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AS 2000 2911

Ordinanza sull'assicurazione malattie

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del 22 novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 28 cpv. 1 1 Al fine della vigilanza sull’esecuzione della legge, gli assicuratori comunicano ogni anno all’UFAS, unitamente ai rapporti e ai conti giusta l’articolo 21 capover- so 3 della legge, i dati riscontrati nell’ambito della fatturazione delle prestazioni e dell’attività assicurativa.

Titolo prima dell’art. 127 Parte quarta: Esame degli atti e comunicazione di dati Titolo 1: Esame degli atti

Art. 127 Abrogato

Art. 129 cpv. 4

4 L’esame degli atti è gratuito.

Titolo prima dell’art. 130 Titolo 2: Spese di comunicazione e di pubblicazione di dati

Art. 130 1 Nei casi di cui all’articolo 84a capoverso 5 della legge, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. L’ammontare dell’emolumento corrisponde agli importi fissati negli arti-