nell’articolo 11 capo- verso 1 lettera d con «Istituto di scienza dello sport (ISS)» e nell’articolo 11 capo- verso 2 con «ISS». 2 Nell’articolo 13 capoverso 3, l’espressione «un istituto per la ricerca scientifica nello sport» è sostituita con «ISS».
Titolo prima dell’art. 11a Va. Trattamento dei dati
1 L’ISS può trattare o far trattare dati medici, dati diagnostici relativi alle prestazioni e dati clinico-chimici relativi a sportivi. I dati sono rilevati per garantire il servizio medico, il servizio di pronto soccorso e l’assistenza medica e per assicurare la ricer- ca scientifica in materia di sport.
2 L’ISS può gestire un sistema d’informazione per il trattamento dei dati.
3 I dati relativi alla cartella clinica sono conservati per dieci anni presso l’ISS. I dati per la ricerca scientifica in materia di sport sono resi anonimi.
18 RS 415.0 19 Questa disposizione corrisponde ora all’articolo 68 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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3. Legge militare del 3 febbraio 1995 20
Ingresso visti gli articoli 18-22, 45 bis e 69 della Costituzione federale21, ...
Modifica di una designazione Nell’articolo 146 capoversi 3 e 4 la designazione «sistema di trattamento dei dati» è sostituita da «sistema d’informazione».
Titolo prima dell’art. 146 Capitolo 7: Controlli militari, trattamento di dati personali Sezione 1: Dati di controllo
Art. 146 titolo Trattamento dei dati
Titolo prima dell’art. 148 Sezione 2: Dati sanitari
Art. 148 Trattamento dei dati sanitari
1 La Confederazione gestisce il sistema d’informazione medica dell’esercito che
contiene i dati sanitari necessari per l’apprezzamento medico dell’idoneità al servi- zio delle persone soggette all’obbligo di leva e all’obbligo di prestare servizio mili- tare.
2 Per dati sanitari s’intendono:
a. i dati medici; b. altri dati personali sullo stato di salute fisico o mentale della persona sotto- posta ad apprezzamento. 3 Le unità amministrative federali e cantonali competenti conformemente alla pre- sente legge, nonché i medici da esse incaricati raccolgono i necessari dati sanitari presso: a. le persone soggette all’obbligo di leva e all’obbligo di prestare servizio mi- litare; b. i medici curanti e i medici incaricati di una perizia;
20 RS 510.10 21 Queste disposizioni corrispondono ora agli articoli 40, 58-60 e 118 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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c. i tribunali penali civili e militari nonché le autorità preposte alla giurisdizio- ne amministrativa.
Art. 148a Trattamento dei dati medici relativi a civili 1 La Confederazione può raccogliere i necessari dati medici relativi a civili che sono assistiti dalla truppa. 2 I dati sono raccolti presso le persone interessate, i loro rappresentanti legali nonché i loro medici curanti. 3 Essi non possono essere trattati nel sistema d’informazione medica dell’esercito e devono essere distrutti al termine dell’assistenza delle persone interessate.
Art. 148b Comunicazione dei dati sanitari 1 I dati sanitari relativi alle persone soggette all’obbligo di leva e all’obbligo di pre- stare servizio militare possono essere comunicati, per l’apprezzamento dell’idoneità al servizio, alle seguenti persone: a. i medici competenti dell’esercito e dell’amministrazione militare; b. i medici competenti della protezione civile; c. i medici curanti delle persone interessate. 2 Informazioni riguardanti i dati sanitari sono rilasciate, di regola, soltanto in pre- senza di un medico della competente unità amministrativa della Confederazione o incaricato dalla persona interessata. 3 Su richiesta, in singoli casi, i dati sanitari possono essere comunicati alle seguenti autorità, in quanto ciò sia necessario per adempiere i loro compiti legali: a. l’Ufficio federale dell’assicurazione militare; b. le autorità preposte al servizio civile; c. le autorità preposte alle indennità di perdita di guadagno; d. le autorità preposte alla tassa d’esenzione dal servizio militare; e. le autorità competenti per il trattamento di casi di responsabilità civile e di regresso nel settore dell’esercito e dell’amministrazione militare; f. i tribunali civili e militari nonché le autorità giudiziarie nell’ambito di proce- dimenti giudiziari e amministrativi, in quanto il diritto procedurale preveda per i medici, in casi particolari, un obbligo di informare.
Sezione 3: Dati personali della medicina aeronautica
Art. 148c Trattamento dei dati 1 Il competente servizio amministrativo della Confederazione tratta dati medici e psicologici per l’apprezzamento dell’idoneità di:
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a. aspiranti per il servizio di volo militare; b. militari del servizio di volo militare; c. istruttori delle forze aeree; e d. persone dell’aviazione civile.
2 Per il trattamento dei dati, può gestire un sistema d’informazione.
Art. 148d Consultazione dei dati 1 I dati personali della medicina aeronautica possono essere consultati solo dalla persona interessata in presenza di un medico del servizio amministrativo competente o incaricato dalla persona interessata. 2 Il medico curante, con il consenso della persona interessata, e il servizio medico dell’Ufficio federale dell’assicurazione militare possono consultare i dati in presenza di medici o psicologi del servizio amministrativo competente. 3 In caso di ricorso, anche il medico in capo dell’esercito può consultare i dati.
Sezione 4: Dati relativi al personale medico
Art. 148e Trattamento dei dati 1 La Confederazione gestisce un sistema d’informazione che contiene i dati relativi al personale medico indispensabili per assicurare la gestione medica e tecnica di at- trezzature nell’ambito del servizio sanitario e veterinario nonché dei servizi di sal- vataggio e di trasfusione del sangue della sanità pubblica (dati del personale medi- co); tali dati sono rilevati in quanto siano necessari per l’assegnazione di personale medico.
2 Essa raccoglie i dati relativi al personale medico presso:
a. le competenti unità amministrative federali e cantonali conformemente alla presente legge, alla legge federale del 27 giugno 196922 sugli organi direttivi e il consiglio della difesa nonché alla legge federale del 19 dicembre 187723 sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera; b. le associazioni dei medici, dei dentisti, dei farmacisti e dei veterinari; c. le associazioni e le federazioni del rimanente personale medico. 3 Il Consiglio federale determina i dati personali necessari per l’assegnazione di per- sonale medico nell’ambito del servizio sanitario coordinato.
Art. 148f Trasmissione dei dati I dati relativi al personale medico possono essere trasmessi alle unità amministrative federali e cantonali competenti per l’assegnazione di personale medico.
22 RS 501 23 RS 811.11
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Sezione 5: Dati personali per lo sviluppo professionale dei quadri
1 Le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni competenti confor-
memente alla presente legge possono, con il consenso scritto della persona interes- sata, trattare i dati personali e i profili della personalità necessari per lo sviluppo professionale dei quadri dell’esercito. A tale scopo, la Confederazione gestisce un sistema d’informazione. 2 Le unità amministrative di cui al capoverso 1 raccolgono i dati presso le persone interessate, i loro superiori militari nonché le persone di referenza da loro indicate. 3 I dati possono essere trasmessi unicamente ai servizi federali e cantonali compe- tenti in materia di conferimento di gradi militari e di funzioni.
Sezione 6: Altre disposizioni
Il Consiglio federale disciplina in particolare: a. il contenuto, la forma e la gestione dei controlli militari e dei sistemi d’infor- mazione secondo gli articoli 148-148g; b. la responsabilità e la vigilanza; c. la protezione delle persone interessate e la sicurezza dei dati; d. il congedo per l’estero e i controlli sull’adempimento dell’obbligo militare degli Svizzeri all’estero.
VI Nel settore di competenza del Dipartimento federale delle finanze, i seguenti atti legislativi sono modificati come segue:
1. Legge federale del 27 giugno 1973 24 sulle tasse di bollo
Ingresso visto l’articolo 41 bis capoversi 1 lettera a, 2 e 3 della Costituzione federale25, ...
