AS 2000 2994
Ordinanza d'esecuzione della legge federale sull'imposta preventiva
Ordinanza d’esecuzione della legge federale sull’imposta preventiva
Modifica del 22 novembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza d’esecuzione del 19 dicembre 19661 della legge federale sull’imposta preventiva è modificata come segue:
Introduzione di un titolo abbreviato (Ordinanza sull’imposta preventiva, OIPrev)
Art. 14 cpv. 2 Abrogato
Art. 19 cpv. 2 lett. b
2 Per evitare complicazioni sproporzionate, l’Amministrazione federale
delle contribuzioni può consentire o prescrivere che il rendiconto d’im- posta deroghi al capoverso 1; in particolare, essa può concedere: b. che, quando il valore nominale complessivo delle obbligazioni e degli averi in banca, intesi nel senso del capoverso 1, non ecce- de 1 000 000 di franchi, l’imposta sui redditi fruttati venga con- teggiata una sola volta l’anno.
Art. 24a 2. Notifica La società o la società cooperativa può essere autorizzata, su richiesta, a nel caso di riscatto dei soddisfare ai suoi obblighi fiscali mediante la notifica della prestazione propri diritti di imponibile se: partecipazione a. l’imposta è dovuta giusta l’articolo 4a capoverso 2 della legge; b. la società contribuente prova che i diritti di partecipazione ri- scattati provengono dalla sostanza commerciale del venditore; c. al momento della vendita il venditore era assoggettato illimita- tamente all’imposta in Svizzera; e d. la vendita è stata contabilizzata correttamente dal venditore.
1 RS 642.211
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Legge federale sull’imposta preventiva. O d’esecuzione RU 2000
Art. 25, titolo marginale
3. Istanza;
autorizzazione
Art. 26, titolo marginale
4. Notifica;
riscossione posticipata dell’im-posta
Art. 26a 5. Notifica 1 Se una società di capitali o una società cooperativa partecipa diretta- sostitutiva del pagamento mente per almeno il 20 per cento al capitale sociale di un’altra società, dell’imposta essa può ordinare a questa, tramite istanza redatta su modulo ufficiale, per i dividendi all’interno di di versarle i dividendi in contanti senza dedurre l’imposta preventiva. un gruppo 2 La società contribuente, da parte sua, completa l’istanza e la presenta spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni entro
30 giorni dalla scadenza dei dividendi unitamente al modulo ufficiale
da allegare al conto annuale. È applicabile l’articolo 21.
3 La procedura di notifica è ammessa soltanto se è accertato che la so-
cietà di capitali o la società cooperativa a carico della quale l’imposta dovrebbe essere trasferita avrebbe diritto al suo rimborso secondo la legge o l’ordinanza.
4 Se dal controllo dell’Amministrazione federale delle contribuzioni
risulta che si è a torto usato della procedura di notifica, l’imposta pre- ventiva deve essere riscossa posticipatamente; se il credito fiscale è con- testato, l’Amministrazione federale delle contribuzioni emana una cor- rispondente decisione. È fatta salva l’apertura di un procedimento pe- nale.
Art. 55 lett. a Alla stessa stregua delle persone giuridiche hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva: a. le imprese gestite in comune (consorzi di costruzione ecc.) e le comunioni di proprietari per piani (art. 712a segg. Codice civi- le2) per la quota spettante ai comproprietari domiciliati in Sviz- zera, se l’imposta preventiva è stata dedotta dai redditi di capi- tali su beni patrimoniali utilizzati esclusivamente per gli scopi dell’impresa comune, rispettivamente per finanziare spese e oneri comuni della comunione di proprietari per piani e se una distinta di tutti i partecipanti (con cognome, nome, indirizzo, domicilio e quota di partecipazione) è allegata all’istanza di rimborso;
2 RS 210
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Legge federale sull’imposta preventiva. O d’esecuzione RU 2000
Art. 65, titolo marginale e cpv. 2 III. Rimborso 2 Abrogato per acconti
1. Condizioni
e procedura
Art. 65a 2. Calcolo 1 I rimborsi per acconti vengono fatti alla fine di ciascuno dei tre primi trimestri e calcolati di principio in modo che corrispondano circa a un quarto dell’ammontare probabile da rimborsare per l’anno civile o per l’esercizio commerciale di cui trattasi.
2 Se le scadenze dei redditi gravati dall’imposta preventiva sopravven-
gono prevalentemente in un trimestre dell’anno civile o dell’esercizio commerciale, occorre tenerne conto per il calcolo dei rimborsi per ac- conti.
3 Nel calcolo dei rimborsi per acconti i diritti al rimborso dell’imposta
preventiva non vengono presi in considerazione nella misura in cui i corrispondenti importi dell’imposta preventiva da pagare all’Ammi- nistrazione federale delle contribuzioni siano esigibili solo nel successi- vo anno civile o esercizio commerciale.
II
Disposizioni transitorie 1 Le nuove disposizioni sono applicabili alle prestazioni imponibili che scadono do- po il 31 dicembre 2000. L’articolo 24a è applicabile ai casi in cui il termine secondo l’articolo 4a capoverso 2 della legge decorre dopo il 31 dicembre 2000. 2 L’abrogazione dell’articolo 14 capoverso 2 vale per le obbligazioni, le cartelle ipo- tecarie e le rendite fondiarie emesse in serie dopo il 31 dicembre 2000.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
22 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Legge federale sull’imposta preventiva. O d’esecuzione RU 2000
Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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