AS 2000 2611
Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Org-DATEC)
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Org-DATEC)
Modifica del 18 ottobre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 dicembre 19991 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 3 lett. g
3 Al Dipartimento compete la gestione dei seguenti campi d’attività:
g. ordinamento del territorio e sviluppo territoriale.
Art. 3 Obiettivi delle unità amministrative Gli obiettivi di cui agli articoli 6-12a fungono, per le unità amministrative del Di- partimento, da linee direttive per l’adempimento dei compiti e l’esercizio delle com- petenze sancite dalla legislazione federale.
Art. 5 cpv. 2 lett. a Abrogata
Art. 12a Ufficio federale dello sviluppo territoriale 1 L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (USTE) è l’autorità competente in materia di pianificazione del territorio nonché per il coordinamento dei trasporti e dello sviluppo sostenibile.
2 Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti
obiettivi: a. promuovere lo sviluppo sostenibile; b. assicurare un’utilizzazione appropriata e parsimoniosa del suolo e un ordi- nato insediamento del territorio nonché creare le premesse per l’integrazione della Svizzera nel contesto territoriale europeo;
1 RS 172.217.1
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Organizzazione del DATEC RU 2000
c. equilibrare le diverse esigenze di protezione e di utilizzazione; d. rafforzare il sistema urbano svizzero e strutturare gli agglomerati; e. interconnettere la città e la campagna e prendere in considerazione le esigen- ze delle regioni rurali; f. coordinare i modi di trasporto.
3 Per conseguire tali obiettivi, l’USTE svolge le seguenti funzioni:
a. elabora i fondamenti e le strategie nei settori dello sviluppo del territorio, della coordinazione dei trasporti e dello sviluppo sostenibile; b. provvede affinché nell’adempimento dei compiti della Confederazione la ponderazione degli interessi si orienti ai principi della sostenibilità e sostie- ne gli sforzi volti a proteggere, e se del caso ripristinare, un paesaggio intat- to; c. provvede, nell’adempimento dei compiti d’incidenza territoriale e sui tra- sporti, al coordinamento in seno alla Confederazione. In particolare, parteci- pa all’elaborazione di concezioni e piani settoriali della Confederazione, elabora le basi generali per la pianificazione e la politica dei trasporti in vista di una politica coordinata dei trasporti della Confederazione e si impegna per una migliore considerazione del principio dello sviluppo sostenibile nelle politiche settoriali della Confederazione; d. coopera in tutto il suo ambito di attività, segnatamente con i Cantoni; e. contribuisce attivamente alla sistemazione dei centri urbani e degli agglome- rati e partecipa alle misure di compensazione nelle aree rurali; f. cerca la cooperazione internazionale, partecipa ai lavori degli organi europei di coordinamento e assume in seno alla Confederazione la responsabilità per la cooperazione transnazionale nel campo dello sviluppo territoriale, nel settore della coordinazione dei trasporti nonché per l’attuazione della Con- venzione delle Alpi; g. provvede con i Cantoni a un’esecuzione corretta del diritto in materia di pia- nificazione del territorio.
II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2000.
18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz