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AS 2000 264

Regolamento dei funzionari (3)

Regolamento dei funzionari (3) (RF 3)

Modifica del 24 novembre 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Il regolamento dei funzionari (3) del 29 dicembre 1964 1 è modificato come segue:

Art. 55a (20a e 42) cpv. 2 e 4 2 Il funzionario che sottostà alla disciplina del trasferimento, in Svizzera o all’estero, riceve, con l’inizio del terzo periodo di trasferimento, un indennizzo di mobilità di 5500 franchi all’anno. Il Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento federale delle fi- nanze, può versare tale indennizzo, interamente o parzialmente, anche ad altri fun- zionari. 4 Inoltre, il funzionario che dimora in un luogo di servizio all’estero con condizioni di vita difficili riceve un indennizzo per condizioni disagevoli differenziato secondo il grado di difficoltà e di pericolo, in quanto i valori per il luogo di servizio all’e- stero, rilevati dal Dipartimento d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, siano inferiori di oltre il 5 per cento rispetto alla città di Berna. L’indennizzo per condizioni disagevoli ammonta a 550 franchi per anno e per punto percentuale. L’indennizzo per condizioni disagevoli è ridotto o soppresso se: a. non sono più dati i motivi per il suo versamento; b. il funzionario ha prestato servizio per oltre dieci anni nello stesso luogo.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

24 novembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1797

1 RS 172.221.103

264 1999-6127