AS 2000 270
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono degli accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE)
Modifica del 12 gennaio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono degli accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE) è modificato come segue:
Allegato 2
Voce di tariffa Aliquota preferenziale Paesi beneficiari (Codice ISO 2)
applicabile aliquota normale meno
0301.1000/0307.9000 esente TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, SI, MA, XC
Le note 7-18 relative a queste voci sono soppresse.
II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2000.
12 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 632.319
270 2000-0009