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Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco

Regolamento interno della Commissione federale delle case da gioco

del 31 agosto 2000 Approvato dal Consiglio federale il 18 ottobre 2000

La Commissione federale delle case da gioco, visto l’articolo 47 della legge del 18 dicembre 1998 1 sulle case da gioco (LCG), emana il seguente regolamento:

Sezione 1: Disposizioni generali e organizzazione

Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e la competenza della Commis- sione federale delle case da gioco (commissione), del suo presidente e del suo se- gretariato permanente.

Art. 2 Commissione

1 La commissione si compone di:

a. un presidente; b. un vicepresidente; c. tre a cinque altri membri.

3 Ha sede a Berna.

Art. 3 Segretariato Il segretariato si compone di: a. un capo; b. un sostituto del capo; c. collaboratori.

RS 935.524 1 RS 935.52

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Sezione 2: Competenze

Art. 4 Commissione 1 La commissione sorveglia le case da gioco e vigila sul rispetto delle prescrizioni legali (art. 48 LCG).

2 Prende le decisioni che le competono secondo la LCG e l’ordinanza del 23 feb-

braio 2000 2 sulle case da gioco (OCG).

3 Adempie in particolare i seguenti compiti:

a. attua la procedura per le concessioni (art.15 LCG e art. 14-16 OCG); b. approva il contratto tra il concessionario di sito e il concessionario di gestio- ne (art.10 OCG); c. presenta pertinente proposta al dipartimento, a destinazione del Consiglio fe- derale (art.15 cpv. 4 LCG); d. autorizza l’inizio dell’esercizio (art. 17 OCG); e. può disporre nuovi oneri e condizioni in caso di cambiamento della situa- zione e approva i cambiamenti relativi alle condizioni per il rilascio della concessione (art. 18 OCG); f. revoca, sospende, adatta o limita la concessione e dispone oneri e condizioni (art. 19 LCG e art. 19 e 20 OCG); g. fissa l’importo a partire dal quale le vincite o i rimborsi devono essere corri- sposti tramite assegno (art. 28 LCG); h. prende atto dei rapporti di gestione e di revisione che le sono presentati an- nualmente (art. 30 e 37 LCG); i. approva le regole di gioco e i manuali (art. 54 e 56 OCG); j. classifica giochi automatizzati e non (art. 57 e 61 OCG); k. vieta la gestione di giochi da tavolo alle condizioni di cui all’articolo 66 ca- poverso 2 OCG; l. definisce i dati da registrare relativi al prodotto lordo dei giochi e può auto- rizzare semplificazioni per la presentazione dei conti annuali degli esercizi annessi di una casa da gioco (art. 71 OCG); m. può ordinare revisioni straordinarie (art. 72 OCG); n. approva il regolamento per la procedura di conteggio applicabile ai giochi da tavolo e agli apparecchi automatici per i giochi d’azzardo (art. 76 e 77 OCG); o. effettua la tassazione sulle case da gioco (art. 44 LCG); p. stabilisce la procedura per garantire la riscossione della tassa (art. 84 OCG);

2 RS 935.521

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q. assume il capo del segretariato e il suo sostituto e assicura l’intesa con il di- partimento per quanto riguarda le regolamentazioni in materia di diritto del personale (art. 94 OCG); r. può ordinare tutte le misure necessarie a verificare il rispetto delle prescri- zioni legali (art. 50 LCG e art. 116 OCG); s. è l’autorità giudicante (art. 57 cpv. 1 LCG) e infligge sanzioni amministrati- ve (art. 51 LCG); t. è l’autorità di vigilanza designata per legge speciale secondo l’articolo 16 della legge del 10 ottobre 1997 3 sul riciclaggio di denaro; u. può stipulare accordi con i Cantoni allo scopo di far capo a periti cantonali (art. 118 OCG).

Art. 5 Presidente 1 Il presidente dirige le deliberazioni della commissione e sorveglia la gestione del segretariato. 2 Cura i rapporti con le case da gioco e le loro organizzazioni, con le amministrazio- ni e le autorità straniere preposte alle case da gioco.

3 In caso di impedimento, il vicepresidente ne assolve le funzioni.

Art. 6 Segretariato

1 Il segretariato esercita la sorveglianza diretta sulle case da gioco.

2 Prepara le pratiche della commissione, le sottopone proposte e ne esegue le deci- sioni. Svolge autonomamente tali compiti fatte salve le competenze e la facoltà di emanare istruzioni della commissione.

3 Può emanare decisioni nell’ambito dei compiti che le sono assegnati (art. 92

OCG4).

