AS 2000 839
Ordinanza concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000
Ordinanza concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000
Modifica del 13 marzo 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 13 dicembre 19991 concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 2000 è modificata come segue:
Art.2 L’importazione dei seguenti prodotti è esente da dazio nei limiti dei contingenti do- ganali qui appresso:
Voce di tariffa2 Designazione della merce Quantitativi
0505.1090 Piume e penne delle specie utilizzate per l’imbottitura e calu- 12 t netto gine, non greggia, lavata
2202.1000 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con 35 milioni l
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate
2202.9090 Altre bevande non alcoliche 13 milioni l
2402.2020 Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente 242 t netto 1,35 g
2403.1000 Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in 99 t netto
qualsiasi proporzione
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.
13 marzo 2000 In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione: Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz