AS 2000 2799
Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV)
Modifica del 15 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 novembre 19591 sull’assicurazione dei veicoli è modificata come segue: Art. 20 cpv. 4 bis 4bis Con le licenze temporanee non possono essere effettuati trasporti di cose per mezzo di veicoli a motore pesanti o rimorchi il cui peso totale superi 3500 kg. Fanno eccezione i trasporti giusta l’articolo 24 capoverso 4 lettere a e b e capoverso 5.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
15 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2380
1 RS 741.31
2000-2227 2799