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AS 2000 345

Ordinanza sulle strade nazionali

Ordinanza sulle strade nazionali (OSN)

Modifica del 13 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 dicembre 1995 1 sulle strade nazionali è modificata come segue:

Art. 3 lett. c e f Parti costitutive delle strade nazionali sono, secondo la forma della sistemazione e i requisiti determinati dalla loro funzione tecnica: c. i raccordi e le tratte di collegamento fino alla più vicina strada cantonale, re- gionale o locale importante, comprese le intersezioni e le rotatorie, nella mi- sura in cui queste tratte di collegamento servono principalmente al traffico verso la strada nazionale; f. le installazioni per l’esercizio e la manutenzione stradale quali punti d’ap- poggio, posti di manutenzione, servizi di protezione contro i danni, depositi del materiale, impianti di telecomunicazione nonché installazioni per la sor- veglianza del traffico e delle condizioni stradali e meteorologiche, comprese le necessarie banche dati;

Art. 4 cpv. 1 1 Gli impianti accessori sono le stazioni di distribuzione di carburanti, gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio nonché i relativi parcheggi (aree di servizio). Le sta- zioni di distribuzione di carburanti e gli impianti di rifornimento, vitto e alloggio possono essere costruiti singolarmente o in modo adiacente.

Art. 4a Aree di sosta 1 Le aree di sosta sono zone destinate agli utenti della strada che desiderano fare una pausa di breve durata. 2 Previa autorizzazione del Cantone, sulle aree di sosta è ammessa la presenza di impianti di rifornimento e di vitto quali chioschi, veicoli di venditori ambulanti, bancarelle e simili. Le autorizzazioni vengono rilasciate per una durata massima di cinque anni.

1 RS 725.111

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3 Gli impianti non devono essere installati in modo fisso. Essi vanno rimossi dal- l’area di sosta ogni sera; in casi giustificati il Cantone può autorizzare eccezioni. 4 L’attrezzatura degli impianti e i servizi offerti devono corrispondere alle esigenze degli utenti della strada. La mescita e la vendita di alcolici sono vietate. 5 I Cantoni, d’intesa con l’Ufficio federale delle strade (Ufficio federale), stabilisco- no quali aree di sosta si prestano per questo tipo di impianti. Lungo la carreggiata è vietato posare cartelli che segnalano queste possibilità di ristoro.

Art. 10 Progetto generale 1 Il progetto generale comprende il tracciato, compresi i tronchi sotterranei e a cielo aperto, i punti di collegamento, le opere d’intersezione e il numero di corsie. 2 Il progetto generale deve essere elaborato e messo a punto in modo tale da evitare ulteriori notevoli spostamenti e modifiche. Esso deve essere conforme al piano di- rettore cantonale.

Art. 11 Competenza 1 L’Ufficio federale può affidare l’elaborazione dei progetti generali ai Cantoni. In questo caso, essi devono operare in stretta collaborazione con l’Ufficio federale e gli altri servizi federali interessati fino al termine della progettazione. 2 L’Ufficio federale provvede al coordinamento tra i diversi Uffici federali; questi devono essere coinvolti tempestivamente nella pianificazione. Se del caso, l’Ufficio federale fissa le condizioni per l’elaborazione del progetto generale, trasmettendole al Cantone quali istruzioni.

Art. 12 cpv. 1 e 3 1 Per la stesura definitiva e l’approvazione dei progetti generali devono essere pre- sentati all’Ufficio: a. il piano della situazione in scala 1:5000; b. il profilo longitudinale in scala 1:5000 per le lunghezze e 1:500 per le altezze; c. il rapporto tecnico e le relative misure di accompagnamento; d. l’analisi costi-benefici; e. le indicazioni relative ai costi; f. il rapporto sull’esame di impatto ambientale, fase 2; g. le proposte del Cantone e i pareri dei Comuni; h. i corapporti dei servizi cantonali incaricati della protezione dell’ambiente e della pianificazione del territorio nonché quelli dei servizi cantonali incari- cati della protezione della natura e del paesaggio e della tutela degli interessi archeologici. 3 Se, durante l’elaborazione del progetto esecutivo, si constata che i costi dello stes- so superano quelli del progetto generale di più del 10 per cento senza tenere conto

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del rincaro, l’aumento dei costi dev’essere sottoposto per decisione al Consiglio fe- derale. Per i progetti i cui costi sono inferiori a 100 milioni di franchi, gli aumenti di costi superiori a 10 milioni di franchi (senza rincaro) necessitano dell’approvazione del Consiglio federale.

