AS 2001 1003
Ordinanza dell'UFV (1/01) concernente misure temporanee al confine per combattere l'afta epizootica
Ordinanza dell’UFV (1/01) concernente misure temporanee al confine per combattere l’afta epizootica
del 28 marzo 2001
L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 24 capoverso 2 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 3 capoverso 2 lettere b e c dell’ordinanza del 20 aprile 19882 concer- nente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:
Art. 1 Traffico viaggiatori L’importazione e il transito di carne e di prodotti a base di carne di animali a unghia fessa provenienti dalla Gran Bretagna sono vietati nel traffico viaggiatori; le conser- ve propriamente dette non sono soggette al divieto.
Art. 2 Traffico di merci commerciali 1 Nel traffico delle merci commerciali, i seguenti prodotti provenienti da tutti i Paesi membri dell’Unione europea devono essere sottoposti a un controllo veterinario di confine al momento dell’importazione: a. i prodotti a base di carne di animali a unghia fessa che contengono una parte di carne del 20 per cento al massimo; b. il latte e i latticini di cui al capitolo 4 della tariffa doganale svizzera allegata alla legge del 9 ottobre 19863 sulla tariffa delle dogane; c. gli alimenti con una componente di latte destinati agli animali da reddito nell’agricoltura. 2 Un certificato veterinario ufficiale deve essere presentato al momento di ogni im- portazione di merci secondo il capoverso 1. Il contenuto del certificato è stabilito in una direttiva tecnica.
Art. 3 Veicoli adibiti al trasporto di bestiame I veicoli vuoti che sono stati utilizzati per il trasporto di bestiame possono entrare in Svizzera soltanto su presentazione agli organi doganali di un certificato veterinario ufficiale attestante che il compartimento riservato al carico è stato pulito e disinfet- tato dopo l’ultimo trasporto di animali.
RS 916.443.47
2001-0585 1003
Misure temporanee al confine per combattere l’afta epizootica RU 2001
Art. 4 Fieno, paglia, letame, liquame L’importazione di fieno, paglia, letame e liquame provenienti da tutti i Paesi membri dell’Unione europea è soggetta a un’autorizzazione dell’Ufficio federale di veterina- ria.
Art. 5 Confisca Gli organi di controllo confiscano gli invii contestati che non possono essere respinti al confine.
Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 2 aprile 2001.
28 marzo 2001 Ufficio federale di veterinaria: Il direttore, Ulrich Kihm