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AS 2001 132

Legge federale sul risanamento della Compagnie des Chemins de fer fribourgeois

Legge federale sul risanamento della Compagnie des Chemins de fer fribourgeois (GFM)

del 23 giugno 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 87 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 agosto 1999 1, decreta:

Art. 1

1 La Confederazione partecipa al risanamento finanziario della Compagnie des

Chemins de fer fribourgeous (GFM), concedendo un contributo a fondo perso. 2 Il Cantone di Friburgo ha già prestato il suo contributo al risanamento delle GFM.

Art. 2 L’Assemblea federale fissa mediante decreto federale semplice l’ammontare del contributo concesso alle GFM.

Art. 3 La presente legge vige sino al versamento del contributo federale a fondo perso.

Art. 4

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 giugno 2000 Consiglio degli Stati, 23 giugno 2000 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

RS 742.194

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