Art. 14 cpv. 2 2 Il Cantone può affidare l’esame dei progetti di dettaglio a un ingegnere verificato- re. Questo esame non costituisce un collaudo dell’opera e non esime l’ingegnere incaricato del progetto dalle sue responsabilità.

Art. 15 titolo e cpv. 2 e 3 Esame di impatto ambientale e collaudo ecologico 2 In ogni fase del progetto occorre verificare le basi tecniche e l’impatto sull’am- biente nella misura in cui questi elementi sono indispensabili per decidere delle sin- gole tappe del progetto. 3 Il Dipartimento può vincolare l’autorizzazione del progetto esecutivo alla condi- zione che, al più tardi tre anni dopo la messa in esercizio dell’opera, si verifichi se le misure di protezione dell’ambiente sono state applicate in modo adeguato e se è stato raggiunto l’effetto auspicato.

Art. 15a Costi 1 L’Ufficio federale stabilisce, per ogni singola fase della progettazione, il modo di calcolare i costi. 2 Nel caso dei progetti generali ed esecutivi occorre stimare i costi e i benefici e i costi di costruzione, di manutenzione e d’esercizio devono essere dichiarati separa- tamente. Ciò vale anche per le misure adottate in virtù del diritto materiale a pre- scindere dalle norme per la costruzione stradale. 3 In ogni fase della progettazione l’autorità competente rende conto delle richieste di modifica del progetto avanzate da terzi, valutandole da un punto di vista tecnico ed ambientale nonché nell’ottica dei costi e dei benefici. 4 Il Cantone adatta le indicazioni inerenti ai costi del progetto esecutivo in seguito a eventuali modifiche dovute a decisioni su opposizioni o ricorsi. 5 D’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, l’Ufficio federale emana istruzioni.

Titolo prima dell’art. 24a Capitolo 3: Costruzione

Art. 24a Programma di costruzione annuale Il Dipartimento stabilisce il programma di costruzione annuale.

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Titolo prima dell’art. 25 Abrogato

Art. 25 cpv. 1 1 I lavori di costruzione non possono iniziare prima che l’Ufficio federale abbia ap- provato il progetto, compresi gli eventuali contratti con terzi, e l’appalto.

Art. 27 I Cantoni devono presentare all’Ufficio federale un conto finale per ogni opera co- struita. Entro due anni dall’entrata in servizio provvedono alla stesura e all’archi- viazione dei piani di tutte le opere e le installazioni tecniche realizzate. Dopo ogni modifica i piani devono essere aggiornati.

Art. 27a Piani di manutenzione Al momento del collaudo devono essere presentati i piani di manutenzione per tutte le opere e le installazioni tecniche.

Art. 29 cpv. 2 secondo periodo

2 ... Il permesso deve essere approvato dall’Ufficio federale.

Art. 37 cpv. 1 1 La manutenzione delle strade nazionali e delle loro installazioni tecniche spetta, in linea di massima, al Cantone del luogo. Quest’ultimo provvede a una manutenzione economica e adeguata dal punto di vista tecnico, verifica periodicamente lo stato delle strade e pianifica le misure di manutenzione in collaborazione con l’Ufficio federale.

Art. 52 Esercizio Per la manutenzione ordinaria sono computabili le spese per le parti costitutive delle strade nazionali di cui all’articolo 3, ad eccezione dei sopra e sottopassaggi, degli impianti accessori e, per i servizi di protezione contro i danni, le spese indotte delle strade nazionali.

Art. 58 cpv. 2 2 Può emanare istruzioni e, dopo aver sentito i Cantoni, direttive e normative in par- ticolare per l’elaborazione, il deposito pubblico e la presentazione dei progetti gene- rali ed esecutivi nonché per gli impianti accessori e le aree di sosta.

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II L’allegato è modificato secondo la nuova versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000.

13 dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1894

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Allegato (art. 48)

Aliquote di partecipazione

Cantone Aliquote della partecipazione federale

Costruzione Manutenzione Esercizio

fuori dalle nelle regioni urbane regioni urbane

ZH 80 58 80 42 BE 84 74 87 63 LU 84 78 85 57 UR 97 97 95 SZ 92 88 69 OW 97 97 95 NW 96 95 91 GL 92 92 90 ZG 84 80 44 FR 90 91 76 SO 84 85 54 BS 65 81 40 BL 84 82 47 SH 84 78 83 52 SG 84 74 87 64 GR 92 92 85 AG 84 83 54 TG 86 84 52 TI 92 90 77 VD 86 87 62 VS 96 94 88 NE 88 91 71 GE 75 65 80 40 JU 95 96 95

1894

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