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AS 2000 2143

Ordinanza del DFF concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante

Ordinanza del DFF concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante

del 20 giugno 2000

Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 74 numero 1 della legge federale del 2 settembre 1999 1 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA), ordina:

Art. 1 Esenzione dall’imposta

1 Sono esenti dall’imposta sull’importazione:

a. i beni che secondo l’articolo 9a dell’ordinanza del 10 luglio 19262 della leg- ge sulle dogane sono ammessi in franchigia doganale; b. i beni il cui importo d’imposta, per ogni dichiarazione doganale, non supera

5 franchi.

2 Per i beni importati da viaggiatori e da abitanti della zona di confine per il loro fabbisogno personale vigono disposizioni speciali, in particolare il decreto del Con- siglio federale del 9 maggio 19673 concernente agevolazioni tributarie nel traffico viaggiatori.

Art.2 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza del 14 dicembre 19944 concernente l’esenzione fiscale delle importa- zioni è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

20 giugno 2000 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger

RS 641.201.31

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