AS 2000 198
Ordinanza sul settore dei Politecnici federali
Ordinanza sul settore dei Politecnici federali (Ordinanza sul settore dei PF)
del 6 dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19911 sui politecni- ci federali (legge sui PF), ordina:
Sezione 1: Settore dei PF
Art. 1
1 Nel settore dei Politecnici federali (settore dei PF) rientrano:
a. i politecnici federali (PF):
1. Politecnico federale di Zurigo (PFZ),
2. Politecnico federale di Losanna (PFL);
b. gli istituti di ricerca:
1. Istituto Paul Scherrer (IPS),
2. Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP),
3. Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR),
4. Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la prote-
zione delle acque (IFADPA); c. il segretariato generale del Consiglio dei PF; d. il Servizio di stato maggiore delle costruzioni e dell’informatica del Consi- glio dei PF; e. il Servizio degli immobili del Consiglio dei PF; f. l’Ispettorato delle finanze del Consiglio dei PF. 2 Le mansioni e l’organizzazione degli istituti del settore dei PF, del segretariato ge- nerale, del Servizio di stato maggiore delle costruzioni e dell’informatica, del Servi- zio degli immobili e dell’Ispettorato delle finanze del Consiglio dei PF sono disci- plinate da ordinanze speciali.
RS 414.110.3 1 RS 414.110
198 1999-6033
Ordinanza sul settore dei PF RU 2000
Art. 2 Nomine 1 Il Consiglio federale nomina i presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca.
2 Il Consiglio dei PF nomina:
a. gli altri membri delle direzioni degli istituti; b. i professori ordinari e straordinari e i professori assistenti; c. gli agenti del settore dei PF.
3 Il Consiglio dei PF può delegare le competenze di nomina:
a. al suo presidente o al suo delegato e alle direzioni degli istituti, per la nomi- na di funzionari e impiegati del Consiglio dei PF e degli istituti delle classi fino a 31; b. al suo presidente o al suo delegato e alle direzioni degli istituti, per tutti gli altri agenti del Consiglio dei PF e degli istituti.
Art. 3 Onorario e indennità
1 Il Consiglio federale determina l’onorario:
a. del presidente e degli altri membri del Consiglio dei PF se esercitano la loro funzione a tempo pieno; b. del delegato del Consiglio dei PF; c. del presidente dei PF e dei direttori degli istituti di ricerca. 2 Per i membri a tempo parziale del Consiglio dei PF stabilisce un’indennità fissa nonché diarie e rimborsi spese.
Art. 4 Diritto di servizio 1 Il presidente e i membri a tempo pieno del Consiglio dei PF, i presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca possono essere rinominati, ma non oltre la fine del mese in cui compiono 65 anni. 2 Trovano inoltre applicazione per analogia le disposizioni dell’ordinanza del 16 novembre 19832 sul corpo insegnante.
Sezione 2: Consiglio dei PF
Art. 5 Competenze generali
1 Il Consiglio dei PF è l’autorità superiore del settore dei PF.
2 Esso sorveglia gli istituti del settore dei PF, coordina la loro attività e mette a di- sposizione a tale fine i mezzi di cui dispone.
3 Assicura condizioni di studio equivalenti in seno ai due PF.
2 RS 414.142
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4 Armonizza le attività degli istituti con le attività corrispondenti di altre istituzioni della Confederazione e dei Cantoni.
Art. 6 Direttive e prescrizioni del Consiglio dei PF
1 Il Consiglio dei PF emana direttive in merito a:
a. la politica generale e la pianificazione del settore dei PF e dei singoli istituti; b. gli studi, inclusi i corsi di perfezionamento e i dottorati; c. l’abilitazione.
2 Esso emana prescrizioni in merito a:
a. la direzione e l’amministrazione degli istituti; b. le tasse d’iscrizione e altri contributi degli universitari; c. le borse e i prestiti di studio concessi dai PF.
Art. 7 Disposizioni speciali sul rapporto di servizio 1 Il Consiglio dei PF emana disposizioni speciali per gli agenti degli istituti che ven- gono retribuiti attingendo al credito per il personale supplementare o a fondi non contemplati dal preventivo del settore dei PF (fondi di terzi) e che collaborano a singoli o a un insieme di progetti scientifici oppure contribuiscono alla conduzione degli stessi. La loro attività può essere attinente all’insegnamento e alla ricerca o al campo amministrativo o tecnico. 2 Il Consiglio dei PF emana prescrizioni sul rapporto di servizio d egli assistenti.
3 Il rapporto di servizio ai sensi dei capoversi 1 e 2 è sempre limitato nel tempo.
4 Per quanto il Consiglio dei PF non emani disposizioni particolari, trova applica- zione il regolamento degli impiegati del settore dei PF del 13 dicembre 1999 3.
Art. 8 Provvedimenti disciplinari 1 Il Consiglio dei PF è competente per tutti i provvedimenti disciplinari nei riguardi di professori e agenti. 2 Esso può delegare tale competenza al suo presidente o al suo delegato o alle dire- zioni degli istituti. 3 La facoltà di collocare in posizione provvisoria o di licenziare in via disciplinare funzionari nominati dal Consiglio dei PF o dal suo presidente spetta all’autorità di nomina che decide su proposta della direzione dell’istituto.
Art. 9 Pianificazione
1 La pianificazione del settore dei PF spetta al Consiglio dei PF.
2 Agli istituti incombe la propria pianificazione nell’ambito di quella del settore dei PF.
3 RS 172.221.106.2; RU 2000 ...
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Art. 10 Proposte Il Consiglio dei PF presenta proposte al Dipartimento federale dell’interno (DFI), a destinazione del Consiglio federale, segnatamente in merito a: a. la pianificazione della Confederazione, per quanto interessi il settore dei PF; b. il preventivo; c. l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di leggi, decreti federali e ordi- nanze riguardanti il settore dei PF, nella misura in cui non sia abilitato a le- giferare da sé; d. la nomina, il licenziamento e le dimissioni del delegato del Consiglio dei PF, dei presidenti dei PF e dei direttori degli istituti di ricerca; e. la creazione e la soppressione di istituti di ricerca.
Art. 11 Sedute 1 Quando sbriga affari che esigono discrezione per ragioni di protezione della perso- nalità oppure quando funge da istanza di ricorso, il Consiglio dei PF può riunirsi senza i partecipanti di cui nell’articolo 24 capoverso 2 della legge sui PF.
2 Il regolamento interno del Consiglio dei PF disciplina i dettagli.
Art. 12 Consultazione Prima di decidere sugli affari ai sensi degli articoli 6, 7, 9 capoverso 1 e 10 capover- so 1 lettere a, c ed e, il Consiglio dei PF consulta gli istituti interessati, i loro colla- boratori e le assemblee universitarie.
Art. 13 Collaborazione con le associazioni del personale 1 In questioni relative al personale il Consiglio dei PF collabora con le associazioni del personale e le consulta prima di emanare prescrizioni inerenti al rapporto di ser- vizio. 2 Esso disciplina la collaborazione con le associazioni del personale nel settore dei PF.
Sezione 3: Mandato di prestazioni e accordi di prestazioni
Art. 14 Mandato di prestazioni 1 Su proposta del DFI, il Consiglio federale conferisce al Consiglio dei PF un man- dato quadriennale di prestazioni nel settore dei PF. 2 Il mandato di prestazioni definisce di volta in volta i punti chiave e gli obiettivi dell’insegnamento, della ricerca e delle prestazioni di servizio nel settore dei PF. Tiene conto della politica scientifica generale della Confederazione e contribuisce a concretizzarla.
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3 Il mandato di prestazioni è sottoposto per consultazione alle commissioni parla- mentari competenti.
Art. 15 Esecuzione del mandato
1 Il Consiglio dei PF è responsabile dell’esecuzione del mandato di prestazioni.
Prende i provvedimenti che risultano necessari a questo scopo in base al suo con- trollo continuo. 2 Può far valutare l’esecuzione del mandato in funzione dei campi e delle istituzioni interessati. 3 Una valutazione intermedia globale è effettuata a metà della durata del mandato, in base ai rapporti annui e in vista dell’elaborazione del mandato di prestazioni succes- sivo. 4 Il controllo dell’esecuzione del mandato è assicurato dal DFI in collaborazione con l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e con la partecipazione del Consi- glio dei PF. Quest’ultimo fa rapporto in merito al Consiglio federale e propone eventualmente provvedimenti.
Art. 16 Provvedimenti in caso di inadempimento del mandato
1 Se i provvedimenti da prendere vanno oltre le competenze del Consiglio dei PF,
definite nell’articolo 25 della legge sui PF, o se l’esecuzione del mandato di presta- zioni risulta compromessa o impossibile a causa di modifiche delle condizioni gene- rali, il DFI propone al Consiglio federale disposizioni e provvedimenti adeguati.
2 Queste disposizioni e provvedimenti possono consistere:
a. nell’adeguare il mandato di prestazioni; b. nel revocare il mandato di prestazioni e nel conferirne uno nuovo; c. nel modificare prescrizioni in vigore o nell’emanarne di nuove. 3 Le misure prese dal Consiglio federale nel corso del mandato sono prese in consi- derazione nell’elaborazione del mandato successivo.
