AS 2000 2155
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente lo scambio di praticanti
Accordo del 2 febbraio 1955 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente lo scambio di praticanti («stagiaires»)
RS 0.142.111.367; RU 1955 315
Modifica dell’Accordo Entrata in vigore mediante scambio di note il 17 maggio 1999
Traduzione 1 Testo dell’articolo 2 dopo modifica:
«Art. 2 I praticanti possono essere di ambo i sessi e svolgere un’attività manuale o intellet- tuale. Devono avere ultimato la loro formazione professionale; in linea di massima devono avere compiuto i 18 anni di età e non avere superato i 35 anni di età».
1 Dal testo originale tedesco (AS 2000 2155).
2000-1710 2155