4 Ha in particolare i compiti seguenti:

a. esamina la richiesta di concessione, può esigere documenti e informazioni e invitare altre persone ad esprimere il proprio parere (art. 15 OCG); b. pubblica la richiesta di concessione (art. 16 OCG); c. chiede il parere del Cantone di ubicazione (art. 13 cpv. 1 LCG); d. può esonerare il richiedente dall’obbligo di consolidamento (art. 2 cpv. 3 OCG); e. può ordinare misure superprovvisorie nell’ambito dell’articolo 50 LCG e dell’articolo 116 OCG;

3 RS 955.0 4 RS 935.521

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f. decide sull’ulteriore impiego dei dati e delle registrazioni del sistema elettro- nico di conteggio e di controllo e del sistema di videosorveglianza (art. 23 e 29 OCG); g. fissa i termini di conservazione dei verbali (art. 30, 34 e 40 OCG); h. esegue l’esame degli apparecchi automatici per i giochi di destrezza o d’azzardo (art. 58 OCG); i. allestisce il modulo per la dichiarazione di conformità (art. 63 OCG); j. esegue la procedura di tassazione per la tassa sulle case da gioco; k. riscuote l’incasso per la tassa sulle case da gioco (art. 87 e 88 OCG); l. tiene il registro (art. 100 OCG); m. è responsabile della trasmissione di dati (art. 101 LCG); n. fornisce informazioni sugli emolumenti previsti (art. 113 OCG); o. può conferire mandati a periti (art. 117 OCG); p. è l’autorità di perseguimento, ai sensi del diritto penale amministrativo (art. 57 cpv. 1 LCG); q. emana i decreti penali nelle procedure abbreviate secondo l’articolo 65 DPA; r. rappresenta la Commissione nelle procedure giudiziarie secondo la legge fe- derale sul diritto penale amministrativo e agisce in sua vece; s. decide nell’ambito dell’articolo 92 OCG segnatamente in merito a istanze e richieste nel contesto dell’applicazione degli articoli 134 capoverso 4 non- ché 135 capoverso 2 OCG (scambio o sostituzione di apparecchi automatici per i giochi d’azzardo e di sistemi di jackpot); t. in tutti i casi può effettuare l’audizione secondo l’articolo 30 della legge fe- derale del 20 dicembre 1968 5 sulla procedura amministrativa (PA).

Art. 7 Capo del segretariato 1 Il capo del segretariato gestisce gli affari del segretariato ed è responsabile per l’attività dello stesso.

2 Partecipa alle sedute della commissione con voto consultivo.

3 Assume gli altri collaboratori del segretariato fatto salvo l’articolo 4 capoverso 3 lettera q e garantisce, d’intesa con il dipartimento, l’esercizio del segretariato in me- rito alle questioni d’ordine logistico.

5 RS 172.021

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Sezione 3: Sedute e procedura

Art. 8 Convocazione

2 Convoca una seduta quando venga richiesta, con indicazione dei motivi, da un

membro della commissione.

3 Le deliberazioni non sono pubbliche.

Art. 9 Preparazione 1 Per ogni seduta, il segretariato consegna ai membri un ordine del giorno scritto. In casi urgenti la commissione può anche deliberare su questioni non iscritte all’ordine del giorno.

2 Il segretariato redige un rapporto su ogni pratica da trattare.

Art. 10 Decisioni 1 La commissione ha facoltà decisionale quando è presente almeno la metà dei suoi membri. 2 Prende le decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti; in casi di parità di voti, decide il presidente.

3 Se nessun membro chiede la convocazione di una seduta, la commissione può

prendere le sue decisioni mediante circolazione degli atti o per telecomunicazione.

Art. 11 Verbale

1 Il segretariato redige un verbale sulle sedute.

2 Il verbale contiene i nomi di chi ha preso parte alla seduta, il resoconto delle deli- berazioni, le proposte presentate e le decisioni prese. 3 Il verbale, dopo l’approvazione da parte della commissione, è firmato dal presi- dente e dal suo redattore.

Art. 12 Ricusazione Un membro deve ricusarsi se egli stesso o una persona o un’azienda a lui vicina ha un interesse personale nella pratica, oppure se può avere per altri motivi una preven- zione nella pratica (art. 10 PA).

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Sezione 4: Rapporto, contabilità

Art. 13 Rapporto annuale (Art. 52 cpv. 1 LCG) 1 Il rapporto annuale a destinazione del Consiglio federale è steso dal segretariato; è discusso, approvato e pubblicato dalla commissione. 2 Nel rapporto annuale figurano le questioni importanti trattate durante l’anno in questione, la politica e gli obiettivi della commissione.

Art. 14 Statistica (Art. 52 cpv. 2 LCG) 1 La statistica dei conti annuali, dei bilanci e delle altre informazioni inerenti alle case da gioco è redatta dal segretariato.

2 La commissione decide su forma e contenuto della pubblicazione.

Art. 15 Preventivo La commissione stende il suo preventivo su proposta del segretariato.

Art. 16 Emolumenti (Art. 53 LCG) 1 Il segretariato prepara la proposta concernente gli emolumenti annuali (costi di vigilanza). 2 La commissione tratta la proposta e la sottopone al dipartimento per approvazione.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 17 Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell’approvazione da parte del Con- siglio federale.

31 agosto 2000 Commissione federale delle case da gioco:

Il presidente, Benno Schneider

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