AS 2000 2147
Legge federale sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive
Legge federale sulla deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive
del 22 dicembre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 29 gennaio 19971 della Commissione dell’economia e dei tri- buti del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 22 ottobre 19972, decreta:
I La legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 41ter e 42quinquies della Costituzione federale4, ...
Art. 27 cpv. 3 3 Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto pe- nale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.
Art. 59 cpv. 2 2 Gli oneri giustificati dall’uso commerciale non comprendono i versamenti di retri- buzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.
II La legge federale del 14 dicembre 19905 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni è modificata come segue:
4 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 128 e 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 5 RS 642.14
1999-6350 2147
Deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive RU 2000
Ingresso visto l’articolo 42quinquies della Costituzione federale6, ...
Art. 10 cpv. 1bis 1bis Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto pe- nale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.
Art. 25 cpv. 1bis 1bis Gli oneri consentiti dall’uso commerciale non comprendono i versamenti di re- tribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali sviz- zeri o stranieri.
III
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999 Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 aprile 2000.7
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.
23 agosto 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
6 Questa disposizione corrisponde all’articolo 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556). 7 FF 2000 90