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AS 2000 284

Ordinanza dell'Assemblea federale che modifica il decreto federale sui servizi del Parlamento

Ordinanza dell’Assemblea federale che modifica il decreto federale sui servizi del Parlamento

dell’8 ottobre 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 8bis e 8novies della legge del 23 marzo 19621 sui rapporti fra i Consigli; visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio na - zionale del 7 maggio 1999 2; visto il parere del Consiglio federale del 7 giugno 1999 3, decreta:

I Il decreto federale del 7 ottobre 19884 sui servizi del Parlamento è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. b e c, cpv. 5 e 6

1 I servizi del Parlamento comprendono, oltre alla Direzione:

b. le segreterie delle commissioni e delle delegazioni; c. abrogata 5 Nell’ambito delle loro funzioni, il segretario generale e i segretari dei due Consigli sottostanno ai rispettivi presidenti; i segretari delle commissioni e delle delegazioni alle commissioni e alle delegazioni per cui operano.

6 Abrogato

Art. 2, titolo, cpv. 5 e 6 Collaborazione dei servizi del Parlamento con il resto dell’ammini- strazione e con terzi 5 Nella misura in cui non sono in grado di adempiere essi stessi le mansioni ammini- strative necessarie per lo svolgimento dell’attività parlamentare, i servizi del Parla- mento fanno capo, su mandato dell’Assemblea federale o dei suoi organi, ai servizi dell’amministrazione federale. 6 I servizi del Parlamento possono concludere contratti inerenti allo svolgimento di tali mansioni.

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Servizi del Parlamento. O dell’AF RU 2000

Art. 3 Nomina dei funzionari 1 La Conferenza di coordinamento nomina il segretario generale dell’Assemblea fe- derale. La nomina deve essere validata dall’Assemblea federale (Camere riunite). 2 La Delegazione amministrativa nomina il segretario del Consiglio degli Stati, i se- gretari generali aggiunti, il segretario delle Commissioni della gestione e il segreta- rio delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze. La nomina di quest’ultimo dev’essere validata dalla Delegazione delle finanze.

3 Il segretario generale nomina il personale rimanente.

4 Prima della nomina del segretario di un Consiglio è sentito l’Ufficio del Consiglio interessato; prima della nomina del segretario di una commissione o di una delega- zione sono sentiti i presidenti delle commissioni o delegazioni permanenti interes- sate.

Art. 6 cpv. 1 frase introduttiva 1 Per la raccolta di documentazione, le segreterie delle commissioni e delle delega- zioni e il Centro di documentazione si attengono ai principi seguenti: ...

Art. 7 Compiti e competenze della Delegazione amministrativa 1 La Delegazione amministrativa esercita la direzione suprema degli affari ammini- strativi dell’Assemblea federale. Vigila sulla gestione e sull’amministrazione finan- ziaria dei servizi del Parlamento.

2 La Delegazione amministrativa è in particolare competente per:

a. l’elaborazione dei progetti di preventivo e di consuntivo dell’Assemblea fe- derale; b. la nomina del personale dei servizi del Parlamento conformemente all’ar- ticolo 3; c. l’esercizio della polizia nei locali dell’Assemblea federale e dei servizi del Parlamento, nella misura in cui tale compito non spetti ai presidenti dei Consigli; d. tutti gli altri affari amministrativi dell’Assemblea federale e dei servizi del Parlamento che non sono riservati o delegati ad altri organi dell’Assemblea federale o al segretario generale. Le ordinanze amministrative applicabili all’Amministrazione generale della Confederazione si applicano nella misu- ra in cui la Delegazione amministrativa non disponga altrimenti.

Art. 9 cpv. 2 lett. b, d ed e

2 In particolare, la Direzione è incaricata di:

b. assistere i presidenti, gli Uffici dei due Consigli e dell’Assemblea federale plenaria e la Delegazione amministrativa, nonché sbrigare i loro lavori di se- gretariato e gestire la Segreteria dei due Consigli;

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d. elaborare il piano finanziario, il preventivo e il consuntivo a destinazione della Delegazione amministrativa; e. presentare un rapporto di gestione al delegato e alla Delegazione ammini- strativa;

Art. 11 Segreterie delle commissioni e delle delegazioni

1 Le segreterie delle commissioni e delle delegazioni coadiuvano le medesime, in

particolare i loro presidenti, nell’espletamento dei compiti ad esse assegnati.

