AS 2000 2953
Regolamento dei funzionari (1)
Regolamento dei funzionari (1) (RF 1)
Modifica dell’11 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Il regolamento dei funzionari (1) del 10 novembre 1959 1 è modificato come segue:
Deroghe al disciplinamento nel settore degli stipendi per il 2001
1 L’indennità di residenza conformemente all’articolo 41 è ridotta di una quota
(381 fr.) a partire dalla zona 6. Per la cassa pensioni si applicano le quote non ri- dotte. 2 Gli stipendi iniziali conformemente all’articolo 38 sono di regola inferiori del 10 per cento rispetto all’importo minimo della classe di stipendio determinante. 3 L’aumento ordinario dello stipendio conformemente all’articolo 39 capoversi 1-3 e l’aumento straordinario dello stipendio conformemente all’articolo 40 capoverso 1 sono ridotti del 25 per cento a partire dal 31 dicembre 2000. 4 Il diritto a un’indennità per la supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore conformemente all’articolo 53 capoverso 1 è dato unicamente se la sup- plenza: a. non rientra nei doveri di servizio e non è già stata considerata nella valuta- zione della funzione; e b. è espletata a tempo pieno per più di cinque giorni lavorativi consecutivi. L’indennità conformemente all’articolo 53 capoverso 2 è corrisposta solo a partire dal sesto giorno di supplenza; determinante è l’aumento straordinario dello stipendio non ridotto conformemente all’articolo 40 capoverso 1.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
11 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 172.221.101
2000-2603 2953