AS 2000 2481
Ordinanza dell'Assemblea federale che modifica il decreto federale concernente la legge sulle indennità parlamentari
Ordinanza dell’Assemblea federale che modifica il decreto federale concernente la legge sulle indennità parlamentari
del 6 ottobre 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti i rapporti dell’Ufficio del Consiglio nazionale e dell’Ufficio del Consiglio degli Stati del 25 agosto 2000 1, visto il parere del Consiglio federale del 18 settembre 2000 2, ordina:
I Il decreto federale del 18 marzo 19883 concernente la legge sulle indennità parla- mentari è modificato come segue:
Art. 2 Diaria La diaria è di 400 franchi; è versata per ogni giorno di lavoro.
Art. 9 cpv. 1 1 L’assegno ai presidenti dei due Consigli è di 40 000 franchi e quello ai vicepresi- denti di 10 000 franchi.
Art. 10 Contributi ai gruppi parlamentari L’ammontare di base è di 90 000 franchi e il contributo per membro di 16 500 fran- chi.
II La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore il 1° gennaio 2001.
Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000 Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz