AS 2000 2232
legislation:jurisdiction:ch:AS 2000 2232
Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
Modifica dell’8 ottobre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999 1, decreta:
I La legge sull’agricoltura2 è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 31bis, 31octies, 32 e 64 bis della Costituzione federale3; ...
Art. 9 cpv. 2 2 Le organizzazioni non possono riscuotere contributi obbligatori dai produttori per finanziare la loro amministrazione. Qualora un’organizzazione riscuota contributi dai suoi membri per finanziare le misure di solidarietà previste nell’articolo 8 capo- verso 1, il Consiglio federale può estendere l’obbligo del pagamento dei contributi all’insieme dei produttori, dei trasformatori e, se del caso, dei commercianti interes- sati da singoli prodotti o da gruppi di prodotti. I prodotti in vendita diretta non pos- sono essere sottoposti ai provvedimenti e alle prescrizioni delle organizzazioni di cui all’articolo 8.
Art. 55 cpv. 3 3 I costi dei provvedimenti di valorizzazione e sgravio del mercato sono a carico dell'organizzazione. Le disposizioni dell’articolo 9 capoverso 2 si applicano per analogia. Nei limiti dell'articolo 13, la Confederazione può partecipare ai costi dei provvedimenti volti allo sgravio del mercato.
3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 45, 46 capoverso 1, 102-104, 123 e 147 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
2232 1999-4597
Legge sull’agricoltura RU 2000
Art. 187 cpv. 12 12 La somma dei contributi federali versati per l’esportazione (art. 26), il settore del latte (art. 38-40), il settore del bestiame da macello e della carne (art. 50) e il settore della produzione vegetale (art. 54 e 56-59) dev’essere ridotta di un terzo rispetto alle spese per il 1998, entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 2000.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2001.
23 agosto 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 FF 1999 7576