AS 2000 2824
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del 18 ottobre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 1 Capo primo: Persone assicurate A. Assoggettamento Art. 1 Cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio di un’organizzazione internazionale Il Comitato internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è un’organiz- zazione internazionale considerata datore di lavoro ai sensi dell’articolo 1 capoverso
1 lettera c numero 2 LAVS.
Art. 1a Cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio di un’organizzazione privata di assistenza 1 Si intendono per organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera c numero 3 LAVS, le organizzazioni con le quali esiste una relazione contrattuale regolare come un con- tratto di programma o che ricevono sussidi regolari dalla Direzione dello sviluppo e della Cooperazione (DSC), comprese quelle sostenute tramite UNITE. 2 L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) allestisce in colla- borazione con la DSC la lista delle organizzazioni interessate.
Titolo prima dell’art. 1b B. Esenzioni dall’assicurazione Art.1b Ex art. 1
1 RS 831.101
2824 2000-2215
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2000
Art. 4 Assicurazioni per la vecchiaia e per i superstiti di organizzazioni internazionali Gli istituti di assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti delle organizzazioni internazionali indicate nell’articolo 1b lettera c sono equiparate alle assicurazioni statali estere per la vecchiaia e per i superstiti ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 lettera b LAVS:
Titolo prima dell’art. 5 C. Adesione all’assicurazione I. Persone occupate all’estero da un datore di lavoro in Svizzera
Titolo prima dell’art. 5d II. Persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una convenzione internazionale Art. 5d primo periodo Le persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una convenzio- ne internazionale possono aderire all’assicurazione. ...
Titolo prima dell’art. 5g III. Studenti senza attività lucrativa domiciliati all’estero Art. 5g Diritto alla continuazione dell’assicurazione Gli studenti senza attività lucrativa domiciliati all’estero possono continuare l’assi- curazione se sono stati assicurati durante almeno cinque anni consecutivi immedia- tamente prima dell’inizio della loro formazione all’estero.
Art. 5h Inizio dell’assicurazione 1 L’assicurazione è continuata senza interruzione se la richiesta è depositata entro sei mesi a contare dall’inizio della formazione all’estero.
2 Dopo la scadenza del termine, non è più possibile continuare l’assicurazione.
Art. 5i Fine dell’assicurazione 1 Gli assicurati possono recedere dall’assicurazione per fine di un mese civile, con un preavviso di 30 giorni. 2 L’assicurato che non versa interamente il suo contributo annuo entro il 31 dicem- bre dell’anno civile è escluso con effetto retroattivo dall’assicurazione. Lo stesso vale per l’assicurato che non inoltra alla cassa di compensazione, entro il 31 dicem- bre successivo, i documenti giustificativi richiesti. Prima della scadenza del termine, la cassa di compensazione notifica per raccomandata all’assicurato una diffida con la comminatoria dell’esclusione.
2825
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2000
Titolo prima dell’art. 5j IV. Persone senza attività lucrativa che accompagnano all’estero il loro coniuge assicurato Art. 5j Inizio dell’assicurazione 1 L’assicurazione è continuata senza interruzione se la dichiarazione di adesione è depositata entro sei mesi dalla partenza all’estero. 2 Se la dichiarazione è depositata più tardi, l’assicurazione comincia il primo giorno che segue quello del deposito della dichiarazione.
Art. 5k Fine dell’assicurazione L’articolo 5i si applica per analogia alle persone senza attività lucrativa che accom- pagnano all’estero il loro coniuge assicurato.
Art. 34c cpv. 2 2 Se è dichiarata irrecuperabile solo una parte del credito, l’importo riscosso è im- putato, dedotte le eventuali spese di esecuzione, anzitutto ai contributi dei salariati e successivamente, in misura proporzionale agli altri crediti collocati nella seconda classe secondo l’articolo 219 della legge federale dell’11 aprile 18892 sull’esecu- zione e sul fallimento.
Art. 113 cpv. 1 1 Nell’ambito dell’Ufficio centrale di compensazione è costituita una speciale cassa di compensazione, denominata Cassa svizzera di compensazione, alla quale incom- bono segnatamente l’applicazione dell’assicurazione facoltativa e i compiti a essa assegnati dalle convenzioni internazionali. Essa affilia inoltre gli studenti senza atti- vità lucrativa assicurati in virtù dell’articolo 1 capoverso 3 lettera b LAVS.
Art. 118 cpv. 1 e 3 1 Le persone che non esercitano un’attività lucrativa devono pagare i loro contributi alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio; quelle assicurate in virtù dell’articolo 1 capoverso 1 lettera c LAVS sono tuttavia affiliate presso la cassa di compensazione del loro coniuge. 3 Gli studenti che non esercitano un’attività lucrativa domiciliati in Svizzera devono pagare i contributi alla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova l’istituto degli studi. Gli studenti domiciliati all’estero assicurati in virtù dell’articolo 1 capo- verso 3 lettera b LAVS pagano i contributi alla Cassa svizzera di compensazione.
2 RS 281.1
2826
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2000
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2356
2827