Lexipedia

AS 2000 2144

Ordinanza del DFF concernente l'esenzione fiscale per forniture sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico viaggiatori e di confine

Ordinanza del DFF concernente l’esenzione fiscale per forniture sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico viaggiatori e di confine

del 20 giugno 2000

Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 90 capoverso 3 lettera a della legge federale del 2 settembre 1999 1 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA), ordina:

Art. 1 Esenzione fiscale Le forniture sul territorio svizzero di beni privati in vista dell’esportazione nel traffico viaggiatori e di confine sono esenti dall’imposta se sono adempite le seguenti condizioni: a. il prezzo dei beni forniti ammonta ad almeno 400 franchi (compresa l’im- posta); b. l’acquirente non ha domicilio sul territorio svizzero; c. i beni forniti sono destinati al consumo privato dell’acquirente o a scopi di regalo; d. i beni forniti sono esportati entro 30 giorni dalla loro consegna all’acqui- rente; e. l’esportazione è comprovata con il duplicato, bollato ufficialmente dalla dogana, della speciale dichiarazione d’esportazione nel traffico viaggiatori e di confine. La dichiarazione d’esportazione è emessa a nome dell’acquirente e contiene esclusivamente la designazione dei beni forniti a quest’ultimo. Per questa esenzione non possono essere utilizzate altre dichiarazioni d’esportazione.

Art. 2 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza del 14 dicembre 19942 concernente l’esenzione fiscale per forniture nella Svizzera in vista dell’esportazione nel traffico viaggiatori e di confine è abrogata.

RS 641.201.41 1 RS 641.20 2 RU 1994 3158

2144 2000-1163

Esenzione fiscale per forniture sul territorio svizzero in vista RU 2000 dell’esportazione nel traffico viaggiatori e di confine

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

20 giugno 2000 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger

Ordinanza del DFF concernente l'esenzione fiscale per forniture sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico viaggiatori e di confine | Lexipedia | Lexipedia