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AS 2001 1321

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica)

Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull’agricoltura biologica)

Modifica del 4 aprile 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

2 Per singole categorie di animali da reddito, le aziende biologiche possono derogare alle disposizioni della presente ordinanza fino al 31 dicembre 2001. Gli animali da reddito detenuti in questo modo e i loro prodotti non possono essere contrassegnati come prodotti biologici.

II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.

4 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 910.18

2001-0348 1321

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