AS 2000 512
Ordinanza che stabilisce le indennità di viag gio e le diarie dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni
Ordinanza che stabilisce le indennità di viaggio e le diarie dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale della assicurazioni
Modifica del 16 febbraio 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 dicembre 19561 che stabilisce le indennità di viaggio e le diarie dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale della assicurazioni è mo- dificata come segue:
Art. 4 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1 marzo 2000.
16 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 173.122
512 2000-0343