AS 2000 406
Ordinanza concernente il prezzo d'obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero
Ordinanza concernente il prezzo d’obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)
Modifica del 12 gennaio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente il prezzo d’obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 3, 5 lett. d ed e, cpv. 6 3 Il diritto ad aiuti sorge al momento della vendita di burro disidratato o dell’utiliz- zazione di grasso del latte per la fabbricazione di gelato commestibile. 5 Gli aiuti non sono concessi per il burro disidratato trasformato nei prodotti se- guenti: d. burro utilizzato nelle panetterie e nell’industria, con un tenore di grasso su- periore al 50 per cento di burro disidratato; e. altri prodotti da spalmare sul pane. 6 Non si concedono aiuti per il burro importato all’aliquota di dazio del contingente doganale a favore di un permesso generale d’importazione (PGI) per burro destinato all’industria alimentare.
Art. 21 cpv. 3 3 Il valorizzatore è tenuto a conservare per almeno tre anni le registrazioni, i rapporti e le ricevute inerenti agli aiuti e ai supplementi, necessari ai controlli.
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2000.
12 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.350.2
406 1999-6385
RU 1999
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