AS 2000 2193
Ordinanza concernente l'ammissione ai cicli di studi non articolati del Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione ai cicli di studi non articolati del PFZ)
Ordinanza concernente l’ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ)
del 24 marzo 1998
La Direzione del Politecnico federale di Zurigo, visti gli articoli 16 e 28 capoverso 4 lettera a della legge federale del 4 ottobre 1991 1 sui politecnici federali, in relazione con gli articoli 2-7, 16, 19 lettera b e 22 cap o- verso 3 delle direttive del 14 settembre 1994 2 sugli studi, ordina:
Parte prima: Principi di ammissione Capitolo 1: Ammissione al primo semestre degli studi di diploma Sezione 1: Ammissione senza esami
Art. 1 Condizioni di ammissione È ammesso al primo semestre del PFZ chiunque adempia una delle seguenti condi- zioni di ammissione: a. sia titolare di un attestato di maturità federale, di un attestato di maturità ri- conosciuto dalla Confederazione o di un attestato equivalente rilasciato da una scuola media superiore svizzera o del Liechtenstein; b. sia titolare di un diploma equivalente rilasciato da una scuola media superio- re estera e adempia le condizioni di cui all’articolo 2; c. sia titolare di un diploma di un’università corrispondente a un PF; d. sia titolare di un diploma di una scuola universitaria professionale ricono- sciuta dalla Confederazione.
Art. 2 Norme particolari concernenti gli attestati di maturità dei Paesi membri del Consiglio d’Europa Gli attestati di maturità rilasciati nei Paesi membri del Consiglio d’Europa, che han- no firmato e ratificato la Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella Regione Europea, danno diritto all’ammissione senza esame ove siano adempiute cumulativamente le condizioni seguenti: a. siano state insegnate senza interruzione durante gli ultimi due anni della scuola media superiore e abbiano dato luogo a un esame finale le seguenti
RS 414.131.51 1 RS 414.110 2 Decisione del Consiglio dei PF del 14 settembre 1994 (non pubblicata nella RU).
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materie: matematica, almeno una delle tre materie d’esame fisica o chimica o biologia, prima lingua e altra lingua moderna; b. la media generale d’esame in tali quattro materie sia pari o superiore al 70 per cento del voto massimo; c. a livello della scuola media superiore siano state insegnate inoltre tre delle materie seguenti: fisica, scienze naturali, geometria descrittiva o matematica applicata, lingue moderne, geografia, storia; d. un’attestazione ufficiale confermi che il diploma di maturità garantisce nel Paese in cui è stato rilasciato l’accesso generale alle università. Il rettore può altresì esigere la prova che l’interessato è ammesso agli studi di un’univer- sità di tale Paese che corrisponda ai PF.
Art. 3 Valutazione degli attestati di maturità Per la valutazione degli attestati svizzeri ed esteri ai sensi degli articoli 1 lettere a e b si applicano le direttive della Conferenza dei rettori delle università svizzere.
Art. 4 Equivalenza di ammissione tra il PFL e il PFZ Un esame di ammissione superato presso il PFL è riconosciuto per l’ammissione al PFZ.
Art. 5 Cambio dell’ambito di studi con passaggio al primo semestre I partecipanti a studi di diploma che per due volte non abbiano superato il primo esame propedeutico sono ammessi a un altro ambito di studi solo se il primo esame propedeutico del nuovo ambito differisce nella sua maggior parte da quello dell’am- bito di studi seguito sino ad allora.
Sezione 2: Ammissione previo esame ridotto
Art. 6 Attestati di maturità o di studi Sono ammessi al primo semestre, dopo aver superato un esame di ammissione ri- dotto, i titolari degli attestati seguenti: a. attestati di maturità o diploma d’insegnante cantonali o del Liechtenstein che non adempiano alle condizioni dell’articolo 1 lettera a; b. attestati di maturità esteri che non consentono un’ammissione senza esame ai sensi dell’articolo 2, ma che nel Paese in cui sono stati rilasciati danno di- ritto ad accedere, in modo generale, agli studi universitari.
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Art. 7 Materie dell’esame di ammissione ridotto 1 Qualora non venga accordata espressamente una possibilità di scelta, le materie dell’esame di ammissione ridotto sono determinate dal rettore. È tenuto conto della formazione precedente. 2 In presenza di attestati di cui all’articolo 6 lettera a, l’esame di ammissione compren- de materie d’indirizzo matematico-scientifico secondo l’articolo 9 capoverso 13. 3 In presenza di attestati di cui all’articolo 6 lettera b, l’esame di ammissione com- prende materie d’indirizzo matematico-scientifico secondo l’articolo 9 capoverso 14 e conoscenze della lingua tedesca. 4 In caso di conoscenze che corrispondano al livello di una maturità federale, il ret- tore può dispensare dall’esame nelle relative materie.
Sezione 3: Ammissione previo esame completo
Art. 8 Principio 1 Chi non soddisfa i presupposti stabiliti negli articoli 1-6 può essere ammesso al primo semestre degli studi di diploma del PFZ solo dopo aver superato un esame di ammissione completo.
2 L’oggetto dell’esame deve essere conforme agli obiettivi dell’ordinanza del 15
febbraio 19955 concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità e te- ner conto delle esigenze particolari del PFZ.
Art. 96 Discipline, ponderazione dei voti e materie dell’esame completo
1 L’esame di ammissione completo deve essere dato nelle seguenti discipline:
a. gruppo 1:
1. matematica (scritto),
2. matematica (orale),
3. geometria descrittiva o matematica applicata o informatica (scritto e
orale)7,
4. fisica (scritto e orale),
5. chimica (orale);
b. gruppo 2:
6. la lingua della sede del PF, cioè il tedesco o il francese (scritto e orale),
3 Dal 1° gennaio 2003: art. 9a cpv. 1
4 Dal 1° gennaio 2003: art. 9a cpv. 1
5 RS 413.11 6 L’art. 9 riprende le disposizioni dell’art. 8 dell’ordinanza del 28 maggio 1986 concer- nente l’ammissione ai Politecnici federali. Esso sarà abrogato il 31 dicembre 2002 e so- stituito il 1° gennaio 2003 dall’art. 9a. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’ordinanza del Consiglio dei PF del 28 marzo 1990 in vigore dal 1° maggio 1990 (RU 1990 746).
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7. una seconda lingua moderna, a scelta tra: francese, tedesco, italiano, in-
glese o spagnolo (scritto e orale),
8. storia (orale),
9. geografia (orale),
10. biologia (orale),
11. disegno.
2 I voti nelle discipline 1-6 e 10, a differenza degli altri, contano il doppio.
3 Il candidato che in una di queste discipline dimostra di possedere conoscenze
equivalenti a quelle richieste per la maturità federale, potrà essere dispensato dai PF dagli esami in quelle discipline.8 4 Le materie d’esame devono rispettare gli scopi degli studi fissati nell’appendice al regolamento degli esami federali di maturità del 17 dicembre 19739.
Art. 9a10 Materie d’esame e ponderazione dei voti dell’esame completo
1 L’esame di ammissione completo dev’essere dato nelle dieci materie seguenti,
conformemente ai criteri menzionati nell’ordinanza del 15 febbraio 199511 concer- nente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità: a. gruppo 1:
1. tedesco,
2. matematica,
3. matematica applicata,
4. fisica,
5. chimica,
6. biologia;
b. gruppo 2:
1. a scelta: francese, inglese, italiano o spagnolo,
2. storia,
3. arti visive,
4. a scelta: geografia o economia e diritto.
2 I voti conseguiti nelle materie del gruppo 1 contano il doppio, quelli conseguiti nel gruppo 2 una sola volta. 3 In caso di conoscenze che corrispondano al livello di una maturità federale, il ret- tore può dispensare dall’esame nelle relative materie.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’ordinanza del Consiglio dei PF del 28 marzo 1990 in vigore dal 1° maggio 1990 (RU 1990 746). 9 RS 413.12
10 L’art. 9a entrerà in vigore il 1° gennaio 2003; sino ad allora vige l’art. 9.
11 RS 413.11
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Capitolo 2: Ammissione a un semestre superiore degli studi di diploma
Art. 10 Ammissione di studenti provenienti da altre università 1 Lo studente proveniente da un’altra università che intenda proseguire i suoi studi al PFZ in un semestre superiore senza dovere sostenere esami deve dimostrare di avere superato gli esami obbligatori per il semestre a cui desidera essere ammesso e di avere diritto a proseguire i suoi studi nell’università da cui pr oviene. 2 In caso di dubbi sulle conoscenze dell’interessato, il capo della sezione può pro- porre al rettore un esame complementare in forma di esame propedeutico modifica- to. L’esame complementare dev’essere superato entro il termine di un anno. 3 Ove il passaggio da un’altra università al PFZ sia accompagnato da un cambio di ambito di studi, si applica cumulativamente l’articolo 12.
Art. 11 Ammissione di studenti provenienti da scuole universitarie professionali (SUP) 1 I titolari di un diploma SUP con buoni risultati possono essere ammessi al terzo semestre dell’ambito di studi corrispondente al loro diploma; dopo aver seguito un corso complementare devono superare il secondo esame propedeutico. 2 I titolari di un diploma SUP con eccellenti risultati possono essere ammessi al quinto semestre dell’ambito di studi corrispondente al loro diploma dopo aver supe- rato un esame che corrisponda al secondo esame propedeutico.
Art. 12 Cambio dell’ambito di studi con passaggio a un semestre superiore 1 Un cambio dell’ambito di studi è possibile solo all’inizio di un semestre; il passag- gio ha luogo, di regola, nel primo semestre del nuovo ambito di studi. 2 Dopo aver sentito il capo della nuova sezione e tenuto conto dei corsi seguiti, il rettore può autorizzare un cambio dell’ambito di studi con passaggio a un semestre superiore di un ambito di studi simile a quello scelto in origine; se del caso, può es- sere tenuto conto degli esami superati in precedenza. 3 L’ammissione a un semestre superiore di un determinato ambito di studi non dà di- ritto all’ammissione a un altro ambito di studi. 4 I partecipanti a studi di diploma che non hanno superato per la seconda volta un esame sono ammessi a un altro ambito di studi solo se il corrispondente esame del nuovo ambito differisce nella sua maggior parte da quello dell’ambito precedente.
5 Le condizioni di ammissione in ambiti di studi che non prevedono uno studio di
base sono disciplinate da norme speciali.
Art. 13 Passaggio dal PFL al PFZ Chi adempie le condizioni per passare a un semestre superiore nel PFL può passare nel PFZ allo stesso semestre dell’ambito di studi corrispondente.
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Capitolo 3: Ammissione di uditori
Art. 14
1 Chi intende seguire corsi d’insegnamento ma non ottenere un diploma può iscri-
versi come uditore. 2 Le limitazioni di ammissione applicabili agli studenti valgono anche per gli udito- ri. Il rettore può escludere gli uditori da determinati corsi o ammetterli soltanto se dimostrino di possedere le conoscenze indispensabili e nella misura consentita dai locali, dalle attrezzature e dalle condizioni d’insegnamento. Le limitazioni di am- missione sono rese pubbliche nel programma di studi del semestre. 3 In caso di disaccordo con i docenti competenti, il rettore decide sull’ammissione di uditori a corsi non aperti in modo generale.
4 Ove non vi siano limitazioni ai sensi del capoverso 2, è considerato ammesso
l’uditore che abbia pagato la relativa tassa. 5 Di regola, i corsi seguiti non possono essere computati negli studi di diploma se- guiti più tardi. Su proposta del capo della sezione, il rettore decide su eccezioni.
Capitolo 4: Ammissione agli studi post lauream
Art. 15 La Direzione del PFZ determina nell’ordinanza sulla postformazione12 le condizioni di ammissione agli studi post lauream.
Capitolo 5: Ammissione al dottorato
Art. 16 La Direzione del PFZ determina nell’ordinanza sul dottorato del PFZ 13 le condizio- ni di ammissione al dottorato.
Capitolo 6: Ammissione alla formazione complementare per conseguire un certificato didattico
Art. 17 Il superamento di un secondo esame propedeutico o di un esame equivalente in un’altra università dà diritto all’ammissione alla formazione complementare desti- nata a conseguire un certificato didattico.
