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AS 2000 2538

Ordinanza sulla costruzione e sull'esercizio di funivie e funicolari con concessione federale

Ordinanza sulla costruzione e sull’esercizio di funivie e funicolari con concessione federale (Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune)

Modifica del 18 ottobre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza sugli impianti di trasporto a fune del 10 marzo 19861 è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 3 3 Per le funi, si applicano le corrispondenti disposizioni del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

Art. 6 Deroghe L’Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) può, in singoli casi, autorizzare deroghe alle disposizioni della presente ordinanza, qualora sia dimostrato che si ot- tiene almeno lo stesso livello di sicurezza.

Art. 7 Vigilanza 1 L’Ufficio federale sorveglia il rispetto delle esigenze di sicurezza nella costruzione e nell’esercizio di funivie e funicolari nel quadro dell’approvazione dei piani, del- l’autorizzazione d’esercizio, del riconoscimento della direzione tecnica, del con- trollo delle funi nonché della notificazione all’autorità di vigilanza. Esso agisce, in tali ambiti, secondo i principi della proporzionalità. 2 L’Ufficio federale può eseguire controlli d’esercizio e ordinare che sia ripristinato lo stato conforme alle prescrizioni, qualora la sicurezza sia compromessa. 3 In caso di incidenti o di interruzioni straordinarie dell’esercizio, si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 28 giugno 20002 concernente le inchieste sugli in- fortuni. 4 Le imprese di trasporto a fune forniscono in ogni tempo ai rappresentanti dell’Uf- ficio federale ogni informazione utile, accordano loro libero accesso a tutte le parti degli impianti e li assistono gratuitamente nell’attività di verifica e di controllo.

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Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune RU 2000

Art. 8 cpv. 1 1 Le imprese di trasporto a fune provvedono affinché l’impianto sia costruito con- formemente alle prescrizioni e sono responsabili della manutenzione e di un eserci- zio sicuro.

Art. 17 cpv. 2 e 3 2 Nelle singole ipotesi di carico, occorre tener conto delle situazioni in servizio e fuori servizio, nonché degli influssi straordinari. 3 Gli elementi delle costruzioni civili e meccanici importanti per la sicurezza devono garantire una resistenza sufficiente alla fatica.

Art. 27 Principio 1 La costruzione e la trasformazione di un impianto richiedono l’approvazione dei piani da parte dell’Ufficio federale. I lavori di costruzione non possono iniziare pri- ma che l’approvazione dei piani sia esecutiva. 2 Con l’approvazione dei piani, l’Ufficio federale accerta che i piani approvati per- mettono di costruire un impianto di trasporto a fune sul terreno prescelto conforme- mente alle prescrizioni. 3 Prima di eseguire eventuali modifiche dei piani approvati, occorre l’autorizzazione dell’Ufficio federale. 4 Per veicoli ed elementi di costruzione che vengono riutilizzati esattamente nello stesso modo e per la stessa funzione, l’Ufficio federale può accordare l’omologa- zione del tipo.

5 L’ufficio federale procede unicamente ai controlli previsti nell’allegato 2.

6 Rimangono salve le licenze di costruzione necessarie secondo il diritto cantonale o comunale. 7 L’approvazione dei piani per le installazioni fisse di funicolari è retta dall’articolo 18 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie e dall’ordinanza del 2 febbraio 2000 4 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari.

Art. 28 cpv. 2 2 Per effettuare la procedura di approvazione dei piani, occorre presentare all’Ufficio federale i documenti di cui all’allegato 1.

Art. 29-31 Abrogati

3 RS 742.101 4 RS 742.142.1

Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune RU 2000

Titolo prima dell’articolo 32 Sezione 4: Autorizzazione di esercizio e prova di sicurezza

Art. 32 Principio 1 Un impianto di trasporto a fune può entrare in servizio solo previa autorizzazione dell’Ufficio federale. 2 L’esercizio dell’installazione deve essere sospeso spontaneamente dopo la scaden- za dell’autorizzazione d’esercizio.

3 L’autorizzazione d’esercizio è rilasciata se:

a. è avvenuta la verifica della prova di sicurezza e delle installazioni confor- memente all’articolo 34; b. sono adempiute le importanti condizioni cui la concessione e l’approvazione dei piani subordinano l’apertura dell’esercizio; c. sono stati organizzati il servizio di esercizio e di manutenzione nonché il servizio di recupero in linea e vi è a disposizione personale istruito; d. è provata l’esistenza di un’assicurazione di responsabilità civile.

Art. 33 Prova di sicurezza 1 L’impresa di trasporto a fune deve presentare all’Ufficio federale una prova di si- curezza conformemente all’allegato 3.

2 La prova di sicurezza deve essere allestita e firmata da specialisti.

3 Gli elementi descritti nell’allegato 3 numero 4 devono essere verificati da periti. I rapporti di perizia devono essere allegati alla prova di sicurezza.

Art. 34 Verifiche da parte dell’Ufficio federale

1 L’Ufficio federale verifica se la prova di sicurezza è completa.

2 Sulla scorta della prova di sicurezza, esso verifica inoltre se sono state applicate le misure indicate nel rapporto di perizia. 3 Esso può verificare singole parti della prova di sicurezza, segnatamente la prova d’idoneità conformemente all’allegato 3 numero 3 lettera j, procedendo alle consta- tazioni del caso sull’installazione.

Art. 35 Durata di validità e proroga dell’autorizzazione di esercizio 1 L’autorizzazione di esercizio è rilasciata per la durata della concessione, ma al massimo per 20 anni. 2 La domanda di proroga dell’autorizzazione di esercizio deve essere corredata da una prova di sicurezza attualizzata. 3 L’autorizzazione è prorogata di altri 20 anni se la prova di sicurezza presentata con la domanda attesta che l’installazione è sicura e corrisponde allo stato della tecnica.

Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune RU 2000

È rilasciata una proroga per un periodo più breve se la concessione scade prima o se l’installazione deve essere previamente adeguata allo stato della tecnica.

Art. 38 Trasformazione e modifiche degli impianti 1 Le trasformazioni e le modifiche apportate a un impianto di trasporto a fune che comportano una modifica dei documenti approvati o delle prove inoltrate richiedono un adeguamento dell’autorizzazione di esercizio. 2 Per le parti nuove o rinnovate di importanza essenziale per la sicurezza, occorre presentare una prova di sicurezza conformemente all’articolo 32.

Art. 41 cpv. 1 1 L’impianto può essere messo in marcia soltanto se il capotecnico o il suo sostituto è raggiungibile in ogni momento, il personale addetto al servizio delle installazioni e dei veicoli e all’assistenza dei viaggiatori è in funzione e le condizioni meteorologi- che lo consentono.

Art. 44 Direzione tecnica 1 Ogni impresa di trasporto a fune designa un capotecnico e un sostituto che possie- dano le conoscenze e l’esperienza necessarie in materia di servizio e manutenzione delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli. 2 L’impresa delega al capotecnico la responsabilità per l’esercizio e la manutenzione dell’impianto sotto il profilo della sicurezza e conferisce espressamente a lui e al suo sostituto le pertinenti competenze. In caso di perturbazioni o di incidenti, il capotec- nico prende le disposizioni necessarie.

Art. 45 Benestare riguardo alla direzione tecnica 1 Il capotecnico e il suo sostituto devono avere il benestare dell’Ufficio federale.

2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni emana, dopo aver consultato l’Associazione svizzera delle imprese di tra- sporto a fune, prescrizioni sull’istruzione del capotecnico e del suo sostituto. 3 Le funzioni di capotecnico e di capo esercizio possono essere svolte dalla medesi- ma persona.

Art. 48 cpv. 3 e 4 3 L’Ufficio federale può ordinare controlli non distruttivi della fune. Tali controlli sono affidati a un apposito organo riconosciuto dall’Ufficio federale. 4 Il Dipartimento emana disposizioni in merito al riconoscimento degli organi ad- detti al controllo della fune.

Art. 51 cpv. 2

2 L’Ufficio federale emana direttive sul ricorso a periti.

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Art. 53 cpv. 2

2 Le domande di approvazione dei piani e di autorizzazione di esercizio possono

essere presentate e valutate fino al 1° luglio 2001 secondo il diritto previgente.

II L’ordinanza comprende gli allegati qui di seguito.

III La presente modifica entra in vigore il 15 novembre 2000.

18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune RU 2000

Allegato 1 (art. 28 cpv.2 Per l’approvazione dei piani, le imprese di trasporto a fune presentano all’Ufficio federale i seguenti documenti:

1. La situazione e la concezione globale dell’impianto, con le seguenti indica-

zioni: a. l’ubicazione, il tracciato, le dimensioni, la costruzione e la disposizione tecnica delle installazioni; b. il profilo longitudinale e i profili trasversali determinanti; c. i profili di spazio libero; d. gli spazi liberi per le oscillazioni longitudinali e trasversali sulla linea e nelle stazioni; e. i parallelismi e gli incroci con altri impianti di trasporto, strade e linee elettriche; 2. il piano di utilizzazione dell’installazione, incluso il concetto d’esercizio;

3. il rapporto tecnico, che comprende l’organizzazione, la disposizione, la de-

stinazione e le omologazioni già disponibili dei principali elementi del si- stema (segnatamente le stazioni, i sostegni, la via di corsa, il sistema di ten- sione, i veicoli, il complesso motore e i freni); 4. il concetto e lo schema globale dei dispositivi tecnici ed elettrici, segnata- mente dei sistemi dei dispositivi di sicurezza elettrici e le omologazioni già disponibili; 5. la presentazione dei fattori ambientali, in particolare le caratteristiche del suolo, del vento e della neve e la situazione delle valanghe;

6. le prove delle tensioni minime e massime delle funi, il rispetto del coeffi-

ciente di sicurezza delle funi prescritto, il coefficiente di attrito alla puleggia motrice e le forze di appoggio minime delle funi sui sostegni e sui rulli;

7. il concetto per il ricupero dei passeggeri;

8. il rapporto di sicurezza che mostra i rischi per le persone e l’ambiente risul- tanti dalla costruzione e dall’esercizio dell’impianto e che descrive le misure da adottare contro i rischi inaccettabili; 9. l’organizzazione della costruzione e le responsabilità durante i lavori di co- struzione, segnatamente per i costruttori delle parti meccaniche ed elettriche dell’installazione, gli ingegneri civili nonché gli organi addetti alla verifica e alla valutazione della conformità;

10. la lista dei documenti e delle prove.

Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune RU 2000

Allegato 2 (art. 27 cpv. 5) Nell’ambito della procedura di approvazione dei piani, l’Ufficio federale procede ai seguenti controlli: 1. Sulla base dei documenti presentati, l’Ufficio federale verifica la disposizio- ne dei seguenti elementi, tenuto conto degli imperativi di sicurezza: a. il tracciato nel terreno; b. le strutture portanti di sostegni e stazioni; c. i veicoli e relativi componenti meccanici; d. i sistemi dei dispositivi elettrici di sicurezza; e. i posti di comando; f. la sala macchine; g. gli spazi riservati ai passeggeri; h. la protezione contro le intemperie.

2. L’Ufficio federale verifica inoltre:

a. il rispetto delle distanze prescritte in caso di parallelismi e di incroci con altri impianti di trasporto o strade e linee elettriche, delle distanze prescritte al di sopra del suolo e rispetto agli oggetti fissi non apparte- nenti all’impianto, nonché il rispetto degli spazi liberi prescritti per le oscillazioni longitudinali e trasversali dei veicoli sulla linea e nelle sta- zioni; b. se i sistemi dei dispositivi di sicurezza sono già in uso in altri impianti e se si dispone di esperienze in merito alla loro utilizzazione; c. la presa in considerazione dei rapporti relativi agli influssi ambientali, particolarmente le condizioni geologiche, del vento e della neve, il ri- schio di gelo, la situazione delle valanghe e i pericoli d’incendio; d. il rispetto delle prescrizioni per quanto concerne la prova delle tensioni minime e massime, il rispetto del coefficiente di sicurezza delle funi prescritto, il coefficiente di attrito alla puleggia motrice e le forze di ap- poggio minime delle funi sui sostegni e sui rulli e il rispetto del tempo massimo previsto nel concetto per il ricupero dei passeggeri; e. l’importanza, per la sicurezza dell’impianto, delle condizioni risultanti dalla licenza di costruzione secondo il diritto cantonale.

Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune RU 2000

Allegato 3 (art. 33 cpv. 1) La prova di sicurezza 1. La prova di sicurezza si riferisce alla costruzione e all’esercizio. Deve dimo- strare in modo chiaro che tutte le parti dell’installazione la cui esecuzione è disciplinata da prescrizioni sono conformi a queste ultime e che le esigenze di sicurezza sono soddisfatte. Deve inoltre provare che le misure presentate nel rapporto di sicurezza (allegato 1 n. 8) sono state applicate. 2. Il rapporto di sicurezza deve segnalare le deroghe alle disposizioni e i rischi che sono apparsi inevitabili soltanto al momento del montaggio dell’instal- lazione. Esso deve inoltre rilevare che, seppur con tali deroghe o rischi, si ottiene lo stesso grado di sicurezza come se l’installazione fosse costruita conformemente alle prescrizioni.

3. Il rapporto di sicurezza comprende i seguenti elementi:

a. l’analisi di sicurezza aggiornata; b. le prove richieste concernenti l’esecuzione delle varie parti conforme- mente alle prescrizioni; c. il concetto d’esercizio e il piano d’utilizzazione delle installazioni; d. le istruzioni d’esercizio complete e comprensibili per l’esercizio dell’impianto; e. il concetto per il ricupero dei passeggeri con la prova che il tempo mas- simo prescritto è rispettato; f. la prova che il personale addetto all’impianto è stato sufficientemente istruito dai costruttori; g. il certificato di conformità degli elementi di costruzione con l’omologa- zione del tipo; h. l’attestato di riconoscimento di un organo di controllo, rilasciato dall’autorità competente, quando si utilizzano certificati di conformità di organi di controllo stranieri; i. la valutazione e l’attestato di conformità delle parti dell’impianto, che sulla base dell’approvazione dei piani devono provenire da esperti in- dipendenti; j. la valutazione di conformità e di idoneità dell’impianto e l’attestato, ri- lasciati sulla base dei controlli effettuati sull’impianto da coloro che hanno partecipato alla costruzione.

4. La verifica da parte dei periti comprende almeno:

a. il piano di utilizzazione e di sicurezza; b. le prove della solidità e della resistenza alla fatica per gli elementi di costruzione il cui guasto potrebbe costituire un pericolo immediato per la vita e l’incolumità fisica; c. i nuovi sistemi dei dispositivi di sicurezza.