AS 2000 2833
Ordinanza 01 sull'adeguamento dei limiti di reddito nella previdenza professionale
Ordinanza 01 sull’adeguamento dei limiti di reddito nella previdenza professionale
Modifica del 1° novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i su- perstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 5 Adattamento all’AVS Gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:
Precedenti importi Nuovi importi Fr. Fr.
24 120 24 720 72 360 74 160 3 015 3 090
Art. 21 cpv. 1 e 2 secondo periodo 1 L’assicurato ha diritto a un accredito complementare unico di vecchiaia (accredito complementare) se il suo salario coordinato è inferiore a 19 920 franchi. 2 ... È tuttavia ridotto nella misura in cui l’avere di vecchiaia complessivo (avere di vecchiaia e accredito complementare) supera l’avere di vecchiaia di un assicurato il cui salario coordinato è pari a 13 360 franchi nel 1985, a 13 940 franchi nel 1986 e 1987, a 14 520 franchi nel 1988 e 1989, a 15 480 franchi nel 1990 e 1991, a 17 400 franchi nel 1992, a 18 240 franchi nel 1993 e 1994, a 18 720 franchi nel 1995 e 1996, a 19 200 franchi nel 1997 e 1998, a 19 440 franchi nel 1999 e nel 2000, non- ché a 19 920 franchi a partire dal 1° gennaio 2001. ...
1 RS 831.441.1
2000-2244 2833
Adeguamento dei limiti di reddito nella previdenza professionale RU 2000
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
1° novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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