12 RS 414.136 13 RS 414.133.1
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Capitolo 7: Ammissione agli studi di diploma per ufficiali istruttori
Art. 18 Le condizioni di ammissione agli studi di diploma nella sezione delle scienze milita- ri sono determinate nell’ordinanza del 19 maggio 1993 14 sui politecnici federali.
Capitolo 8: Ammissione agli studi nella sezione per la formazione degli insegnanti di ginnastica e di sport
Art. 19 Le condizioni di ammissione agli studi per conseguire il diploma federale d’inse- gnante di educazione fisica e agli studi complementari nella sezione per la forma- zione di insegnanti di ginnastica e di sport sono determinate nei corrispondenti piani di studio.
Parte seconda: Procedura di ammissione e competenze Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 20 Domanda di ammissione quale studente di diploma Chi intende iscriversi quale studente di diploma al PFZ deve inoltrare una domanda scritta di ammissione. Egli è tenuto a servirsi dei moduli ufficiali, a presentare i do- cumenti ivi menzionati e a versare la tassa d’iscrizione conformemente all’arti- colo 36. Il rettore stabilisce i termini e le date.
Art. 21 Decisione sull’ammissione Il rettore statuisce, con decisione, in base ai documenti prodotti, in particolare: a. sull’ammissione dei candidati al primo semestre quali studenti di diploma, compresi l’obbligo di sottoporsi ad esami di ammissione e la determinazione delle materie d’esame; b. sull’ammissione degli studenti di diploma a semestri superiori, compresi l’obbligo di sottoporsi a esami complementari e la determinazione delle materie d’esame; c. sul passaggio da un ambito di studi a un altro, compreso il computo degli studi e degli esami precedenti.
14 RS 414.131.1
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Capitolo 2: Disposizioni relative agli esami di ammissione
Art. 22 Iscrizione e ritiro dell’iscrizione 1 L’iscrizione agli esami di ammissione deve aver luogo entro i termini fissati dal rettore. 2 L’iscrizione può essere ritirata entro i termini fissati dal rettore. In questo caso vie- ne rimborsata la tassa d’esame. 3 In caso di ritiro tardivo, la tassa d’esame non viene rimborsata e l’esame viene considerato come non superato, se il candidato non riesce a dimostrare di aver la- sciato decorrere il termine per forza maggiore.
Art. 23 Termini 1 L’iscrizione agli esami di ammissione deve aver luogo prima dell’inizio degli stu- di.
2 Chi è soggetto a un esame di ammissione è ammesso quale studente di diploma
soltanto se l’ha superato. 3 Gli esami di ammissione hanno luogo due volte all’anno. Il rettore fissa le date e i termini d’iscrizione, d’intesa con la Commissione esaminatrice.
Art. 24 Lingua d’esame Ove la materia d’esame non sia una lingua straniera, le lingue d’esame per l’ammis- sione al primo semestre sono, a scelta, il tedesco, il francese e l’italiano. Il rettore può, se così richiesto, autorizzare l’inglese quale lingua d’esame.
Art. 25 Materiale ausiliario 1 Il materiale ausiliario autorizzato per le singole materie d’esame è indicato per scritto. 2 Chi fa uso di materiale ausiliario non autorizzato può essere escluso dal rettore dalla continuazione dell’esame. In tal caso viene accertato con decisione che l’intero esame di ammissione non è stato superato.
Art. 26 Interruzione e assenza 1 Gli esami possono essere interrotti solo per gravi motivi, quali malattia o infortu- nio. Chi interrompe gli esami deve informarne senza indugio l’organo che ha rice- vuto l’iscrizione e presentargli i relativi documenti giustificativi. Il rettore emana le direttive applicabili al riguardo.
2 Il rettore decide sulla validità dei motivi invocati.
3 Gli esami parziali superati prima dell’interruzione sono computati quando l’esame di ammissione è ripreso.
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4 Se un candidato non si presenta senza un valido motivo a un esame, l’esame di
ammissione è considerato come non superato.
Art. 27 Organizzazione degli esami di ammissione, Commissione esaminatrice 1 Il rettore organizza gli esami di ammissione d’intesa con la Commissione esami- natrice.
