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AS 2000 2068

Decisione n. 2/1999 del comitato misto CE/EFTA «transito comune», , che modifica l'allegato I della convenzione relativa ad un regime comune di transito

Testo originale Convenzione del 20 maggio 1987 tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Ungheria e la Confederazione Svizzera relativa ad un regime comune di transito 1 Decisione n. 2/1999 del comitato misto CE/EFTA «transito comune», del 30 marzo 1999, che modifica l’allegato I della convenzione del 20 maggio 1987 2 relativa ad un regime comune di transito

Accettata il 30 marzo 1999 Entrata in vigore per la Svizzera il 31 marzo 1999

Il Comitato misto, vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), considerando che è necessaria una rete informatica internazionale per permettere lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dopo l’entrata in vigore del si- stema di transito informatizzato introdotto dalla decisione n. 1/19993 del comitato misto; considerando che la Comunità europea ha già sviluppato l’interfaccia "rete comune di comunicazione/sistemi comuni" (CCN/CSI) dotata di tutte le caratteristiche previ- ste; considerando che è opportuno estendere la CCN/CSI ai paesi EFTA e prevedere le modalità della loro partecipazione; considerando che è, di conseguenza, necessario modificare l’allegato I della conven- zione, decide:

1 La Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito concerne- va originariamente le seguenti parti contraenti: Comunità economica europea, Repubbli- ca d’Austria, Repubblica di Finlandia, Repubblica d’Islanda, Regno di Norvegia, Regno di Svezia e Confederazione Svizzera. Il 1° gennaio 1995, la Repubblica d’Austria, la Re- pubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito alla Comunità economica euro- pea e da tale data non sono più parti contraenti autonome della Convenzione. La Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Repubblica di Ungheria hanno aderito alla Convenzione il 1° luglio 1996. 2 RS 0.631.242.04 3 RU 1999 2192

2068 2000-0501

Regime comune di transito RU 2000

Art. 1 L’allegato I della convenzione è modificato nel seguente modo: Il seguente nuovo paragrafo è inserito come paragrafo 1 bis all’articolo 23 bis: «1bis. Per lo scambio di informazioni previsto al paragrafo 1, l’interfaccia ‘rete co- mune di comunicazione/sistemi comuni’ (CCN/CSI) della Comunità viene utilizzata da tutte le parti contraenti. Le modalità della partecipazione finanziaria dei paesi EFTA e gli altri aspetti pertinenti vengono concordati tra la Comunità e ciascuno dei paesi EFTA.»

Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 1999.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1999.

Per il comitato misto Il presidente: Frida Nokken

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