AS 2001 1026
Ordinanza sull'impiego dell'utile della vendita di prodotti numismatici di «swissmint» (Ordinanza sull'utile di coniatura)
Ordinanza sull’impiego dell’utile della vendita di prodotti numismatici di «swissmint» (Ordinanza sull’utile di coniatura)
del 16 marzo 2001
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 22 dicembre 19991 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento, ordina:
Art. 1 Definizione e ammontare 1 Per utile di coniatura s’intende il ricavo netto della vendita di prodotti numismatici emessi da swissmint. 2 L’ammontare e le modalità di calcolo dell’utile annuo disponibile sono fissati nel quadro del mandato di prestazioni di «swissmint». L’importo corrispondente è iscritto nel preventivo dell’Ufficio federale della cultura (UFC).
Art. 2 Impiego 1 L’utile di coniatura è devoluto al sostegno di progetti culturali. A titolo eccezio- nale, gli utili di coniatura possono essere impiegati anche per altri scopi, sempre che vi sia un interesse generale rilevante. 2 Nel sostegno dei progetti le differenti regioni geografiche e linguistiche della Sviz- zera vanno equamente considerate.
Art. 3 Presupposti
1 Possono beneficiare del sostegno i progetti:
a. d'interesse nazionale; b. impostati per durare a lungo termine; c. finanziati almeno per metà da terzi; d. non realizzabili senza il contributo della Confederazione. 2 Un progetto può essere sostenuto anche se non soddisfa i presupposti di cui al ca- poverso 1 lettere a-c, qualora sia in grado di fornire nuovi impulsi culturali grazie alla sua unicità o al suo carattere innovatore. 3 Di norma i progetti sono sostenuti soltanto se non sono già cofinanziati mediante altri crediti federali.
RS 941.102 1 RS 941.10
1026 2001-0071
Ordinanza sull’utile di coniatura RU 2001
4 Non è previsto il sostegno ai costi d’esercizio di istituzioni già esistenti, a meno che siano oggetto di radicali ristrutturazioni.
Art. 4 Richieste 1 Le richieste di sostegno vanno presentate all’Ufficio federale della cultura (Uffi- cio). Esso le riceve durante tutto l’anno ed esamina l’ammontare e il momento di un eventuale sostegno.
2 La richiesta deve essere corredata di:
a. una descrizione dettagliata del progetto da sostenere; b. un preventivo circostanziato e un piano di finanziamento.
3 L’Ufficio può richiedere altri documenti.
4 L’Ufficio esamina se la richiesta soddisfa i presupposti di cui all’articolo 3. Re- spinge le richieste che non li soddisfano.
Art. 5 Erogazione dei contributi 1 Di norma un progetto può beneficiare di un solo contributo. In casi fondati può essere attribuito un secondo contributo a titolo eccezionale.
2 I contributi sono erogati in ragione delle risorse disponibili.
Art. 6 Decisione
1 L’Ufficio decide circa l’attribuzione di contributi fino a 200 000 franchi.
2 Per i contributi superiori a 200 000 franchi la decisione spetta al Dipartimento fe- derale dell’interno (Dipartimento) su proposta dell’Ufficio.
Art. 7 Rendiconto Il richiedente rende annualmente conto all’Ufficio sull’andamento del progetto so- stenuto e gli presenta un rapporto finale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori.
Art. 8 Rimedi giuridici 1 Contro le decisioni dell’Ufficio può essere interposto ricorso presso il Diparti- mento entro 30 giorni dalla notifica. 2 Le decisioni del Dipartimento sono impugnabili dinanzi al Consiglio federale entro
30 giorni.
3 Sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.
Ordinanza sull’utile di coniatura RU 2001
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2001.
16 marzo 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz