Lexipedia

AS 2000 2636

Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI

Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI

del 18 settembre 2000

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale del 19 marzo 1965 1 sulle prestazioni comple- mentari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), ordina:

Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno vitale giusta l’articolo 3b capo- verso 1 lettera a LPC sono aumentati come segue: a. per persone sole, a 15 280 franchi al minimo e a 16 800 franchi al massimo; b. per coniugi, a 22 920 franchi al minimo e a 25 320 franchi al massimo; c. per orfani e figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, a 8050 franchi al minimo e a 8850 franchi al massimo.

Art. 2 Adeguamento delle spese di pigione Gli importi delle spese di pigione secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC sono aumentati come segue: a. per persone sole, a 13 200 franchi al massimo; b. per coniugi e persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita, a

15 000 franchi al massimo.

Art. 3 Abrogazione del diritto vigente ed entrata in vigore

1 L’ordinanza 99 del 16 settembre 19982 sull’adeguamento delle prestazioni com-

plementari all’AVS/AI è abrogata.

2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

18 settembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

RS 831.307 1 RS 831.30 2 RU 1998 2584

2636 2000-0638