AS 2000 2533
Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego
Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 29 settembre 2000
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:
1. Nuove agevolazioni doganali
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
2207. Alcole etilico non denaturato con titolo inviato direttamente al- 18.—
10 00 alcolometrico volumico di 80 % vol l'alcosuisse, centro di pro-
o più fitti della Regia federale degli alcool, per scorte obbligatorie
2208. Alcole etilico non denaturato con titolo inviato direttamente al- 15.—
90 10 alcolometrico volumico inferiore a l'alcosuisse, centro di pro-
80 % vol fitti della Regia
federale degli alcool, per scorte obbligatorie
2. Agevolazione doganale modificata
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
5402 Cordura, filati testurizzati, di per la torcitura o la 55.—
31 00 poliammidi, aventi un titolo variante tessitura
tra 180 e 370 dtex
1 RS 631.146.31
2000-2093 2533
Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2000
3. Modifica di aliquote di dazio
Voce di tariffa Aliquota attuale: Sostituire con:
1008.9059 14.00 12.50 1104.2120 16.20 15.00 1104.2220 15.60 13.80 1107.1012 10.05 8.50 1107.2012 11.15 9.55
II La presente modifica entra in vigore il 1o ottobre 2000.
29 settembre 1999 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger