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AS 2000 990

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli

Ordinanza generale concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 27 marzo 2000

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 20 capoverso 5 della legge del 29 aprile 1998 1 sull’agricoltura, ordina:

I L’allegato 1 numero 13, disciplinamenti del mercato cereali da semina, alimenti per animali e semi oleosi dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agrico- le è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2000.

27 marzo 2000 Ufficio federale dell’agricoltura: Hans Burger