Art. 17 Accordi di prestazioni 1 Basandosi sul mandato di prestazioni secondo l’articolo 14, il Consiglio dei PF conclude di volta in volta con i PF e gli istituti di ricerca accordi di prestazioni della durata di un anno. 2 Gli istituti rendono conto dell’esecuzione di questi accordi nel rapporto annuo d’attività a destinazione del Consiglio dei PF.
3 Il Consiglio dei PF emana le prescrizioni necessarie a questo scopo.
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Sezione 4: Finanze del settore dei PF
Art. 18 Principio 1 Il Consiglio dei PF allestisce, per le finanze del settore dei PF (art. 19), il preventi- vo annuo e il consuntivo annuo con il bilancio e il conto economico secondo i prin- cipi commerciali e conformemente alle norme d’economia aziendale. 2 Il preventivo e il consuntivo del settore dei PF sono sottoposti per decisione alle Camere federali, sotto forma di allegato al preventivo e al consuntivo della Confede- razione.
Art. 19 Consuntivo del settore dei PF
1 Il consuntivo del settore dei PF si compone degli elementi seguenti:
a. il conto economico; b. il conto d’investimento; c. il bilancio; d. il conto dei flussi di fondi. 2 Il conto economico comprende le spese e i redditi dell’esercizio contabile; que- st’ultimo comincia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre.
3 Il conto d’investimento comprende le spese che costituiscono immobilizzazioni
nonché gli introiti derivanti dall’alienazione di immobilizzazioni. 4 Il bilancio comprende l’insieme degli attivi e degli impegni, nonché eventuali ri- serve o il disavanzo. La chiusura annuale del bilancio informa sullo stato dell’attivo e del passivo alla fine dell’esercizio. 5 Il conto dei flussi di fondi indica l’origine delle risorse, l’impiego delle risorse e l’evoluzione del capitale. 6 La struttura generale del piano contabile è indicata nell’allegato della presente or- dinanza. Il Consiglio dei PF definisce la struttura più dettagliata del piano contabile in funzione dei bisogni del settore dei PF, previa consultazione dell’AFF.
Art. 20 Finanziamento 1 Le risorse del settore dei PF si compongono del contributo della Confederazione al finanziamento, degli introiti provenienti dalle prestazioni fornite dal settore dei PF, dei fondi accordati da terzi per l’insegnamento e la ricerca, del reddito di questi fon- di e del reddito patrimoniale. 2 Il contributo della Confederazione al finanziamento è fissato ogni anno dalle Ca- mere federali.
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Art. 21 Rimunerazione di prestazioni Le prestazioni fornite dai servizi della Confederazione a favore del settore dei PF e le prestazioni fornite da istituzioni del settore dei PF a favore di altri servizi del- l’Amministrazione federale sono fatturate.
Art. 22 Ripartizione del contributo della Confederazione Il Consiglio dei PF ripartisce il contributo annuo della Confederazione (art. 20) tra i sei istituti del settore dei PF, nonché per la copertura dei bisogni propri, inclusa la costituzione di una riserva annua.
Art. 23 Fondi patrimoniali 1 Tutti i beni mobili appartenenti ai PF e agli istituti di ricerca sono inventariati e iscritti nel rispettivo bilancio. 2 Il Consiglio dei PF definisce per tutte le voci del bilancio norme uniformi di valu- tazione e d’ammortamento conformi alla pratica commerciale.
Art. 24 Interessi 1 I fondi di terzi consegnati all’AFF sono rimunerati alle condizioni usuali del mer- cato, conformemente all’articolo 35 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre
19894 sulle finanze della Confederazione.
2 Un accordo tra l’AFF e il Consiglio dei PF disciplina i dettagli.
Art. 25 Eccedenza e disavanzo 1 Se non è stato interamente utilizzato, il contributo annuo della Confederazione al finanziamento, autorizzato con il preventivo, può essere destinato alla costituzione di una riserva iscritta nel bilancio e la cui utilizzazione è disciplinata dal Consiglio dei PF. 2 L’ammontare della riserva è limitato. Non supera in totale il 3 per cento del contri- buto al finanziamento accordato dalla Confederazione l’anno precedente.
3 Se il conto annuo è deficitario, il disavanzo è riportato a nuovo.
Sezione 5: Finanze del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca
Art. 26 Principio Il finanziamento del Consiglio dei PF, dei PF e degli istituti di ricerca si compone: a. della parte del contributo della Confederazione al finanziamento attribuita dal Consiglio dei PF; b. delle altre risorse citate nell’articolo 20 capoverso 1.
4 RS 611.0
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Art. 27 Preventivi e consuntivi 1 Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca allestiscono i loro preventivi e con- suntivi conformemente all’articolo 18 capoverso 1. 2 I PF e gli istituti di ricerca sottopongono il loro preventivo e il loro consuntivo per approvazione al Consiglio dei PF.
Sezione 6: Sorveglianza delle finanze e revisione
Art. 28 Ispettorato delle finanze Il Consiglio dei PF istituisce un Ispettorato delle finanze incaricato della vigilanza sulle finanze del settore dei PF ed emana le prescrizioni necessarie a questo scopo, d’intesa con il Controllo federale delle finanze.
Art. 29 Revisione dei conti I conti del settore dei PF, del Consiglio dei PF nonché dei PF e degli istituti di ricer- ca sono riveduti dal Controllo federale delle finanze. Quest’ultimo può ricorrere a esperti esterni.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 30 Esecuzione Il Consiglio dei PF emana le disposizioni d’esecuzione necessarie affinché i conti siano tenuti in maniera uniforme nel settore dei PF.
Art. 31 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 13 gennaio 1993 5 sul settore dei Politecnici federali è abrogata.
Art. 32 Modifica del diritto in vigore 1. L’ordinanza dell’11 giugno 19906 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue: Art. 43a cpv. 3 3 Il Consiglio dei PF emana corrispondenti istruzioni per il settore dei PF e i suoi istituti.
5 RU 1993 820, 1997 2495, 1999 704 6 RS 611.01
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2. L’ordinanza del 21 novembre 19907 concernente l’impiego di veicoli di noleggio e di rappresentanza da parte di agenti della Confederazione è modificata come se- gue: Art. 1 frase introduttiva La presente ordinanza disciplina per gli agenti delle unità amministrative della Confederazione, fatta eccezione per il settore dei Politecnici federali (settore dei PF): ...
Art. 33 Disposizioni transitorie 1 La fatturazione delle prestazioni secondo l’articolo 21 è effettuata pro forma fino al 31 dicembre 2000 e effettivamente a decorrere dal 1° gennaio 2001. 2 Le disposizioni emanate in virtù dell’ordinanza del 16 novembre 19838 sul Consi- glio dei Politecnici federali e degli istituti posti sotto il suo controllo (Ordinanza sul CPF) o in virtù dell’ordinanza del 13 gennaio 19939 sul settore dei PF restano in vigore finché non siano state sostituite da nuove disposizioni basate sulla presente ordinanza.
Art. 34 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.
6 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
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7 RS 172.057.31 8 RU 1983 1617 9 RU 1993 820
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Piano contabile del settore dei PF (struttura generale) Allegato (art. 19)
Bilancio Conto economico
1 Attivi 2 Passivi Spese 7 Reddito 8 Risultato straordina-
10 Disponibilità 20 Impegni correnti 3 Spese per materiale, merci e 70 Ricavo della vendita rio e estraneo prestazioni di servizi all’esercizio
11 Crediti 22 Impegni verso servizi 71 Tasse e proventi
statali 30 Spese di materiale derivanti dalle presta- 80 Risultato straordinario
12 Mezzi finanziari 32 Spese di merci
23 Impegni per fattura- zioni di servizio 81 Contributi/altre spese
13 Attivi transitori 33 Mobili, macchine, veicoli, di trasferimento
zioni speciali attrezzature 72 Proventi dell’informa-
14 Beni di investimento tica e della telecomu- 82 Risultato estraneo
24 Accantonamenti 4 Spese per il personale
15 Mutui nicazione all’esercizio
25 Passivi transitori 40 Salari e stipendi
16 Partecipazioni 41 Contributi alle assicurazioni sociali 73 Rimborsi 83 Modifiche di accanto-
28 Impegni per finanzia- namenti
17 Altre spese da menti speciali 42 Contributi all’assicurazione 74 Altri proventi ammortare del personale 75 Proventi finanziari
29 Capitale proprio 43 Contributi all’assicurazione
18 Anticipi dei finanzia- contro gli infortuni e le malattie 78 Rimunerazioni
menti speciali 44 Altre spese per il personale 79 Proventi residui
5 Altre spese materiali
50 Spese per i locali
51 Manutenzione, riparazioni, leasing,
locazioni
52 Acqua, energia, materiale d’esercizio,
smaltimento dei rifiuti
53 Spese amministrative
54 Spese d’informatica e telecomunica-
zione
55 Altre prestazioni di servizi, onorari
56 Altre spese materiali
57 Perdite di debitori
58 Spese per interessi
59 Ammortamenti
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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