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AS 2000 270

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE)

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono degli accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE)

Modifica del 12 gennaio 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono degli accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE) è modificato come segue:

Allegato 2

Voce di tariffa Aliquota preferenziale Paesi beneficiari (Codice ISO 2)

applicabile aliquota normale meno

0301.1000/0307.9000 esente TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, SI, MA, XC

Le note 7-18 relative a queste voci sono soppresse.

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2000.

12 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 632.319

270 2000-0009

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