AS 2000 2097
Ordinanza concernente i contributi per progetti specifici intesi a promuovere le nuove leve accademiche presso le università cantonali per gli anni accademici dal 2000/01 al 2003/04 (Ordinanza sul programma inteso a promuovere le nuove leve, <sup>a</sup> fase)
Ordinanza concernente i sussidi subordinati a progetti e intesi a promuovere le nuove leve accademiche presso le università cantonali per gli anni accademici dal 2000/01 al 2003/04 (Ordinanza sul programma inteso a promuovere le nuove leve, 3 a fase)
del 12 aprile 2000
Il Dipartimento federale dell’interno, visti gli articoli 45-47 dell’ordinanza del 13 marzo 2000 1 sull’aiuto alle università, ordina:
Sezione 1: Principio
Art. 1 1 Allo scopo di promuovere le nuove leve accademiche nelle università svizzere, di aumentare con effetto duraturo la percentuale delle donne nel corpo insegnante e di migliorare le condizioni di assistenza agli studenti, la Confederazione può accordare sussidi subordinati a progetti per posti temporanei supplementari di assistenti e di professori assistenti, secondo l’allegato. 2 Hanno diritto ai sussidi le università cantonali, comprese la Scuola universitaria di Lucerna, l’Università della Svizzera italiana e l’Istituto Universitario di Studi Supe- riori Internazionali di Ginevra (IUHEI).
Sezione 2: Procedura
Art. 2 Ripartizione dei fondi ai beneficiari 1 Di principio i fondi sono ripartiti secondo il numero di primi titoli accademici conferiti. La Conferenza universitaria svizzera è competente per il calcolo dei criteri di ripartizione. 2 A tutte le università e a tutti gli istituti che hanno diritto ai sussidi è assicurato al- meno un posto di assistente a metà tempo indipendentemente dalla percentuale di ripartizione.
3 Sono fatti salvi gli articoli 3 e 4.
RS 414.204.1 1 RS 414.201; RU 2000 958
2000-1165 2097
Programma inteso a promuovere le nuove leve, 3a fase RU 2000
Art. 3 Ripartizione dei posti 1 La Conferenza universitaria svizzera decide la ripartizione dei posti per il succes- sivo anno accademico sulla base delle domande presentate annualmente dalle uni- versità e dagli istituti che hanno diritto ai sussidi. 2 La Conferenza universitaria svizzera comunica di volta in volta all’Ufficio federale dell’educazione e della scienza (UFES) fino a metà marzo: a. i posti da finanziare nelle singole università e nei singoli istituti che hanno diritto ai sussidi menzionando eventuali posti di riserva; b. la distribuzione dei fondi per ogni singola università e singolo istituto. 3 Nella proposta la Conferenza universitaria svizzera prende in considerazione le esigenze sul piano nazionale, la ripartizione delle mansioni e la collaborazione fra le università nonché i settori particolarmente bisognosi d’incoraggiamento.
Art. 4 Stanziamento dei sussidi Entro fine aprile, mediante decisione, l’UFES garantisce alle università ed agli isti- tuti che ne hanno diritto i sussidi massimi per il successivo anno accademico.
Art. 5 Concorso Tutti i posti creati ex novo e da riassegnare nel quadro del programma inteso a pro- muovere le nuove leve (posti secondo il programma) devono essere oggetto di un bando di concorso a livello nazionale. I bandi di concorso delle università o degli istituti devono essere in ogni caso trasmessi in tempo a Telejob, il sito della borsa dell’impiego.
Art. 6 Pagamento 1 L’UFES versa alle università ed agli istituti che hanno diritto ai sussidi all’inizio d’ottobre, gennaio, aprile e luglio ratealmente il 20 per cento del credito accordato per un anno accademico, sempre che i posti secondo il programma siano stati effet- tivamente occupati e regolarmente notificati come tali all’UFES almeno un mese prima del termine di versamento. 2 Il resoconto annuo dev’essere presentato all’UFES al più tardi entro fine novem- bre. Il saldo è versato dopo il vaglio del resoconto.
3 I sussidi non impiegati vanno restituiti alla Confederazione.
Sezione 3: Attribuzione dei posti
Art. 7 Promovimento delle pari opportunità tra uomo e donna 1 Di principio ogni università deve riservare alle donne perlomeno il 40 per cento dei posti secondo il programma.
Programma inteso a promuovere le nuove leve, 3a fase RU 2000
2 La Conferenza universitaria svizzera provvede affinché tale percentuale sia co- munque raggiunta a livello nazionale. 3 Il calcolo delle quote femminili avviene in base ai posti equivalenti a tempo pieno, in applicazione del principio di attualità.
Art. 8 Attività d’insegnamento 1 I posti secondo il programma devono contribuire all’offerta di insegnamento uni- versitario. L’elenco degli oneri delle persone assunte deve assegnare un’adeguata importanza all’insegnamento e all’assistenza degli studenti.
2 Il numero minimo di ore d’insegnamento per semestre corrisponde a quello nor-
malmente richiesto per un posto equivalente della stessa università.
Art. 9 Età 1 Il limite massimo d’età per l’assunzione ad un posto secondo il programma è di:
a. 35 anni per gli assistenti e b. al massimo 40 anni per professori assistenti.
2 È determinante l’età al momento dell’entrata nel programma inteso a promuovere
le nuove leve. 3 In casi motivati, segnatamente nel caso di ritardi nel curricolo per assunzione di obblighi familiari, sono possibili eccezioni. L’università o l’istituto che assegna il posto deve annunciare le eccezioni all’UFES al momento della registrazione nel programma inteso a promuovere le nuove leve.
Art. 10 Mobilità Nell’ambito del programma inteso a promuovere le nuove leve vengono assunte per- sone che: a. sono state attive soprattutto in un’altra università; b. hanno conseguito almeno il proprio primo titolo accademico presso un’altra università; oppure c. dopo il conseguimento del primo titolo accademico sono state attive per al- meno un anno accademico presso un’altra università o nella pratica profes- sionale.
Art. 11 Nazionalità 1 I posti secondo il programma sono accessibili ai cittadini svizzeri, ma anche agli stranieri già in possesso del permesso di domicilio (permesso C). 2 Possono essere assunte persone senza permesso di domicilio soltanto qualora pre- cedentemente:
Programma inteso a promuovere le nuove leve, 3a fase RU 2000
a. abbiano conseguito presso un’università svizzera il primo titolo accademico, il dottorato oppure l’abilitazione alla libera docenza; oppure b. siano già state impiegate presso un’università svizzera per due anni.
Art. 12 Condizioni e tasso d’occupazione e salario
1 L’assunzione delle persone è compito delle università e degli istituti.
2 Il tasso d’occupazione nel quadro del programma è al minimo del 50 per cento.
3 Il salario è fissato secondo le tariffe locali per posti equivalenti. I sussidi subordi- nati a progetti sono destinati esclusivamente per questo salario (comprese le tratte- nute sociali del datore di lavoro AVS/AI/IPG/PC, cassa pensione, INSAI). 4 In via eccezionale questo salario può essere versato anche durante un soggiorno temporaneo d’insegnamento e di ricerca presso un’università estera, a condizione che tale soggiorno sia chiesto dall’università. 5 Le altre condizioni d’impiego sono di competenza delle università e degli istituti.
Sezione 4: Valutazione e rapporto
Art. 13 Sorveglianza operativa e valutazione Per la valutazione del programma inteso a promuovere le nuove leve possono essere accordati sussidi a relative indagini scientifiche.
Art. 14 Rapporto La Conferenza universitaria svizzera e i beneficiari dei sussidi (per il tramite della Conferenza universitaria) presentano annualmente all’UFES un rapporto sull’attua- zione dei provvedimenti atti a promuovere le nuove leve e sull’impiego dei sussidi.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 15 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza del 17 marzo 19922 concernente i provvedimenti speciali per promuo- vere le nuove leve accademiche nelle università cantonali è abrogata.
Art. 16 Disposizioni transitorie 1 Fino a quando la nuova Conferenza universitaria svizzera3 non potrà adempiere i propri compiti, la procedura previgente è determinante per la ripartizione dei posti e
2 Nella versione del 4 settembre 1995, RU 1992 1184, 1995 4316
3 Secondo gli art. 5 e 6 della legge federale sull’aiuto alle università dell’8 ottobre 1999 (RS 414.20; RU 2000 948).
Programma inteso a promuovere le nuove leve, 3a fase RU 2000
per lo stanziamento dei contributi ai sensi dell’ordinanza del 17 marzo 19924 con- cernente i provvedimenti speciali per promuovere le nuove leve accademiche nelle università cantonali. 2 Fino al 30 settembre 2000, per i posti secondo il programma dell’anno accademico 1999/2000 valgono le disposizioni dell’ordinanza del 17 marzo 19925 concernente i provvedimenti speciali per promuovere le nuove leve accademiche nelle università cantonali.
Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 12 aprile 2000.
12 aprile 2000 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss
4 Nella versione del 4 settembre 1995, RU 1992 1184, 1995 4316.
5 Nella versione del 4 settembre 1995, RU 1992 1184, 1995 4316.
Programma inteso a promuovere le nuove leve, 3a fase RU 2000
Allegato (art. 1 cpv. 1)
Posti interessati dal programma nelle singole università
Professori assistenti Assistenti (PA) (Maîtres assistants, MA)
Università di Basilea Asistenzprofessor/in Oberassistent/in mit oder ohne Habilitation Assistent/in mit Promotion Università di Berna Assistenzprofessor/in Oberassistent/in mit oder ohne Habilitation
Università di Friburgo Professeur associé, Lecteur, Lektor/in Assoziierte/r Professor/in Maître assistant, Oberassistent/in Università di Ginevra Chargé de cours Maître d'enseignement et suppléant de recherche suppléant Chef de clinique scientifique suppléant Maître assistant Università di Losanna Professeur assistant Maître assistant Università di Neuchâtel Professeur assistant Collaborateur scientifique Directeur de recherche Maître assistant Università di San Gallo Assistenzprofessor/in Nachwuchsdozent/in Università di Zurigo Assistenzprofessor/in Oberassistent/in mit oder ohne Habilitation mit oder ohne Habilitation
Scuola universitaria – Assistent/in di Lucerna (UHL) mit Promotion
Università della Svizzera Professore assistente Maître assistant italiana (USI) IUHEI – Chargé d'enseignement
L’elenco si basa su una lista della Conferenza universitaria svizzera del 6 dicembre 1999. A partire da ottobre 2000 i dottorandi non fanno più parte di questo programma federale.