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AS 2000 2478

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall'uragano Lothar

Ordinanza dell’Assemblea federale concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall’uragano Lothar

del 6 ottobre 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 28 della legge del 4 ottobre 1991 1 sulle foreste (LFo); visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 2000 2, decreta:

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione Per far fronte ai danni arrecati alle foreste dall’uragano Lothar, la presente ordinanza dell’Assemblea federale è intesa a: a. compensare gli oneri finanziari rilevanti per le persone dell’economia fore- stale e del legno, e b. promuovere la vendita del legname ricavato dagli alberi danneggiati.

Art. 2 Deposito di legname 1 Nell’ambito dei crediti autorizzati, la Confederazione accorda aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi destinati al deposito del legname ricavato dagli alberi dan- neggiati, segnatamente per: a. depositi di legname tondo, che servono a mantenere il valore del legno; b. depositi di legno da industria; c. depositi di trucioli. 2 Gli aiuti finanziari sono accordati soltanto se il Cantone partecipa alle spese pro- porzionalmente alla sua capacità finanziaria.

Art. 3 Pianificazione di riserve forestali Nell’ambito dei crediti autorizzati, la Confederazione accorda aiuti finanziari corri- spondenti al 70 per cento del valore di mercato del legname ricavato dagli alberi danneggiati che viene abbandonato su una superficie forestale, se: a. tale superficie si presta ad essere delimitata come riserva forestale; b. il Cantone intende delimitare le superfici quale riserva forestale, e c. il Cantone ha convenuto con il proprietario del fondo la rinuncia all’utiliz- zazione del legname.

RS 921.04

2478 2000-2166

Provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall’uragano Lothar

Art. 4 Crediti d’investimento 1 La Confederazione può concedere prestiti rimborsabili, infruttiferi o a interesse ridotto, per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti sussidiabili giusta gli articoli 37 e 38 capoverso 2 lettera b della legge forestale del 4 ottobre 1991 3. 2 La limitazione dei mutui nel tempo e l’obbligo di rimborso del Cantone sono retti dall’articolo 40 della legge forestale del 4 ottobre 1991.

Art. 5 Contributi versati ai Cantoni che forniscono uno sforzo finanziario particolare Nell’ambito dei crediti autorizzati, la Confederazione concede aiuti finanziari di 30 franchi al massimo per metro cubo di legna preparata ai Cantoni che forniscono contributi finanziari per la riparazione di danni alle foreste secondo l’articolo 37 della legge forestale del 4 ottobre 19914 e, considerata la loro forza finanziaria, as- sumono costi superiori a 200 franchi per abitante.

Art. 6 Utilizzazione del legname ricavato dagli alberi danneggiati nella cooperazione allo sviluppo La Confederazione promuove l’utilizzazione del legname ricavato dagli alberi dan- neggiati nel quadro della cooperazione allo sviluppo e tecnica nonché dell’aiuto umanitario, a condizione che il legname non possa essere procurato nella regione stessa.

Art. 7 Procedura e ulteriori presupposti per la concessione dei sussidi federali Le prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale contenute nella legge forestale del 4 ottobre 19915 sono applicate per analogia alla concessione degli aiuti finanzia- ri giusta gli articoli 2-5.

Art. 8 Autorizzazione eccezionale per trasporti di legname Nella misura in cui le strutture di raccordo sono adeguate, i Cantoni nei quali avvie- ne il trasporto a partire dal deposito possono rilasciare autorizzazioni eccezionali giusta l’articolo 9 capoverso 6 lettera c della legge federale del 19 dicembre 19586 sulla circolazione stradale per l’aumento del peso complessivo di un veicolo a moto- re sino a un massimo di 40 tonnellate, per l’allontanamento del legname dai boschi colpiti dall’uragano Lothar.

3 RS 921.0 4 RS 921.0 5 RS 921.0 6 RS 741.01

Provvedimenti intesi a far fronte ai danni arrecati alle foreste dall’uragano Lothar

Art. 9 Finanziamento L’Assemblea federale decide mediante decreto federale semplice l’ammontare mas- simo dei mezzi finanziari che possono essere stanziati per gli aiuti finanziari giusta gli articoli 2, 3 e 5, nonché un credito d’impegno per il finanziamento dei crediti d’investimento giusta l’articolo 4.

Art. 10 Disposizione penale L’ottenimento indebito di una prestazione ai sensi degli articoli 2-5, è punito secon- do l’articolo 42 della legge forestale del 4 ottobre 19917. Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore il 1° gennaio 2001 con effetto sino al 31 dicembre 2003.

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000 Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

7 RS 921.0

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