24 RS 641.10 25 Questa disposizione corrisponde ora agli articoli 132 capoverso 1 e 134 della Costituzio- ne federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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Titolo prima dell’art. 32a IIa. Trattamento dei dati
1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni gestisce, per l’adempimento dei
compiti in virtù della presente legge, un sistema d’informazione. Quest’ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni ammi- nistrative e penali rilevanti in materia fiscale. 2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all’articolo 32 capoverso 1 si trasmettono i dati che possono essere utili per l’adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all’articolo 32 capoversi 2 e 4 trasmettono all’Ammini- strazione federale delle contribuzioni i dati che possono essere importanti per l’esecuzione della presente legge. 3 I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L’assi- stenza amministrativa è gratuita. 4 I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica o distruzione non autorizzata nonché dal furto. 5 Il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione, concernenti in parti- colare l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione, le categorie di dati da rilevare, il diritto d’accesso e di trattamento, la durata di conservazione, l’archi- viazione e la distruzione dei dati.
2. Legge federale del 13 ottobre 1965 26 sull’imposta preventiva
Ingresso visti gli articoli 41bis capoverso 1 lettere a e b e capoversi 2 e 3 della Costituzione federale27, ... IIa. Trattamento 1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni gestisce, per l’adem- dei dati pimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d’infor- mazione. Quest’ultimo può contenere dati personali degni di partico- lare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale.
26 RS 642.21 27 Queste disposizioni corrispondono ora agli articoli 132 capoverso 2 e 134 della Costitu- zione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui
all’articolo 36 capoverso 1 si trasmettono i dati che possono essere utili per l’adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all’articolo 36 capoversi 2 e 4 trasmettono all’Amministrazione federale delle contri- buzioni i dati che possono essere importanti per l’esecuzione della pre- sente legge.
3 I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elet-
tronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una pro- cedura di richiamo. L’assistenza amministrativa è gratuita.
4 I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i
supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica e distruzio- ne non autorizzata nonché dal furto.
5 Il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione, concer-
nenti in particolare l’organizzazione e la gestione del sistema d’infor- mazione, le categorie di dati da rilevare, il diritto d’accesso e di tratta- mento, la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati.
3. Legge federale del 14 dicembre 1990 28 sull’imposta federale diretta
Ingresso visti gli articoli 41ter e 42quinquies della Costituzione federale29, ...
Art. 112a Trattamento dei dati
1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni gestisce, per l’adempimento dei
compiti in virtù della presente legge, un sistema d’informazione. Quest’ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni ammi- nistrative e penali rilevanti in materia fiscale. 2 L’Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all’articolo 111 si trasmettono i dati che possono essere utili per l’adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all’articolo 112 trasmettono alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge i dati che possono essere importanti per l’esecuzione della pre- sente legge. 3 I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L’assi- stenza amministrativa è gratuita.
28 RS 642.11 29 Queste disposizioni corrispondono ora agli articoli 128 e 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali RU 2000
4 Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassa- zione e alla riscossione delle imposte, segnatamente: a. l’identità; b. lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l’attività lucrativa; c. gli atti giuridici; d. le prestazioni di un ente pubblico. 5 I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica o distruzione non autorizzata nonché dal furto. 6 Il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione, concernenti in parti- colare l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione, le categorie dei dati da rilevare, il diritto d’accesso e di trattamento, la durata di conservazione, l’archiviazione e la distruzione dei dati. 7 Se gli uffici federali non si accordano in merito alla comunicazione dei dati, il Consiglio federale decide definitivamente. In tutti gli altri casi decide il Tribunale federale conformemente agli articoli 116 segg. dell’organizzazione giudiziaria30.
4. Legge federale del 14 dicembre 1990 31 sull’armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Ingresso visto l’articolo 42 quinquies della Costituzione federale32, ...
Art. 39a Trattamento dei dati 1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all’articolo 39 capoverso 2 si trasmettono i dati che possono essere utili per l’adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all’articolo 39 capoverso 3 trasmettono alle autorità fi- scali i dati che possono essere importanti per l’esecuzione della presente legge. 2 I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. L’assi- stenza amministrativa è gratuita. 3 Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassa- zione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:
30 RS 173.110 31 RS 642.14 32 Questa disposizione corrisponde ora all’articolo 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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a. l’identità; b. lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l’attività lucrativa; c. gli atti giuridici; d. le prestazioni di un ente pubblico.
5. Legge federale del 12 giugno 1959 33 sulla tassa d’esenzione
dall’obbligo militare
Ingresso visti gli articoli 18 capoverso 4 e 45 bis capoverso 2 della Costituzione federale34, ...
Art. 24 cpv. 2-6 2 Le seguenti autorità e i seguenti uffici trasmettono le notifiche opportune, comuni- cano le informazioni necessarie e garantiscono la consultazione degli atti alle auto- rità incaricate dell’esecuzione della presente legge: a. le autorità militari della Confederazione e dei Cantoni; b. le autorità della Confederazione preposte al servizio civile e gli uffici regio- nali del servizio civile; c. le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Co- muni; d. l’Ufficio centrale di compensazione AVS/AI; e. gli uffici dell’AI cantonali; f. l’Ufficio federale dell’assicurazione militare; g. i rappresentanti dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la legge del 20 marzo 198135 sull’assicurazione contro gli infortuni; h. i servizi della protezione civile dei Comuni; i. le istanze cantonali, regionali e comunali dei vigili del fuoco; j. gli uffici cantonali delle esecuzioni e dei fallimenti. 3 Il Consiglio federale può vincolare altri uffici a fornire l’assistenza amministrativa di cui al capoverso 2.
33 RS 661 34 Queste disposizioni corrispondono ora agli articoli 40 capoverso 2 e 59 capoverso 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 35 RS 832.20
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4 Devono essere trasmessi tutti i dati necessari a stabilire l’assoggettamento alla tas- sa, l’esenzione dalla tassa, la riscossione, l’esazione e il rimborso della tassa, in par- ticolare l’identità, le indicazioni dei controlli militari e del servizio civile, i dati fi- scali, le indicazioni per la riduzione della tassa e le indicazioni sulla salute. 5 I dati possono essere trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettro- nici di dati. 6 I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica e distruzione non autorizzata nonché dal furto.
6. Legge del 1° ottobre 1925 36 sulle dogane
Ingresso visti gli articoli 28-30 e 34 ter della Costituzione federale37, ...
Titolo prima dell’art. 141a IV. Protezione dei dati
Art. 141a Trattamento dei dati 1 L’Amministrazione delle dogane può trattare dati, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, se è necessario per l’esecuzione delle leggi che deve applicare. 2 L’Amministrazione delle dogane può gestire sistemi d’informazione, in particolare per: a. fissare e riscuotere le tasse; b. allestire analisi dei rischi; c. perseguire e giudicare casi penali; d. trattare efficacemente e razionalmente le richieste di assistenza amministra- tiva e giudiziaria.
3 Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione concernenti:
a. l’organizzazione e la gestione dei sistemi d’informazione; b. i cataloghi dei dati da rilevare; c. l’accesso ai dati;
36 RS 631.0 37 Queste disposizioni corrispondono ora agli articoli 101 e 133 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali RU 2000
d. il diritto di trattamento; e. la durata di conservazione; f. l’archiviazione e la distruzione dei dati.
Art. 141b Collaborazione 1 Nell’adempimento dei suoi compiti, l’Amministrazione delle dogane accede pure a sistemi d’informazione di altre autorità della Confederazione e può trattare tali dati, in quanto ciò sia previsto in altri atti legislativi. Utilizza i dati solo in modo confor- me allo scopo previsto.
2 Le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono
tenute a informare l’Amministrazione delle dogane, se tali informazioni sono neces- sarie per l’esecuzione delle leggi che essa deve applicare.
Art. 141c Comunicazione di dati ad autorità in Svizzera 1 L’Amministrazione delle dogane comunica dati ad altre autorità in Svizzera, com- presi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, nonché le con- statazioni fatte dai suoi collaboratori nello svolgimento del loro servizio, se è neces- sario per l’esecuzione delle leggi che queste autorità devono applicare. 2 Possono essere comunicati in particolare i dati e le connessioni di dati seguenti:
a. indicazioni sull’identità di persone fisiche o giuridiche; b. indicazioni sull’assoggettamento alle tasse; c. indicazioni su procedimenti amministrativi, penali amministrativi e penali pendenti e conclusi nonché su sanzioni amministrative, penali amministrati- ve e penali che rientrano nella sua sfera di competenza; d. indicazioni sull’importazione, l’esportazione e il transito; e. indicazioni su reati potenziali; f. indicazioni sugli attraversamenti del confine; g. indicazioni sulla situazione finanziaria ed economica di persone fisiche o giuridiche.
