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AS 2000 512

Ordinanza che stabilisce le indennità di viag gio e le diarie dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni

Ordinanza che stabilisce le indennità di viaggio e le diarie dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale della assicurazioni

Modifica del 16 febbraio 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 dicembre 19561 che stabilisce le indennità di viaggio e le diarie dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale della assicurazioni è mo- dificata come segue:

Art. 4 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1 marzo 2000.

16 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 173.122

512 2000-0343

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