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AS 2000 2799

Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli

Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)

Modifica del 15 novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli è modificata come segue: Art. 20 cpv. 4 bis 4bis Con le licenze temporanee non possono essere effettuati trasporti di cose per mezzo di veicoli a motore pesanti o rimorchi il cui peso totale superi 3500 kg. Fanno eccezione i trasporti giusta l’articolo 24 capoverso 4 lettere a e b e capoverso 5.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

15 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2380

1 RS 741.31

2000-2227 2799

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