Art. 141d Comunicazione di dati ad autorità estere e internazionali Nell’ambito di convenzioni internazionali, l’Amministrazione delle dogane può tra- smettere dati, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, ad autorità estere e internazionali.
Art. 141e Comunicazione di dati nella procedura di richiamo
1 L’Amministrazione delle dogane può rendere accessibili nella procedura di ri-
chiamo i dati delle dichiarazioni doganali ad altre autorità in Svizzera e nel Princi- pato del Liechtenstein nonché a organizzazioni o persone di diritto pubblico o pri- vato incaricate di compiti federali, se i dati sono necessari per l’esecuzione delle
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leggi che tali servizi devono applicare. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare scopo e contenuto della comunicazione di dati. 2 La comunicazione di dati nella procedura di richiamo ad autorità estere e interna- zionali è retta dalle disposizioni di convenzioni internazionali. 3 I dati personali comunicati secondo i capoversi 1 e 2 non possono essere trasmessi a terzi senza l’approvazione dell’Amministrazione delle dogane. È fatto salvo l’arti- colo 6 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 199238 sulla protezione dei dati.
Art. 141f Impiego di videocamere
1 L’Amministrazione delle dogane può impiegare videocamere o videoregistratori
automatici per individuare attraversamenti illegali del confine o pericoli per la sicu- rezza del confine.
2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
VII Nel settore di competenza del Dipartimento federale dell’economia, i seguenti atti legislativi sono modificati come segue:
1. Legge del 6 ottobre 1995 39 sul servizio civile
Ingresso visto l’articolo 18 capoverso 1 della Costituzione federale40, ...
Art. 80 cpv. 1 bis e 4 1bis Può trattare dati personali degni di particolare protezione concernenti:
a. le motivazioni delle domande dei richiedenti, in particolare i loro motivi di coscienza; b. l’idoneità al servizio militare dei richiedenti; c. la formazione nonché le attitudini e le preferenze delle persone che devono prestare servizio civile, in quanto queste informazioni siano determinanti per gli impieghi del servizio civile; d. lo stato di salute delle persone che devono prestare servizio civile; e. i procedimenti disciplinari o penali secondo la presente legge.
38 RS 235.1 39 RS 824.0 40 Questa disposizione corrisponde ora all’articolo 59 capoverso 1 della Costituzione fede- rale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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4 Il Consiglio federale disciplina in particolare:
a. l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione; b. la responsabilità per il trattamento dei dati; c. le categorie dei dati da rilevare; d. il diritto di accesso e di trattamento; e. la collaborazione con gli organi interessati; f. la sicurezza dei dati; g. la durata di conservazione dei dati.
Art. 80a Gestione di atti 1 Per adempiere i compiti in virtù della presente legge, l’organo d’esecuzione tratta gli atti di: a. persone che hanno depositato una domanda d’ammissione al servizio civile; b. persone che sono state ammesse al servizio civile; c. istituzioni che hanno inoltrato una domanda di riconoscimento quale istituto d’impiego; d. istituti d’impiego riconosciuti; e. persone che si candidano come membro della commissione d’ammissione; f. persone che sono state designate in qualità di membro di detta commissione. 2 Negli atti, l’organo d’esecuzione può trattare dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 80 capoverso 1bis. Gli atti relativi alle persone di cui al capoverso 1 lettere e ed f contengono in particolare i documenti relativi alle candi- dature nonché la valutazione del livello di conoscenze. 3 Gli atti della procedura d’ammissione sono conservati separatamente fino all’ar- chiviazione degli atti relativi all’esecuzione. 4 Il Consiglio federale disciplina la comunicazione di dati personali a istituzioni e persone che collaborano all’esecuzione della legge o che adempiono compiti colle- gati al servizio civile.
