AS 2000 2949
Ordinanza sul Servizio d'identificazione
Ordinanza sul Servizio d’identificazione
Modifica del 4 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° dicembre 19861 sul Servizio d’identificazione è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Concerne solo il testo tedesco
Art. 1 cpv. 1 primo periodo 1 Il Servizio d’identificazione si compone del Servizio che gestisce il Sistema auto- matico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS), del Servizio d’identificazio- ne dell’Ufficio federale di polizia nonché della Sezione d’identificazione dell’Uf- ficio federale dei rifugiati. ...
Art. 2 cpv. 1 1 L’Ufficio federale di polizia e l’Ufficio federale dei rifugiati sono responsabili del Servizio d’identificazione.
Art. 11 cpv. 2 e 3 2 I funzionari della Polizia criminale federale, della Divisione Servizi, della Sezione degli stranieri e della Registratura dell’Ufficio federale di polizia come pure delle Sezioni Estradizione e Assistenza giudiziaria internazionale dell’Ufficio federale di giustizia possono consultare i dati memorizzati nello ZAN purché l’esecuzione di compiti loro affidati lo richieda. 3 Su domanda e nell’ambito dell’articolo 351octies CP, è possibile comunicare alle autorità federali preposte a compiti doganali e di polizia di frontiera se una persona è registrata presso il Servizio INTERPOL dell’Ufficio federale di polizia.
Art. 23 cpv. 5
5 La sua validità è prorogata fino al 31 dicembre 2001.
1 RS 172.213.57
2000-2124 2949
Ordinanza sul Servizio d’identificazione RU 2000
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
4 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2457
2950