AS 2000 2385
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese concernente la rettifica del confine franco-svizzero in ragione del raccordo autostradale tra Bardonnex (Cantone di Ginevra) e Saint-Julien-en-Genevois (Dipartimento dell'Alta Savoia)
Traduzione 1 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese concernente la rettifica del confine franco-svizzero in ragione del raccordo autostradale tra Bardonnex (Cantone di Ginevra) e Saint-Julien-en-Genevois (Dipartimento dell’Alta Savoia)
Conclusa il 18 settembre 1996 Approvata dall’Assemblea federale il 19 dicembre 19972 Ratificata con strumenti scambiati il 31 gennaio 2000 Entrata in vigore il 1° marzo 2000
Il Consiglio federale svizzero e il Presidente della Repubblica francese, desiderosi di conferire piena efficacia alle disposizioni dell’Accordo del 27 settem- bre 19843 relativo al raccordo autostradale tra Bardonnex (Ginevra) e Saint- Julien- en-Genevois (Alta Savoia), segnatamente agli articoli 1 numero 5 e 4 numero 1, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 1. Il tracciato del confine franco-svizzero tra il Cantone di Ginevra e il Dipartimento dell’Alta Savoia nei settori compresi, da un lato, tra i termini n. 34 e n. 47 nonché tra i termini n. 48 e n. 50 e, dall’altro, tra i termini n. 64 e n. 70, è rettificato, in ra- gione dello scambio di uguali parcelle di territorio, conformemente al piano d’insieme in scala 1:5000 allegato alla presente Convenzione (allegato 1) di cui co- stituisce parte integrante4. 2. Sono fatte salve le modifiche di poca importanza che possono risultare dall’appo- sizione dei termini del confine rettificato.
Art. 2 1. A contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, i delegati permanenti all’apposizione dei termini del confine franco-svizzero sono incaricati di procedere, relativamente ai settori definiti nell’articolo 1: a) all’apposizione e alla misurazione dei termini del confine; b) all’allestimento di tabelle, piani d’insieme e descrizioni del confine.
RS 0.132.349.18
1 Dal testo originale francese (RO 2000 2385).
2 RU 2000 2384 3 RS 0.725.141 4 Gli allegati alla presente Convenzione non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati presso il DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico, Bundesgasse 18,
3003 Berna.
2000-1619 2385
Rettifica del confine franco-svizzero RU 2000
2. Terminati detti lavori, un verbale è redatto unitamente a tabelle, piani d’insieme e descrizione del nuovo tracciato. Dopo l’approvazione da parte dei due Governi me- diante scambio di note, il verbale avrà forza di legge pari alla presente Convenzione. 3. I costi derivanti dalla modifica dell’apposizione dei termini resa necessari dalla presente Convenzione sono sostenuti per metà da ciascuna delle due Parti contraen- ti.
Art. 3 1. Il sedime dell’opera, ampliato sui due lati longitudinali da una striscia di terreno larga sei metri, di una superficie di 11641 m2 come stabilito nel piano d’insieme al- legato (allegato 2), è ceduto gratuitamente in proprietà alla Parte francese, libero da oneri e servitù, a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione 5. 2. I lavori di riporto parziale, totale o compensatorio del sito dell’opera principale, a vantaggio della Parte svizzera, sono regolati da un accordo separato.
Art. 4 La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successi- vo alla data di ricezione dell’ultimo strumento di ratifica.
Fatto a Berna, il 18 settembre 1996, in due esemplari in lingua francese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Presidente della Repubblica francese: Mathias Krafft Bernard Garcia
5 Gli allegati alla presente Convenzione non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati presso il DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico, Bundesgasse 18,