AS 2000 2070
Decisione n. 3/99 del Comitato misto CE/EFTA «transito comune», , concernente la proroga del divieto di ricorso alla garanzia globale stabilito con le decisioni n. 1/96 e 2/96 del Comitato misto CE/EFTA «transito comune»
Testo originale Convenzione del 20 maggio 1987 tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Ungheria e la Confederazione Svizzera relativa ad un regime comune di transito 1
Decisione n. 3/99 del Comitato misto CE/EFTA «transito comune», del 2 dicembre 1999, concernente la proroga del divieto di ricorso alla garanzia globale stabilito con le decisioni n. 1/96 2 e 2/963 del Comitato misto CE/EFTA «transito comune»
Accettata il 2 dicembre 1999 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2000
Il Comitato misto, vista la convenzione del 20 maggio 19874 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l’articolo 34 ter dell’appendice II, considerando che (1) con le decisioni n. 1/96 e 2/96, prorogate da ultimo e modificate con le decisioni n. 1/975 e n. 1/986, il Comitato misto ha adottato alcune misure per vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale sui trasporti delle sigarette della sottovoce 2402.20 del sistema armonizzato e di talune altre merci sensibili, a motivo del rischio eccezionale di frode che presentano queste operazioni; (2) considerando che la tutela degli interessi finanziari presenti in queste operazioni, in attesa di un’applicazione completa delle nuove norme in materia di garanzia globale nell’ambito della riforma del regime di transito comune, rende necessaria la proroga di tali misure per un nuovo periodo di dodici mesi, decide:
1 La Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito concerne- va originariamente le seguenti parti contraenti: Comunità economica europea, Repubbli- ca d’Austria, Repubblica di Finlandia, Repubblica d’Islanda. Regno di Norvegia, Regno di Svezia e Confederazione Svizzera. Il 1° gennaio 1995, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito alla Comunità economica europea e da tale data non sono più parti contraenti autonome della Convenzione. La Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Repubblica di Ungheria hanno aderito alla Convenzione il 1° luglio 1996. 2 RS 0.631.242.046 3 RS 0.631.242.048 4 RS 0.631.242.04 5 RU 1997 520 6 RU 1999 1457
2070 2000-0525
Regime comune di transito RU 2000
Art. 1 Le misure stabilite con le decisioni n. 1/96 e 2/96 del Comitato misto CE/EFTA «transito comune» sono prorogate per un periodo di dodici mesi.
Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2000.
Fatto a Lillehammer, il 2 dicembre 1999.
Per il comitato misto: Il presidente: Stein Dørum