Lexipedia

AS 2001 1065

Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d'imposta

Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d’imposta

Modifica del 23 marzo 2001

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’ordinanza 1 del DFF del 6 dicembre 19671 sul computo globale d’imposta è mo- dificata come segue:

Art. 1-3 Abrogati

Art. 4 cpv. 2, primo periodo, e cpv. 3, primo periodo 2 Per il calcolo dell’ammontare massimo in relazione a dividendi ricevuti da società di capitali e cooperative, la deduzione delle spese è stabilita al 5 per cento dei divi- dendi allibrati... 3 Per il calcolo dell’ammontare massimo in relazione a diritti di licenza, la deduzio- ne degli interessi passivi e delle spese (art. 11 cpv. 1 dell’O del Consiglio federale) è stabilita alla metà dell’ammontare lordo di tali redditi. ...

II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

1 La presente modifica si applica ai redditi maturati dopo il 31 dicembre 2000.

2 Essa entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.

23 marzo 2001 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger

1 RS 672.201.1

2001-0256 1065

Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2001

Allegato (art. 5)

Titolo del numero I I. Tariffa del computo per i Cantoni con imposizione praenumerando biennale

Numero III III. Articolo 9 dell’ordinanza del Consiglio federale nel tenore del 6 dicembre 1967

Art. 9

1 Riservato l’articolo 10, l’ammontare massimo è calcolato in base alla aliquota

d’imposta corrispondente all’onere che le imposte svizzere sul reddito dovute per l’anno della scadenza costituiscono per il beneficiario dei redditi. 2 L’aliquota d’imposta determinante in virtù del capoverso 1 è accertata nel modo seguente: a. per le società anonime, in accomandita, a garanzia limitata, le cooperative, le associazioni e le fondazioni: addizionando le aliquote delle imposte sul red- dito della Confederazione, del Cantone e del Comune dovute per l’anno della scadenza nel Comune ove si trova la sede della società; b. per le persone fisiche e le società in nome collettivo e in accomandita: in ba- se a una tariffa uniforme stabilita dal Dipartimento federale delle finanze, te- nendo conto dell’onere fiscale medio in Svizzera; per i Cantoni e i Comuni, il cui onere fiscale si scosta notevolmente dalla media, il Dipartimento fede- rale delle finanze, d’intesa con i Cantoni interessati, può prevedere coeffi- cienti correttivi. 3 Qualora l’obbligo fiscale sussista soltanto per una parte dell’anno di scadenza, l’ammontare massimo dev’essere ridotto pro rata temporis.

4 L’ammontare massimo calcolato in via semplificata non può eccedere la somma

delle imposte svizzere sul reddito, dovute per l’anno della scadenza.

2672

1066

Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d'imposta | Lexipedia | Lexipedia