5 L’organo d’esecuzione trasmette all’Archivio federale gli atti della procedura
d’ammissione concernenti: a. persone soggette al servizio civile dopo il licenziamento dal servizio civile; b. persone la cui domanda è stata respinta, dopo il proscioglimento dall’ob- bligo di prestare servizio militare.
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2. Legge federale del 4 ottobre 1974 41 che promuove la costruzione
d’abitazioni e l’accesso alla loro proprietà
Ingresso visto l’articolo 34 sexies della Costituzione federale42, ...
Art. 62a Trattamento dei dati
1 L’Ufficio federale gestisce un sistema d’informazione. Esso può contenere dati
personali degni di particolare protezione concernenti la salute o misure d’assistenza sociale. I dati servono a esaminare il diritto all’aiuto federale. 2 L’Ufficio federale può comunicare dati ad altre autorità federali, cantonali e comu- nali nonché a scuole universitarie e istituzioni finanziarie solo se è necessario per l’esecuzione della legge e i richiedenti lo comprovano. I dati personali degni di par- ticolare protezione non possono in nessun caso essere comunicati. 3 I dati personali che non sono degni di particolare protezione possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. 4 Il Consiglio federale disciplina in particolare la gestione del sistema d’informa- zione, la responsabilità per il trattamento dei dati, le categorie di dati da rilevare e la loro durata di conservazione, il diritto di accesso e di trattamento e la sicurezza dei dati.
3. Legge del 13 marzo 1964 43 sul lavoro
Ingresso visti gli articoli 26, 31bis capoverso 2, 34bis, 34ter, 36, 64, 64bis, 85, 103 e 114bis della Costituzione federale44, ...
Art. 44 Obbligo del 1 Le persone che sono incaricate di svolgere compiti secondo la pre- segreto sente legge o vi partecipano sono tenute al segreto nei confronti di terzi sui fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attività.
41 RS 843 42 Questa disposizione corrisponde ora all’articolo 108 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 43 RS 822.11 44 Queste disposizioni corrispondono ora agli articoli 63, 87, 92, 95, 110, 117, 122, 177 capoverso 3, 188 capoverso 2 e 190 capoverso 1 (entrato in vigore che sia il relativo decreto federale dell’8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria; RU ...; FF 1999 7454; art. 188 cpv. 2, 189 cpv. 1, 191 cpv. 3 e 191 a cpv. 2) della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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2 Le autorità cantonali incaricate della vigilanza e dell’esecuzione
della presente legge e l’Ufficio federale si prestano reciproca assisten- za nell’adempimento dei loro compiti; si scambiano gratuitamente le necessarie informazioni e su richiesta si accordano il diritto di con- sultare gli atti ufficiali. I fatti segnalati o constatati nell’applicazione della presente prescrizione sottostanno all’obbligo del segreto di cui al capoverso 1.
Comunicazione 1 L’Ufficio federale o la competente autorità cantonale, su domanda di dati scritta motivata, può comunicare dati: a. alle autorità di vigilanza e d’esecuzione delle prescrizioni sulla sicurezza del lavoro secondo la legge federale del 20 marzo
198145 sull’assicurazione contro gli infortuni, in quanto lo esiga
l’adempimento dei loro compiti; b. ai tribunali e alle autorità istruttorie penali, in quanto lo esiga l’accertamento di un fatto giuridicamente rilevante; c. agli assicurati, in quanto lo esiga l’accertamento di un rischio assicurato; d. al datore di lavoro, in quanto lo esiga la prescrizione di misure nei confronti di una persona; e. agli organi dell’Ufficio federale di statistica in quanto lo esiga l’adempimento dei loro compiti.
2 I dati possono essere comunicati, su domanda scritta e motivata, ad
altre autorità federali, cantonali e comunali o a terzi se la persona inte- ressata ha dato il suo consenso scritto o le circostanze permettono di desumere tale consenso.
3 I dati possono essere eccezionalmente comunicati quando si tratta di
evitare un pericolo per la vita o la salute del lavoratore o di terzi.
4 La comunicazione di dati resi anonimi, utilizzati segnatamente per la
pianificazione, la statistica o la ricerca, può essere effettuata senza il consenso della persona interessata.
5 Il Consiglio federale può generalizzare la comunicazione di dati non
degni di particolare protezione ad autorità o istituzioni, in quanto tali dati siano necessari per l’adempimento dei loro compiti legali. A tale scopo può prevedere una procedura di richiamo.
45 RS 832.20
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Sistemi 1 I Cantoni e l’Ufficio federale gestiscono sistemi d’informazione e di d’informazione e di documenta- documentazione per l’adempimento dei compiti, conformemente alla zione presente legge.
2 I sistemi d’informazione e di documentazione possono contenere dati
degni di particolare protezione concernenti: a. lo stato di salute di un singolo lavoratore per quanto concerne gli esami medici, le analisi dei rischi e le perizie previsti dalla presente legge e dalle relative ordinanze; b. i procedimenti amministrativi e penali secondo la presente leg- ge.
3 Il Consiglio federale determina le categorie dei dati da rilevare e la
loro durata di conservazione, il diritto di accesso e di trattamento. Di- sciplina la collaborazione con gli organi interessati, lo scambio di dati e la sicurezza dei dati.
Art. 45 cpv. 1
1 Il datore di lavoro, i suoi lavoratori e le persone, che su mandato del
datore di lavoro svolgono compiti in virtù della presente legge, devono fornire alle autorità d’esecuzione e di vigilanza tutte le informazioni che queste necessitano per adempiere i loro compiti.
Art. 46 Elenchi e Il datore di lavoro deve tenere a disposizione delle autorità d’esecu- altri atti zione e di vigilanza gli elenchi e gli altri atti, da cui risultano le indica- zioni necessarie all’esecuzione della presente legge e delle relative or- dinanze. Per il resto sono applicabili le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992 46 sulla protezione dei dati.
46 RS 235.1
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VIII Nel settore di competenza del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, i seguenti atti legislativi sono modificati come segue:
1. Legge del 20 giugno 1986 47 sulla caccia
Ingresso visti gli articoli 24sexies capoverso 4, 24 septies, 25 e 25 bis della Costituzione federale48, ...
Art. 22 Obbligo di comunicazione 1 Ogni ritiro dell’autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere co- municato all’Ufficio federale. 2 L’Ufficio federale comunica ai Cantoni un elenco delle persone cui l’autorizza- zione è stata ritirata; questo elenco permette ai Cantoni di assicurare il ritiro dell’au- torizzazione sul loro territorio. 3 L’Ufficio federale può conservare tali dati in una collezione elettronica di dati. Una volta scaduto il termine per il ritiro dell’autorizzazione di caccia, cancella le registrazioni elettroniche e distrugge le relative decisioni cantonali. Può conservare queste ultime dopo averle rese anonime per scopi scientifici o statistici.
2. Legge federale del 21 giugno 1991 49 sulla radiotelevisione
Ingresso visti gli articoli 36 e 55 bis della Costituzione federale50, ...
Art. 55 cpv. 4 4 L’organo incaricato di riscuotere le tasse di ricezione può trattare i dati personali per accertare l’obbligo di annuncio e di pagare la tassa. Può anche trattare dati sulla salute, sulle sanzioni amministrative o penali nonché dati sulle misure di assistenza sociale, in quanto ciò sia necessario per esaminare una domanda di esenzione dall’obbligo di annuncio o dall’obbligo di p agare la tassa.
47 RS 922.0 48 Queste disposizioni corrispondono ora agli articoli 74, 78 capoverso 4, 79 e 80 della Co- stituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 49 RS 784.40 50 Queste disposizioni corrispondono ora agli articoli 92 e 93 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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IX
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 24 marzo 2000 Consiglio degli Stati, 24 marzo 2000 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore Sempreché non sia presentata domanda di referendum entro il 20 luglio 200051, la presente legge entra in vigore il 1° settembre 2000.
13 luglio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
51 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 luglio 2000 (Cancelleria federale), FF 2000 1914.
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.