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AS 2000 2155

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente lo scambio di praticanti

Accordo del 2 febbraio 1955 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente lo scambio di praticanti («stagiaires»)

RS 0.142.111.367; RU 1955 315

Modifica dell’Accordo Entrata in vigore mediante scambio di note il 17 maggio 1999

Traduzione 1 Testo dell’articolo 2 dopo modifica:

«Art. 2 I praticanti possono essere di ambo i sessi e svolgere un’attività manuale o intellet- tuale. Devono avere ultimato la loro formazione professionale; in linea di massima devono avere compiuto i 18 anni di età e non avere superato i 35 anni di età».

1 Dal testo originale tedesco (AS 2000 2155).

2000-1710 2155

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