2 La Commissione esaminatrice vigila sullo svolgimento degli esami.
3 Il rettore determina la composizione e i compiti della Commissione esaminatrice.
Art. 28 Svolgimento degli esami
1 I candidati sono esaminati dagli insegnanti di scuola media superiore nominati
dalla Commissione esaminatrice.
2 Per gli esami orali vengono costituiti gruppi di quattro candidati al massimo.
3 Un esperto assiste a tutti gli esami orali di ogni gruppo di candidati. Gli esperti so- no scelti dalla Commissione esaminatrice tra i docenti del PFZ.
Art. 29 Valutazione della prestazione, risultati dell’esame 1 Gli esaminatori e gli esperti valutano congiuntamente le prestazioni fornite in ogni materia d’esame. 2 Per ogni materia è attribuito un voto, che può essere espresso da un numero intero o da un numero intero con l’aggiunto di un mezzo punto. I voti vanno dal 6, il mi- gliore, all’1, il più scadente. I voti inferiori a 4 sono considerati insufficienti.
Art. 30 Superamento dell’esame L’esame è superato qualora i voti conseguiti in tutte le materie d’esame come pure quelli conseguiti nelle materie d’esame elencate nell’articolo 9 capoverso 1 lettera a15 raggiungano una media di 4.0.
Art. 31 Determinazione e notificazione dell’esito dell’esame L’esito dell’esame di ammissione è determinato dalla Commissione esaminatrice. Il rettore emana le decisioni su proposta della Commissione esaminatrice.
Art. 32 Ripetizione dell’esame 1 Ove l’esame di ammissione debba essere ripetuto, l’insieme dei voti conseguiti in un gruppo di materie elencato nell’articolo 9 capoverso 1 lettere a o b16 è computato se tali voti abbiano raggiunto la media richiesta.
15 Dal 1° gennaio 2003: art. 9a cpv. 1 lett. a
16 Dal 1° gennaio 2003: art. 9a cpv. 1 lett. a o b
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2 Chi non ha superato due volte l’esame di ammissione a un PF non può più ripe-
terlo.
Capitolo 3: Disposizioni relative agli esami complementari
Art. 33 Principio L’esame complementare è disciplinato dalle disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 ottobre 199617 relativa al sistema d’esami presso il Politecnico federale di Zu- rigo.
Art. 34 Superamento dell’esame L’esame complementare è superato se la media dei voti sia almeno pari a 4.0.
Capitolo 4: Rimedi giuridici
Art. 35 Le decisioni del rettore fondate sulla presente ordinanza possono essere impugnate con ricorso amministrativo al Consiglio dei PF nel termine di trenta giorni dalla data in cui sono state ricevute.
Parte terza: Disposizioni finali e transitorie
Art. 36 Tassa d’iscrizione Chi intende essere ammesso quale studente di diploma al PFZ è tenuto a pagare una tassa d’iscrizione conformemente all’ordinanza del 31 maggio 199518 sulle tasse nel settore dei PF, salvo in caso di passaggio dal PFL al PFZ.
Art. 37 Tassa d’esame
1 Chi s’iscrive a un esame di ammissione deve pagare una tassa d’esame conforme-
mente all’ordinanza del 31 maggio 1995 19 sulle tasse nel settore dei PF: a. per l’esame di ammissione completo; b. per l’esame di ammissione ridotto a partire da tre materie; c. per l’esame di ammissione concernente una o due materie. 2 Le tasse per gli esami di ammissione a un semestre superiore degli studi di diploma sono fissate secondo il capoverso 1 lettere a e b.
17 RS 414.132.1 18 RS 414.131.7 19 RS 414.131.7
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3 In caso di ripetizione completa o parziale di un esame, la tassa corrispondente dev’essere pagata nuovamente.
Art. 38 Disposizione transitoria Chi non si è presentato per la prima volta all’esame di ammissione entro il 1° aprile
1998 può chiedere una nuova decisione fondata sulla presente ordinanza se essa
contiene condizioni più favorevoli.
Art. 39 Entrata in vigore 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1998, fatto salvo il capoverso 2.
2 L’articolo 9a entra in vigore il 1° gennaio 2003. L’articolo 9 è abrogato alla stessa data.
24 marzo 1998 In nome della Direzione del PFZ: Il presidente, Kübler Il segretario generale, Kottusch
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