AS 2001 1321
Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica)
Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull’agricoltura biologica)
Modifica del 4 aprile 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
2 Per singole categorie di animali da reddito, le aziende biologiche possono derogare alle disposizioni della presente ordinanza fino al 31 dicembre 2001. Gli animali da reddito detenuti in questo modo e i loro prodotti non possono essere contrassegnati come prodotti biologici.
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.
4 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 910.18
2001-0348 1321