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AS 2000 2787

Ordinanza sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2001

Ordinanza sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2001

dell’8 novembre 2000

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 1994 1 sugli acquisti pubblici (legge); d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, ordina:

Art. 1 Adeguamento dei valori soglia I valori soglia di cui all’articolo 6 capoverso 1 della legge ammontano per il 2001 a: a. 248 950 franchi per forniture; b. 248 950 franchi per prestazioni di servizi; c. 9,575 milioni di franchi per opere edili; d. 766 000 franchi per forniture e servizi su incarico di un committente giusta l’articolo 2 capoverso 2 della legge o per commesse che i servizi automobi- listici della Posta Svizzera appaltano in esecuzione della loro attività di tra- sporto passeggeri in Svizzera.

Art. 2 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza dell’8 dicembre 19992 sull’adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2000 è abrogata.

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.

8 novembre 2000 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

RU 172.056.12 1 RS 172.056.1 2 RU 1999 3496

2000-2347 2787

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