AS 2000 2143
Ordinanza del DFF concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante
Ordinanza del DFF concernente l’importazione esente dall’imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d’imposta è irrilevante
del 20 giugno 2000
Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 74 numero 1 della legge federale del 2 settembre 1999 1 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA), ordina:
Art. 1 Esenzione dall’imposta
1 Sono esenti dall’imposta sull’importazione:
a. i beni che secondo l’articolo 9a dell’ordinanza del 10 luglio 19262 della leg- ge sulle dogane sono ammessi in franchigia doganale; b. i beni il cui importo d’imposta, per ogni dichiarazione doganale, non supera
5 franchi.
2 Per i beni importati da viaggiatori e da abitanti della zona di confine per il loro fabbisogno personale vigono disposizioni speciali, in particolare il decreto del Con- siglio federale del 9 maggio 19673 concernente agevolazioni tributarie nel traffico viaggiatori.
Art.2 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza del 14 dicembre 19944 concernente l’esenzione fiscale delle importa- zioni è abrogata.
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
20 giugno 2000 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger
RS 641.201.31