2 Sono in particolare incaricate di:

a. pianificare le attività delle commissioni e delle delegazioni; b. provvedere alla documentazione e alla verbalizzazione, preparare e organiz- zare le sedute e procedere all’archiviazione degli atti; c. provvedere all’esecuzione delle decisioni, in particolare alla loro trasmissio- ne ai Consigli e al Consiglio federale; d. elaborare progetti per i rapporti delle commissioni e delle delegazioni e assi- stere le medesime per quanto concerne l’informazione del pubblico sulla lo- ro attività; e. tenersi a disposizione dei membri dei Consigli, in particolare dei presidenti e dei membri delle rispettive commissioni o delegazioni, per consigliarli in questioni procedurali e fornire loro informazioni tecniche e giuridiche nel settore di competenza della loro commissione o delegazione; f. su mandato delle commissioni e delegazioni, mantenere relazioni con il Consiglio federale, l’amministrazione federale e le altre autorità e procedere ai chiarimenti necessari; g. promuovere il coordinamento tra le attività delle loro commissioni o delega- zioni e quelle di altri organi dell’Assemblea federale. 3 Se necessario, le segreterie, d’intesa con i presidenti delle commissioni o delle de- legazioni e il dipartimento interessato, possono far capo al servizio materialmente competente dell’amministrazione federale. 4 La Segreteria delle Commissioni della gestione riceve le richieste in materia di vi- gilanza e prepara le decisioni delle commissioni.

Art. 12 Abrogato

Art. 13 cpv. 1 lett. e, nonché cpv. 2 secondo periodo

1 Il Centro di documentazione è segnatamente incaricato di:

e. coadiuvare le segreterie delle commissioni e delle delegazioni nella ricerca di documenti.

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2 ... Collabora parimenti con le segreterie delle commissioni e delle delegazioni per la redazione dei processi verbali nelle sedute commissionali.

Sezione 4: Rapporti di servizio del personale

Art. 14b Rapporto con gli altri atti normativi applicabili al personale della Confederazione 1 Il personale dei servizi del Parlamento soggiace all’ordinamento dei funzionari, del 30 giugno 19275. Salvo che il presente decreto preveda altrimenti, si applicano an- che le disposizioni emanate in esecuzione di tale legge. 2 Per le decisioni di prima istanza in materia di rapporti di servizio sono competenti:

a. la Delegazione amministrativa, nella misura in cui essa o la Conferenza di coordinamento siano l’autorità di nomina e l’ordinamento dei funzionari conferisca tale competenza all’autorità di nomina; b. il segretario generale, in tutti gli altri casi.

3 L’autorità disciplinare di prima istanza è:

a. la Delegazione amministrativa, per i funzionari che ha essa stessa nominato e per il segretario generale dell’Assemblea federale; b. il segretario generale, in tutti gli altri casi.

Art. 14c Condizioni di nomina e di promozione Le disposizioni concernenti le condizioni di nomina e di promozione applicabili all’Amministrazione generale della Confederazione si applicano per analogia al per- sonale dei servizi del Parlamento. Gli organi competenti per l’Amministrazione ge- nerale della Confederazione possono essere consultati per la valutazione delle fun- zioni. Le commissioni peritali incaricate di valutare le funzioni nell’Ammini- strazione generale della Confederazione sono competenti anche per i servizi del Parlamento.

Art. 14d Durata del lavoro Il segretario generale può adeguare le disposizioni sulla durata del lavoro applicabili all’Amministrazione generale della Confederazione alle esigenze connesse con lo svolgimento dell’attività parlamentare. La durata del lavoro calcolata sull’arco del- l’anno corrisponde tuttavia a quella prevista per l’Amministrazione generale della Confederazione.

Art. 14e Rifusione di spese, indennità, premi, ricompense Il segretario generale esercita, nel rispetto del principio della parità di trattamento a pari condizioni, le competenze regolamentari delegate ai dipartimenti o a servizi su-

5 RS 172.221.10

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bordinati dalle disposizioni emanate in esecuzione dell’articolo 44 dell’ordinamento dei funzionari, del 30 giugno 1927 6.

Art. 14f Uniforme Il segretario generale regola la fornitura e l’uso dell’uniforme.

Titolo prima dell’art. 15 Sezione 5: Disposizioni finali

II

1 La presente ordinanza non sottostà al referendum.

2 Entra in vigore simultaneamente alla modifica dell’8 ottobre 19997 della legge del 23 marzo 19628 sui rapporti fra i Consigli.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

6 RS 172.221.10 7 RU 2000 273 8 RS 171.11